Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Prestazioni assicurate. In L’Impresa garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea e Totale al lavoro, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente la liquidazione mensile alla Contraente Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all’importo all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giornitrenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 trenta giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del Sinistro sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione riqualificazione di 90 novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per ripreso la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivasua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Prestazioni assicurate. In Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo di vigore della disoccupazione con copertura assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il massimo pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute e degli eventuali interessi moratori e spese accessorie e non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 al mese80.000,00 per Assicurato, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualecome previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO”. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al momento dell’adesione alle Coperture Assicurative, la Variazione del Piano di ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e la durata delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. La Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione del Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo durata, all’originario piano di Carenza ammortamento dello stesso, al netto di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo oppure in caso di Invalidità Totale e Permanente nel corso della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio durata contrattuale che dia luogo al pagamento del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedentesinistro, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato prevista alcuna prestazione a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa carico dell’Impresa di Assicurazione e il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivapremio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 10 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Prestazioni assicurate. In L’Impresa garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea e Totale al lavoro, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente la liquidazione mensile alla Contraente Con- traente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - di una somma pari all’importo all'ammontare delle rate mensili (comprensive di capitale ed interessi) quale risultano dal piano di ammortamento originario del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione dell’Inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o me- stiere, a condizione che il giorno in cui si verifica il Sinistro egli eserciti effettivamente un’attività lavorativa regolare. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giornitrenta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro trenta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 trenta giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un Sinistro sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione Inabilità Temporanea e Totale al Lavoro se, dal termine del Sinistro sini- stro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione riqualificazione di 90 novanta giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per ripreso la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivasua normale attività lavorativa. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI 9“BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito
Prestazioni assicurate. In 1.a - Prestazioni assicurate nella fase di accumulo: garanzia per il caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa morte dell'Assicurato In base al presente contratto la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati, in mobilità; • cause caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della fase di accumulo e purché il contratto non sia risolto, il capitale assicurato maggiorato della percentuale indicata nella Tabella A (riportata al fondo delle presenti Condizioni Contrattuali) in relazione al sesso ed all'età assicurativa raggiunta al momento del decesso. La suddetta maggiorazione, che diano luogo all’indennizzo non potrà superare in ogni caso l'importo di EUR 100.000, è applicata a condizione che l'Assicurato dichiari che tutte le affermazioni - circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva -, contenute nei punti 1), 2), 3) e 4) della proposta, corrispondono al vero. Nel caso in cui l'Assicurato dichiari che almeno una delle predette affermazioni non corrisponde al vero , la percentuale di maggiorazione attribuita coinciderà con quella riportata nella stessa tabella per Assicurati di età uguale o superiore ad anni 101. Il capitale assicurato è dato dal prodotto del numero di quote, che risultano assegnate al contratto nel giorno di riferimento, di cui all'Articolo 19, per il loro valore unitario a tale data. Qualora, alla data di ricevimento da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi Società della comunicazione di decesso dell'Assicurato, risultino premi corrisposti non ancora convertiti in quote, la Società liquiderà, in luogo del capitale assicurato derivante dagli anzidetti premi, la componente finanziaria ad essi relativa, di cui al successivo Articolo 3, senza la suddetta maggiorazione. La richiesta di corresponsione del capitale in caso di morte dell'Assicurato da parte degli aventi diritto deve avvenire attraverso la comunicazione del decesso dell'Assicurato effettuata per iscritto alla sede amministrativa della Società mediante raccomandata o per il tramite dei soggetti da Essa abilitati. Ai fini contrattuali per data di comunicazione del decesso si intende la data della dichiarazione scritta predisposta dai soggetti abilitati o la data di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio. La garanzia per il caso di morte copre qualunque causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. È comunque escluso dalla volontà o dalla colpa dell’Assicuratocopertura assicurativa il decesso causato da: · dolo del Beneficiario; · partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; · partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che generi non derivi da obblighi verso lo stato Stato di Disoccupazio- necittadinanza dell'Assicurato: in questo caso la garanzia può essere prestata, l’Impresa di Assicurazionesu richiesta dell'Assicurato, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualealle condizioni stabilite dal competente Ministero. In caso questi casi la Società non corrisponde alcun importo. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in seguito a suicidio nei primi due anni dalla decorrenza del contratto, la predetta maggiorazione del capitale assicurato non sarà applicata.
