Prestatore di lavoro Clausole campione

Prestatore di lavoro. È la persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, presta la propria opera per il Fabbricato indicato nella scheda di Xxxxxxx e per la quale sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Prestatore di lavoro. La persona che presta la propria opera presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall’Assicurato.
Prestatore di lavoro. E’ la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale -nel rispetto delle norme di legge- per lo svolgimento dell’attività descritta nella scheda di Polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. E’ la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni entro la Somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
Prestatore di lavoro. La persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale - nel rispetto delle norme di legge - per lo svolgimento dell’attività descritta nella Polizza e di cui deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Prestatore di lavoro tutte le persone fisiche (compresi xx.xx.xx, prestatori di lavoro “temporaneo” non dipendenti dell’Assicurato ma assunti da un somministratore, stagisti, borsisti, LSU, etc.), di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l’Assicurato si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse le persone per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall’Assicurato. Xxxxxx intendersi equiparati a prestatori di lavoro eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato Tutto ciò che i prestatori di lavoro dipendenti inclusi i lavoratori parasubordinati e i lavoratori interinali ricevono a compenso dell’opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi pagati dall’Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l’utilizzo delle stesse persone, nonché l’ammontare dei compensi per gli amministratori denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. Xxxxxx intendersi equiparati a dipendenti eventuali figure che vengano introdotte da riforme di legge successive all’ aggiudicazione del presente capitolato.
Prestatore di lavoro. La persona che, in base ai documenti previsti dalla legge, risulti prestare la propria opera per conto dell’Assicurato e per la quale sussista l’obbligo dell’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).