Poteri sostitutivi Clausole campione

Poteri sostitutivi. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il FLAG intima al Comune di provvedere alla risoluzione delle criticità evidenziate, assegnando un termine congruo per adempiervi. Superato infruttuosamente il suddetto termine, il FLAG può disporre la revoca delle attività in capo al Comune oggetto della presente convenzione con interventi in via sostitutiva.
Poteri sostitutivi. 1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo, in caso di inadempimento delle clausole contrattuali, ovvero in caso di mancato rispetto dei tempi previsti per le diverse fasi di esecuzione dell'opera, il Concedente si riserva la facoltà di nominare un commissario ad acta per l'adempimento dell'obbligo previsto al fine di assicurare la prosecuzione dell'intervento. I termini di realizzazione delle diverse fasi relative all'esecuzione dell'opera, potranno essere eccezionalmente prorogati su istanza debitamente motivata del Concessionario. I costi del Commissario ad acta sono a carico del Concessionario inadempiente.
Poteri sostitutivi. Il Responsabile del Centro di Spesa Regionale e/o dell’Azione competente, come individuato nelle singole schede intervento, qualora accerti inadempienze a carico del Soggetto Attuatore provvede a: - contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; - disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo; - dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile del Centro di Spesa Regionale e/o dell’Azione, ai sensi dell’art. 8 della L. n.241/90 e s.m.i., dandone comunicazione al Responsabile dell’Accordo (CRP), comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del procedimento di revoca del provvedimento.
Poteri sostitutivi. In caso di mancato rispetto, da parte dello Spoke, degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali di sua competenza, l’HUB potrà assumere in proprio l’esecuzione delle attività progettuali non realizzate ovvero affidarne la realizzazione e il relativo budget ad uno degli altri Spoke. Le Parti si danno reciprocamente atto e accettano espressamente che in caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione del Programma consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio delle attività, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi previsti all’art. 23 dell’Avviso
Poteri sostitutivi. In caso di mancato rispetto, da parte dell’Affiliato, degli obblighi e impegni finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali di sua competenza, lo Spoke eserciterà, ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, i poteri sostitutivi, assumendo in proprio l’esecuzione delle attività progettuali non realizzate ovvero affidandone la realizzazione e il relativo budget ad uno degli altri soggetti affiliati .
Poteri sostitutivi. I poteri sostitutivi statali sono quelli disciplinati dagli artt. 117 quinto comma e 120 secondo comma della Costituzione, oltre che quelli previsti dagli statuti speciali per le fattispecie da essi disciplinate. A loro volta i poteri sostitutivi regionali possono essere previsti in via generale nei rispettivi statuti, oppure in via speciale da singole leggi regionali e si esercitano nei confronti degli enti sub-regionali. Nell’ambito dei poteri sostitutivi, con riferimento alla specificità delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome, la sentenza n. 236/2004 della Corte costituzionale ha chiarito che i poteri sostitutivi previsti dall’art. 120 secondo comma della Costituzione si applicano ad esse per le funzioni ulteriori attribuite dal nuovo titolo V, ma che, poiché il concreto trasferimento di tali funzioni ulteriori deve essere ancora effettuato dalle norme di attuazione degli statuti speciali, tale disciplina in concreto non è operante e pertanto continuano ad applicarsi gli specifici poteri sostitutivi (statali) previsti dai rispettivi statuti, con riferimento alle competenze che ad oggi sono in essi disciplinate. Con l’importantissima sentenza n. 240/2004 la Corte stabilisce una serie di indicazioni in materia di potere sostitutivo. In particolare stabilisce che tale potere deve essere:
Poteri sostitutivi. L’articolo 36 della Costituzione stabilisce: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.” ………….. L’art. 118 del Codice degli appalti prevede: litisconsorzio necessario di tutta la filiera dell’appalto. Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta?

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).