1.b - Prestazioni assicurate nella fase di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata erogazione. La Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati le prestazioni pensionistiche di anzianità o di rinegoziazione dello stessovecchiaia, ai sensi dell'Articolo 9-TER del Decreto - di seguito definite prestazioni - a condizione che l'Assicurato: · abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni; · sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni; · abbia inoltrato per iscritto alla Società la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le richiesta di erogazione delle prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano deve: o contenere l'indicazione della forma di ammortamento erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti Condizioni Contrattuali in conformità alle disposizioni del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo Decreto (forma periodica o di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.capitale);
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivadefinitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito, Contratto Di Assicurazione Protezione Del Credito
Prestazioni assicurate. In Il presente Contratto prevede, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato Decesso, dell’Assicurato, che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo oggettivo; • messa durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo unica soluzione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà Compagnia del Capitale Residuo del Mutuo o dalla colpa dell’AssicuratoApertura del credito in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di in- dennizzo previsti all’art. 12 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’intero Importo del Mutuo o Apertura di credito erogato all’Impresa (capitale assicurato iniziale) e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito stesso. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito, si assume che generi lo stato tutte le rate previste nel piano di Disoccupazio- neammor- tamento, l’Impresa già scadute alla data del sinistro, siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'Importo del Mutuo o Apertura di Assicurazione, liquiderà mensilmente credito erogato all’Impresa fosse superiore alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 500.000,00 prevista come limite massimo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al meseCapitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato, comprensivo dei premi relativi alle coperture assicurative vita e danni collegate allo stesso. Il capitale assicurato iniziale di riferimento per un la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di 12 rate mensili adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Com- pagnia, sommato all’importo del Mutuo o Apertura di credito richiesto dall’Impresa per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualepresente polizza. Per data del sinistro si intende la data di Decesso dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedenteAssicurativa, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato prevista alcuna prestazione a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato carico della Compagnia e il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedePremio versato resta acquisito da quest’ultima.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. In Il presente Programma Assicurativo prevede, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato decesso dell’Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo di vigore della disoccupazione con Copertura Assicurativa e prima del compimento del 76° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il massimo pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata ai Beneficiari, fermo restando le limitazioni previste al successivo Art. 26 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al debito residuo del Finanziamento in linea capitale alla data del decesso, al netto di eventuali rate insolute, degli eventuali interessi moratori e spese accessorie. La prestazione non potrà superare l’importo di Euro 2.000,00 80.000,00 per Assicurato, come previsto all’Art. 7 “LIMITI DI INDENNIZZO” che precede. Nel caso in cui l’Assicurato sottoscriva un Contratto di Finanziamento Flessibile che preveda nelle Condizioni Generali, in vigore al mesemomento dell’adesione alle Coperture Assicurative, per un massimo la Variazione del Piano di 12 rate mensili per Sinistro ammortamento (“Posticipo del rimborso della rata” o “Modifica dell’importo della rata” del Finanziamento) ed usufruisca della stessa, le prestazioni e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso delle Coperture Assicurative verranno adeguate automaticamente al nuovo piano di estinzione parziale ammortamento del Finanziamento, modifica . Negli altri casi di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel Finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento dello stesso, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del Finanziamentopremio. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo In caso di Carenza sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Programma Assicurativo, oppure in caso di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza Invalidità Totale Permanente nel corso della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio durata contrattuale che dia luogo al pagamento del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedentesinistro, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato prevista alcuna prestazione a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa carico dell’Impresa di Assicurazione e il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivapremio versato resta acquisito da quest’ultima. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 10 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. La presente garanzia prevede, in caso di Decesso dell'Assicurato che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa e prima del compimento del 70° anno di età dell’Assicurato, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato, il pagamento in unica soluzione da parte dell’Impresa di Assicurazione della prestazione assicurata, salvo le limitazioni previste al successivo Art. 9 “ESCLUSIONI”. La prestazione assicurata è pari al Debito residuo del Finanziamento in linea capitale in essere tra la data del Decesso, al netto di eventuali rate insolute, che residua dal rapporto di Finanziamento tra Assicurato e la Contraente. Si precisa inoltre che, ai fini della determinazione della prestazione garantita, si assume che tutte le rate previste nel piano di ammortamento, già scadute alla data del Sinistro, siano state regolarmente corrisposte. In caso di Perdita d’Impiego dovuta acointestazione del Finanziamento con ripartizione pro-quota, la prestazione iniziale assicurata per ogni posizione sarà inferiore all’importo totale del Finanziamento: • giustificato motivo oggettivo; • messa pertanto l’Impresa di Assicurazione liquiderà ai Beneficiari, in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa caso di Decesso dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma prestazione pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante del debito residuo alla data del decesso dell’Assicurato moltiplicato per il periodo rapporto fra la prestazione iniziale assicurata e l’importo totale del Finanziamento alla Data di decorrenza della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualecopertura assicurativa. