Premi e indennità speciali Clausole campione

Premi e indennità speciali. 1 Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati che si basano su sistemi di premi.
Premi e indennità speciali. 1Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati basati su sistemi di premi. 2Il datore di lavoro può versare indennità speciali assicurate e non assicu- rate nel limite massimo di 30’000 franchi per anno e per collaboratore/ collaboratrice. 3Il datore di lavoro può versare delle indennità di supplenza. Queste possono essere liquidate nel salario base o come indennità speciale ai sensi del capoverso 2.
Premi e indennità speciali. 1Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati basati su sistemi di premi. 2Il datore di lavoro può corrispondere indennità speciali assicurate e non assicurate nel limite massimo di 30’000 franchi per anno e per collaboratore/ collaboratrice. 3Il datore di lavoro può corrispondere delle indennità di supplenza. Queste possono essere liquidate nel salario base o come indennità speciale ai sensi del cpv. 2.‌‌ 1Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sindacato contraente, un contributo mensile alle spese d’esecuzione pari allo 0,35% del salario di base. 2I collaboratori / le collaboratrici, con la sottoscrizione del CIL, confermano di essere d’accordo con la detrazione dal salario del contributo alle spese d’ese- cuzione. 3Il contributo alle spese d’esecuzione non viene detratto dal salario qualora al collaboratore / alla collaboratrice venga effettuata una detrazione dal salario per la quota associativa a uno dei sindacati contraenti.
Premi e indennità speciali. (art. 2.19.6) - I sostituti / le sostitute dei/delle responsabili team Accettazione/Spartizione e i sostituti / le sostitute dei/delle responsabili team Recapito di PostMail ri- cevono un’indennità assicurata di 1800.- franchi all’anno. - I collaboratori / le collaboratrici impiegati/e nella vendita presso Rete posta- le e vendita (serie di funzioni 301) ricevono un forfait giornaliero di 15 franchi se assumono provvisoriamente una funzione inquadrata in un livel- lo più elevato, appartenente a un’altra serie di funzioni. Il forfait giornaliero viene versato presso Rete postale e vendita anche per le persone di contat- to in loco e i loro rimpiazzanti. - L’indennità di 7.50 franchi al giorno per i servizi a domicilio non verrà più versata a partire dal 1o gennaio 2017. I collaboratori / le collaboratrici i quali alla data del 31 dicembre 2016 si trovino in un rapporto di lavoro non disdetto, ricevono una liquidazione dell’indennità nella misura del 150% di quanto spettante per l’anno 2016. La liquidazione avviene con il salario di gennaio 2017. Le parti possono disciplinare ulteriori dettagli della liquidazione. Motivi di disdetta (art. 2.30.4 cpv. 1) Motivi sufficientemente obiettivi per una disdetta ai sensi dell’articolo 2.30.4 capoverso 1 CCL Posta CH SA sussistono in particolare qualora: - il rendimento lavorativo o il comportamento del collaboratore / della colla- boratrice sia carente - il collaboratore / la collaboratrice abbia violato obblighi previsti dalla legge o dal contratto - la disponibilità, l’attitudine o l’idoneità del collaboratore / della collabora- trice a fornire la prestazione lavorativa concordata nel contratto siano in- sufficienti - la disponibilità del collaboratore / della collaboratrice a prestare un altro lavoro ragionevolmente accettabile sia insufficiente - decada una condizione di impiego prevista per legge o dal contratto - intervenga la disdetta da parte del datore di lavoro per motivi economici o aziendali e il datore di lavoro non possa offrire alcun altro lavoro ragione- volmente accettabile o il collaboratore / la collaboratrice rifiuti un altro la- voro offertogli/le ragionevolmente accettabile Regioni salariali (art. 7.2 allegato 3) La lista rispettivamente più aggiornata può essere consultata nell’intranet di Posta CH SA. In caso di fusione di comuni si applica l’inquadramento del comune con un inquadramento più elevato.

Related to Premi e indennità speciali

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).