PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente Vista la specificità dei lavori in oggetto, fanno parte del progetto di Accordo quadro lo schema tipo di PSC e senza riserve o eccezioni lo schema di DUVRI i quali individuano le linee generali entro cui dovrà avvenire l'intervento delle ditte negli edifici scolastici in relazione alle tipologie di interventi più ricorrenti e alla eliminazione/riduzione delle interferenze con l'attività didattica - amministrativa. Qualora in fase di redazione di un progetto specifico si preveda la presenza di più imprese, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo. Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere. Per i rischi relativi alle interferenze con le attività lavorative della SA o degli Istituti scolastici e messo l'Appaltatore si rimanda alla bozza di DUVRI predisposta dalla SA, al PSC di cui sopra e relativi aggiornamenti. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a disposizione da parte della Stazione appaltantetutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, ai sensi mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del decreto legislativo n. D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazionimodificazioni, nonchè con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D.P.R. n° 222 D. Lgs. 81/2008. I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla D.L. o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione lavoro, o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamentonuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori misure previste o a rilievi ai macchinari ed attrezzature da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione la disciplina delle variantiimpiegare.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni eccezio- ni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza sicu- rezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 n°81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003segg. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione esecuzio- ne una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza sicurez- za di coordinamento, nei seguenti casi:
a) : ⮚ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienzaespe- rienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti rap- presentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi or- gani di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) . ⮚ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela tu- tela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezzasicurez- za, anche in seguito a ai rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza. Il L’Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi esecuzio- ne si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione documentazio- ne di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel’Appaltatore. Qualora Nei casi di cui sopra (punto primo), qualora il coordinatore Coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque sette giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora Nei casi di cui sopra (punto secondo), qualora il Coordinatore non si sia pronunciato pronuncia- to entro il termine di cinque sette giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre altri sette giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate. Nei casi di cui alla lettera asopra (punto primo), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo. Nei casi di cui alla lettera bsopra (punto secondo), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni mo- dificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresadell’Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Contract for Construction Services
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore 1. Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1. dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Qualora prima della stipulazione del Contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di più imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), trova applicazione quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento PSC eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del 2008.
2. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltanteAppaltante, ai sensi dell'art.. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e successive modifiche ed integrazioni, nonchè integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.P.R. n° 222 successivo comma 3 del 03/07/2003presente articolo.
3. L’Appaltatore può presentare L'Appaltatore deve produrre al Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del PSC ovvero può presentare al coordinatore stesso una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamentoPSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza.
4. Il Coordinatore L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantieresul giornale dei lavori, sull’accoglimento sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, nei casi di cui alla al precedente comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il Coordinatore coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 3, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate.
7. Nei casi di cui alla al precedente comma 3, lettera a), l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo.
8. Nei casi di cui alla al precedente comma 3, lettera b), qualora l’eventuale l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresadell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano.
9. L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
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PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all’art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e successive modifiche ed integrazioni, nonchè integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.P.R. n° 222 successivo comma 3.
2. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del 03/07/2003. L’Appaltatore Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantieresul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate.
6. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo.
7. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
8. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza. Il L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque dieci giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque dieci giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate. Nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo. Nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore Considerato l’oggetto del contratto, così come descritto al precedente Capitolo 5, è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il stato redatto un Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal contenente le prescrizioni operative finalizzate a garantire la sicurezza delle maestranze e dell’utenza. Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
1. il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organiz- zazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complemen- tare di dettaglio del piano di sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantedi coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazionis.m.i. redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
3. attestati di formazione e i certificati sanitari del personale che sarà impiegato in fase cantiere, in corso di esecuzione una validità;
4. fotocopia del libro unico del lavoro. L’Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori a utonomi, può proporre modifiche e/o più proposte motivate di modificazione o di integrazione integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) 1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie tecnologie, ovvero quando ritenga ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori lavora- tori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo.