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni la prestazione che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione L’Indennizzo non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitival’importo di Euro 105.000,00 per Sinistro, come previsto dall’Art. 4 “LIMITI DI INDENNIZZO”. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione ai Beneficiari come previsto dall’Art. 9 10 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedesegue. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza del presente Contratto di Assicurazione, non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa di Assicurazione e il Premio versato resta acquisito da quest’ultima.
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Samples: Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurate. In L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea Totale al lavoro, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Impresa di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza all'ammontare di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale rata del Finanziamento, modifica finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta: • ▪ in caso di Inabilità Temporanea Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di 30 giornisessanta giorni dalla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 sessanta giorni. L’inizio del Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale ; tale nuovo Periodo di Carenza Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Insurance Agreement, Polizza Collettiva Di Assicurazione
Prestazioni assicurate. ▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. ▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicuratooggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, che generi lo stato fermi i casi di Disoccupazio- neesclusione specificati all’art. 8, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - rimborsa al Beneficiario una somma pari all’importo delle alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza durante il nel periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al meseinattività lavorativa comprovato, per un massimo eccetto arretrati e interessi di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamentomora. La Copertura Assicurativa per prestazione viene corrisposta a condizione che: - la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di 60 giorni consecutivi (la Franchigia è il si calcola a partire dal primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un interruzione del lavoro); - il Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo non si verifichi nel periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di pari a 90 giorni consecutivi nel corso (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente settore privato con contratto di ente privato lavoro a tempo determinato o indeterminato ed soggetto alla legge italiana; - abbia superato il periodo di prova; - abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa 3); - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di Assicurazione occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive per Sinistro (o 36 mensilità complessive per Contratto); intervenga il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività lavorativa in qualità remunerata di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazionealtra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttaviacaso, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata concorrenza del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedemassimale sopra indicato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Creditor Protection Insurance
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta aIl Contratto prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: • giustificato motivo oggettivo; • messa al decesso dell’Assicurato (la “Data di Decesso”) in mobilità; • cause qualsiasi epoca esso avvenga, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione delle prestazioni e previa consegna della documentazione indicata al seguente articolo 13, il Contratto prevede la corresponsione agli aventi diritto, di un importo pari al capitale assicurato (il “Capitale Assicurato”) alla ricorrenza anniversaria annuale della data di decorrenza immediatamente precedente la Data di Decesso, al netto degli importi dei riscatti parziali intercorsi tra detta ricorrenza e la Data di Decesso stessa, rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra la ricorrenza anniversaria annuale della data di decorrenza del contratto immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7. All’ammontare così ottenuto si sommano i versamenti aggiuntivi al netto dei costi, corrisposti tra la ricorrenza annuale immediatamente precedente la Data di Decesso e la Data di Decesso stessa, ciascuno rivalutato, limitatamente alla frazione di anno intercorrente tra il giorno di accredito a favore della Compagnia del relativo versamento e la Data di Decesso in base alla misura di rivalutazione, definita al seguente articolo 7. Qualora il decesso dell’Assicurato fosse causato da un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, abbia prodotto lesioni corporali obiettivamente constatabili e abbia avuto per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta conseguenza la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stessomorte (“Infortunio”), la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurataCompagnia liquiderà agli aventi diritto un importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di Decesso stessa. Qualora invece, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva decesso dell’Assicurato fosse provocato dalle conseguenze di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia Infortunio determinatosi a seguito di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo incidente stradale, verrà corrisposto, oltre a quanto in precedenza quantificato, un ulteriore importo aggiuntivo pari alla sommatoria dei premi corrisposti dal Contraente fino alla Data di Carenza Decesso al netto dei riscatti parziali effettuati fino alla Data di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeDecesso stessa.
