Prestazione Caso Morte Clausole campione

Prestazione Caso Morte. La Prestazione Caso Morte (si veda il precedente Punto 2) viene corrisposta al decesso del Rispettivo Assicurato, previa ricezione di un certificato di morte valido. L’importo della Prestazione Caso Morte spettante si baserà sulla Data di Valorizzazione Finale successiva al ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di decesso e del certificato di morte (si veda il seguente Punto 15). Dopo il versamento della Prestazione Caso Morte, la Polizza sarà estinta e non spetterà più alcuna prestazione nell’ambito del contratto. La Compagnia non è tenuta a trovare un acquirente per gli attivi del Fondo. Ai fini della presente sezione e qualora ammesso dalla normativa in materia di competenza giurisdizionale, qualora la liquidazione degli attivi del Fondo risulti difficile, la Compagnia potrà scegliere di trasferire gli attivi al Contraente, previa deduzione delle eventuali Spese di Riscatto Anticipato, nonché di eventuali spese esterne, tasse, diritti ed altri oneri sostenuti dalla Compagnia in relazione a tale trasferimento, annullando contestualmente il numero di Quote residue relative alla Polizza. Le partecipazioni in qualsiasi fondo di tipo unit-linked della Compagnia non saranno trasferite.
Prestazione Caso Morte. In caso di Decesso dell’Assicurato, la Compagnia versa al Beneficiario una Prestazione assicurativa corrispondente alla somma delle seguenti componenti: (i) la Somma Assicurata Caso Morte, il cui ammontare è indicato nella Proposta di assicurazione; (ii) il Valore del Contratto, valore corrispondente alla somma delle quote detenute dal Contraente in relazione a ciascun Fondo Interno, convertite in EUR, al netto delle spese e delle imposte. L’importo della Somma Assicurata Caso Morte è scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Pro- posta. La somma minima assicurabile per il caso di morte è di EUR 20.000,00. Per i contratti a Durata determinata, la Prestazione assi- curativa in caso di decesso risulta dovuta se il Decesso avviene prima della scadenza del Contratto (fatto salvo l’eventuale riscatto totale).
Prestazione Caso Morte. In caso di decesso dell’Assicurato la Compagnia corrisponde ai Beneficiari la prestazione caso morte. L’ammontare della prestazione è pari alla somma del Capitale Assicurato investito nella Gestione Interna Separata, rivalutato fino al momento del decesso e del controvalore del numero totale delle Quote dei Fondi Assicurativi Interni attribuite al Contratto, calcolato alla Data di Disinvestimento. Il Capitale riferito ai Fondi Assicurativi Interni è aumentato di un importo pari allo 0,10% del controvalore delle quote stesse, con un massimo di 5.000,00 Euro. La Data di Disinvestimento coincide con il primo Giovedì successivo al ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta della prestazione corredata dalla relativa documentazione prevista. Nel caso in cui tale richiesta arrivi alla Compagnia di Giovedì, il disinvestimento verrà effettuato il Giovedì successivo. Sulla parte di Premio investito nella Gestione Interna Separata “GESTIRIV” non sono previste garanzie di rendimento. Le rivalutazioni annuali operate, sia sulla base del rendimento minimo garantito che in funzione del maggior rendimento riconosciuto, si consolidano annualmente e sono definitivamente acquisite dal contratto, fintantoché il Capitale Assicurato resta investito nella Gestione Separata. La richiesta di pagamento dovrà pervenire per iscritto alla Compagnia. La Compagnia, al solo fine di agevolare l’effettuazione della richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela, mette a disposizione presso l’Intermediario e nel proprio sito istituzionale (xxxxx://xxx.xxx.xx/xxxx-xxxxxxxx) un fac-simile del Modulo di Richiesta Liquidazione completo delle informazioni che devono essere necessariamente fornite. Qualora avvenga il decesso dell’Assicurato, i Beneficiari, il Contraente o gli aventi diritto devono farne denuncia per iscritto alla Compagnia, anche attraverso l’Agenzia a cui è assegnato il Contratto, allegando i seguenti documenti: − certificato di morte; − informativa e consenso privacy; − relazione medica accertante le cause del decesso; − documento di designazione che può essere, ad esempio una lettera o un testamento, ove non già in possesso della Compagnia; − in presenza di testamento, copia autentica o estratto autentico dell’atto di ultima volontà; − qualora non sia disponibile la scheda testamentaria, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogn...

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  • Prestazione assicurativa Xxxxx i massimali di cui all’art. 5, l’Assicuratore liquida una somma pari al 100% (cento percento) del Debito Residuo in linea capitale al momento del Sinistro, secondo il piano di rimborso del Finanziamento alla data del Sinistro, incluse eventuali spese accessorie fino ad un massimo dell’1% (uno percento), esclusi l’anticipo e eventuali importi di rate insolute maturate prima del Sinistro, al netto di eventuali altri Indennizzi già corrisposti per lo stesso Xxxxxxxx, in virtù delle altre garanzie di Polizza. Come data di Sinistro si intende: i) in caso di Infortunio, la data di accadimento; ii) in caso di Malattia, la data di presentazione della domanda alla ASL o, in mancanza, la data indicata sulla certificazione del medico legale.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

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  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

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  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II