2. Nei casi per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di cui alla lettera b)sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza; qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordina- tore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dalla Stazione Appaltante. I predetti documenti presentati dall’Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valuta- zione, entro 15 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile del Procedimento con apposito Verbale sottoscritto anche dall’Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Il Responsabile del Procedimento darà comunicazione formale della programmata esecu- zione e ultimazione dei lavori parziale o totale alla Stazione Appaltante per le successive attività di monitoraggio. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell’Appalto. La mancata consegna del piano di sicurezza e coordinamento – e dei relativi eventuali aggiorna- menti obbligatori - comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a carico dell'impresa, seguito dell’aggiudicazione definitiva. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e tale circostanza sia debitamente provata coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere. L'Appaltatore e documentata, trova ap- plicazione le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la disciplina delle variantirispondenza alle disposizioni di legge.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente Vista la specificità dei lavori in oggetto, fanno parte del progetto di Accordo quadro lo schema tipo di PSC e senza riserve o eccezioni lo schema di DUVRI i quali individuano le linee generali entro cui dovrà avvenire l'intervento delle ditte negli edifici scolastici in relazione alle tipologie di interventi più ricorrenti e alla eliminazione/riduzione delle interferenze con l'attività didattica – amministrativa. Qualora in fase di redazione di un progetto specifico si preveda la presenza di più imprese, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore RUP procederà alla nomina del coordinatore per la sicurezza il quale provvederà alla redazione del PSC nell'ambito dell'approfondimento progettuale finalizzato all'affidamento del contratto attuativo. Per ciascun contratto attuativo, l’appaltatore prima della stipula del contratto dovrà presentare eventuali proposte di modifica ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per ciascun cantiere. Per i rischi relativi alle interferenze con le attività lavorative della SA o degli Istituti scolastici e messo l'Appaltatore si rimanda alla bozza di DUVRI predisposta dalla SA, al PSC di cui sopra e relativi aggiornamenti. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a disposizione da parte della Stazione appaltantetutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, ai sensi mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. In particolare l’impresa dovrà ottemperare alle prescrizioni del decreto legislativo n. D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazionimodificazioni, nonchè con particolare riferimento alla permanenza dell'idoneità tecnico professionale, da documentare al RUP od al DL, come previsto dall'art. 16 della LR 38/2007 e dall'Art. 90 c.9 lett. a) del D.P.R. n° 222 D. Lgs. 81/2008. I piani dovranno comunque essere aggiornati, nel caso di nuove disposizioni, impartite dalla D.L. o CSE (ove nominato), in materia di sicurezza e di igiene del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione lavoro, o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamentonuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori misure previste o a rilievi ai macchinari ed attrezzature da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione la disciplina delle variantiimpiegare.
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Samples: Accordo Quadro
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente 1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e senza riserve o eccezioni consegna alla Stazione appaltante la seguente documentazione:
a) il Piano piano operativo di Sicurezza sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantecoordinamento, previsto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e redatto in conformità alle disposizioni di cui al punto 3.2 dell’Allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008 stesso.
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e successive modifiche di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
c) La redazione del P.O.S. compete anche a tutti i subappaltatori.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
3. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed integrazioniil contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
4. Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonchè prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
5. Il piano di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
6. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni manutenzione e la tutela della salute dei lavo- ratori eventualmente disattese nel piano rispondenza alle disposizioni di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione la disciplina delle variantilegge.
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Samples: Construction Contract
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano Piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) : • per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) ; • per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza. Il L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque dieci giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque dieci giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate. Nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo. Nei casi di cui alla al comma 31.2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Accordo Quadro
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003per la progettazione.
2. L’Appaltatore L’appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la al sicurezza nel del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la al tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza.
3. Il Coordinatore L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, si pronunci tempestivamente con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni decisione del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel’appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il Coordinatore coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate.
6. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere del corri- spettivogenere.
7. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e ed integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresadell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Appalto
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè nonché del D.P.R. n° 222 del 03/07/2003. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatore, nei casi di cui alla lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di tre giorni lavorativi nei casi di cui alla lettera b), le proposte si intendono pur esse accolte. Nei casi di cui alla lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo. Nei casi di cui alla lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
PIANO DI SICUREZZA. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano piano di Sicurezza sicurezza e di Coordinamento coordinamento predisposto dal Coordinatore coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè 494 del D.P.R. n° 222 del 03/07/20031996. L’Appaltatore L’appaltatore può presentare al Coordinatore coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per : a)per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbli- gatoria obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante;
b) per ; b)per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo- ratori lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or- gani organi di vigilanza. Il Coordinatore L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi si pronunci tempestivamente, con atto motiva- to motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatorel'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presentazione del- le delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora il Coordinatore coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque tre giorni lavorativi dalla presenta- zione presentazione delle proposte dell’Appaltatoredell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), le proposte si intendono pur esse accolterigettate. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corri- spettivocorrispettivo. Nei casi di cui alla al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova ap- plicazione applicazione la disciplina delle varianti.
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Samples: Construction Contract