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Prestazioni assicurate. ▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in mobilità; • cause un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o dalla colpa dell’Assicuratoche comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, che generi gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria invalidità permanente si conviene di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo adottare come riferimento la tabella delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 percentuali allegata al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e per contratto tutta la durata contrattualesuccessive modifiche. In caso di estinzione parziale Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamentofinanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, modifica eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della durata Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di rinegoziazione dello stessovalidità del Contratto. ▪ Malattia Grave Per Malattia Grave si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l’angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). In caso di Malattia Grave diagnosticata per la prima volta all’Assicurato nel periodo di validità del Contratto (MG) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario: - se l’Assicurato rimane in vita nei 30 giorni successivi alla data della prima diagnosi della MG oppure non viene riconosciuto invalido permanente totale a termini di Polizza nel medesimo termine, una somma pari al 50% del capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG, eccetto arretrati ed interessi di mora, con un minimo di € 2.000,00. In questo caso cesserà la copertura assicurativa relativa alla garanzia MG, mentre resteranno in vigore le coperture assicurative relative alle garanzie decesso e invalidità permanente totale; pertanto, in caso di successivo decesso o riconoscimento di invalidità permanente totale indennizzabili a termini di Polizza, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento Compagnia rimborserà all’Assicurato una somma aggiuntiva pari al 100% del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giornicapitale residuo del finanziamento alla data del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato - se l’Assicurato decede nei primi 30 giorni dalla decorrenza successivi alla data della copertura assicurataprima diagnosi della MG oppure viene riconosciuto invalido permanente totale a termini di Polizza nel medesimo termine, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo una somma pari al 100% del capitale residuo del finanziamento alla data del decesso o del riconoscimento dell’invalidità permanente totale, eccetto arretrati ed interessi di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazionemora. In tal questo caso il cesserà l’intero Programma Assicurativo al pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La della prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedee nulla sarà più dovuto al Beneficiario.
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Samples: Creditor Protection Insurance
Prestazioni assicurate. In La Copertura Assicurativa garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea Totale, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Assicurato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo all'ammontare delle rate mensili Rate mensili, secondo le indicazioni del Contratto di Finanziamento, che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Inabilità Temporanea Totale, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di estinzione parziale del Finanziamentoun infortunio o malattia, modifica si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere, a condizione che al momento dell’adesione sia lavoratore autonomo o libero professionista e che al giorno in cui si verifica il Sinistro non si sia verificato un cambiamento della durata categoria professionale (lavoratore autonomo o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per libero professionista). Fatte salve le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamentolimitazioni previste al successivo art. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; 39 ( “Esclusioni”). • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività inabilità lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni: qualora l’Inabilità Temporanea Totale venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata l’indennità non verrà corrisposta. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorniInabilità Temporanea Totale, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Sinistri di disoccupazione Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazioneripreso la sua Normale attività lavorativa. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedi anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. Tuttavia, qualora il contratto 11 delle Condizioni Contrattuali di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivaAssicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli articoli 9 (“BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedeprecedono.
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Prestazioni assicurate. In Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di Perdita d’Impiego dovuta vita dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: alla scadenza contrattuale è prevista la correspon- sione del capitale assicurato in vigore alla data di scadenza ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente. ⮚ capitale investito nel Fondo Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente, è dato dal controvalore delle quote alla data di scadenza, pari al pro- dotto tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di scadenza, completa della documentazione prevista.
b) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: ⮚ capitale investito nella Gestione EURORIV: in qualsiasi momento prima della scadenza contrat- tuale avvenga il sinistro, è previsto il pagamento del capitale assicurato in vigore alla data del decesso ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente. ⮚ capitale investito nei Fondi Unit: l’importo del capitale riconosciuto ai Beneficiari designati in Polizza dal Contraente è dato dal controvalore delle quote alla data del decesso, pari al prodot- to tra il numero delle quote attribuite, al netto di eventuali quote riscattate, e il valore della quota rilevato il mercoledì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di liquida- zione (nel caso in cui tale giorno risulti festivo, viene considerato il giorno lavorativo immediata- mente successivo), completa della documentazione prevista, maggiorato di un importo variabile a seconda dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, come riportato nella seguente tabella: Età di decesso % di maggiorazione Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali investiti (derivanti dal premio iniziale e da eventuali versamenti aggiuntivi) rivalutati il 31/12 di ogni anno fino alla data dell’evento, al netto di eventuali riscatti parziali. La rivalutazione per la frazione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa ) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il capitale investito è pari alla somma dei premi versati al netto dei costi indicati all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata EURORIV, liquiderà mensilmente alla la rivalutazione per la fra- zione d’anno sarà calcolata pro-rata temporis a norma del punto a) dell’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. La misura della rivalutazione si ottiene sottraendo al rendimento realizzato dalla Gestione EURO- RIV 0,90 punti percentuali. Le partecipazioni agli utili comunicate al Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mesenon risultano definitivamente acquisite sul contratto se non a scadenza, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In in caso di estinzione parziale del Finanziamentodecesso e in caso di riscatto. Il contratto non prevede quindi un consolidamento periodico di rendimento minimo, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia ma solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedeverificarsi degli eventi sud- detti.
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Prestazioni assicurate. In L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea e Totale al lavoro, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Impresa Locataria di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno al canone periodico previsto per il Contratto di Leasing (comprensivo di capitale ed interessi) risultante dal piano finanziario in essere al momento del sinistro, in scadenza durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Contratto di Leasing con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del FinanziamentoContratto di Leasing, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del FinanziamentoLeasing. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • in caso di Inabilità Temporanea e Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di 30 giornisessanta giorni dalla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 sessanta giorni. L’inizio del Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale ; tale nuovo Periodo di Carenza Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurate. In L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea Totale al lavoro, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Assicurato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza all'ammontare di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Copertura Assicurativa. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del Finanziamentofinanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • ▪ in caso di inabilità Temporanea e Totale conseguente a Malattia ad un Periodo di Carenza di 30 giornisessanta giorni dalla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 sessanta giorni. L’inizio del Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale ; tale nuovo Periodo di Carenza Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Prestazioni assicurate. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in mobilità; • cause caso di vita, un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di un importo pari all’eventuale prestazione aggiuntiva ricorrente pagabile all’ultima ricorrenza. Il capitale assicurato è pari al premio unico versato al netto delle spese di emissione, dei caricamenti ed eventualmente ridotto come indicato nello specifico articolo delle Condizioni contrattuali nel caso siano intervenuti riscatti parziali. Nel corso della durata contrattuale la Società si impegna a pagare al Contraente quale Beneficiario delle prestazioni in caso di vita, un’eventuale prestazione aggiuntiva annuale calcolata come al successivo articolo 7 “Prestazione aggiuntiva ricorrente”. L’importo verrà erogato il giorno di ricorrenza annua del contratto, a partire dalla prima ricorrenza annuale successiva alla decorrenza e fino alla ricorrenza annuale precedente la data di scadenza, sempre che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualel’Assicurato sia in vita a tali date. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica premorienza dell’Assicurato nel corso della durata o di rinegoziazione dello stessocontrattuale, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurataSocietà si impegna a pagare, sia per le prestazioni che per la durataai Beneficiari designati o aventi diritto, all’origi- nario piano un importo pari al capitale assicurato, eventualmente maggiorato di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottopostaun importo pari al: • ad un Periodo prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza fino alla data del decesso, nel caso in cui il decesso avvenga prima della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrispostaliquidazione della prima prestazione aggiuntiva; • ad un Periodo prodotto tra il capitale assicurato e il rendimento attribuito, come definito al successivo articolo 6, calcolato pro rata temporis dalla data di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio ultima ricorrenza anniversaria, antecedente quella del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo decesso, e la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine data del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precededecesso stesso.
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Prestazioni assicurate. ▪ Decesso per qualsiasi causa In caso di Decesso per qualsiasi causa dell’Assicurato (D) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D, eccetto arretrati ed interessi di mora. ▪ Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia L’Invalidità Permanente Totale corrisponde ad un’invalidità di grado pari o superiore al 60% e deve essere riconosciuta, con certificazione medica rilasciata da un medico che sia abilitato ad esercitare la sua attività in un paese membro dell’Unione Europea, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima diagnosi della Malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’Infortunio. Resta inteso che qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato prima che sia decorso il termine sopra indicato o che comunque la Compagnia abbia accertato la stabilizzazione dei postumi invalidanti ed il decesso non sia indennizzabile a termini di Polizza, gli eredi dell’Assicurato potranno comunque dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea a provare lo stato di Invalidità Permanente Totale. Per il calcolo del grado di invalidità permanente si conviene di adottare come riferimento la tabella delle percentuali allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di Infortunio o Malattia dell'Assicurato (IPT) la Compagnia, fermi i casi di esclusione specificati all’art. 8, rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT, eccetto arretrati ed interessi di mora, a condizione che la prima diagnosi della Malattia o l’Infortunio siano avvenuti nel periodo di validità del Contratto. ▪ Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo La garanzia Perdita Involontaria di Impiego decorre a condizione che l’Assicurato abbia maturato alla data di adesione al Programma Assicurativo un’anzianità di almeno 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro, ovvero al raggiungimento di tale condizione durante il periodo di validità del Contratto. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dell’Assicurato dovuto a giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicuratooggettivo - Legge n. 604/1966 art. 3 - (PII) la Compagnia, che generi lo stato fermi i casi di Disoccupazio- neesclusione specificati all’art. 8, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - rimborsa al Beneficiario una somma pari all’importo delle alle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di Franchigia, che hanno scadenza durante il nel periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al meseinattività lavorativa comprovato, per un massimo eccetto arretrati e interessi di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamentomora. La Copertura Assicurativa per prestazione viene corrisposta a condizione che: - la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo PII abbia una durata superiore al periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di 60 giorni consecutivi (la Franchigia è il si calcola a partire dal primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un interruzione del lavoro); - il Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo non si verifichi nel periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di pari a 90 giorni consecutivi nel corso (la Carenza si calcola a partire dalla data di Decorrenza della copertura assicurativa). - eserciti una professione di lavoro dipendente del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente settore privato con contratto di ente privato lavoro a tempo determinato o indeterminato ed soggetto alla legge italiana; - abbia superato il periodo di prova; - abbia perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa 3); COM800_10_18 - sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di Assicurazione occupazione. Nessuna nuova prestazione è dovuta qualora: la Compagnia abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive per Sinistro (o 18 mensilità complessive per Contratto); intervenga il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda raggiungimento dell’età di quiescenza o dell’età necessaria per l’erogazione della pensione anticipata (ex pensione di anzianità) ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento. Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato o riprenda ad esercitare un’attività lavorativa in qualità remunerata di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazionealtra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttaviacaso, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la copertura assicurativa verrà riattivata fino a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata concorrenza del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedemassimale sopra indicato.
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Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato ▪ licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; • ▪ messa in mobilitàmobilità del lavoratore; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- neDisoccupazione, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - all’Assicurato una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza all'ammontare di ciascuna rata mensile (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro, moltiplicata per la percentuale quota di Copertura Assicurativa; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamentofinanziamento, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ▪ ad un Periodo di Carenza di 30 60 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata notificata all’Assicurato nei primi 30 60 giorni dalla decorrenza della copertura assicurataCopertura Assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 60 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo Nel caso in cui durante il periodo di validità dell’Assicurazione l’Assicurato Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, la liquidazione definitiva garanzia Perdita di Impiego sarà operante con un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri sessanta giorni dalla data di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale variazione della posizione lavorativa ed a patto che l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente Dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato Ente Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precededefinitiva.
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Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa la Compagnia di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - una somma Finanziamento, pari all’importo delle rate Rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione Disoccupazione, ad eccezione del primo e dell’ultimo indennizzo che saranno calcolati al prorata dei giorni effettivi di Disoccupazione, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate 18 Rate mensili per Sinistro e 36 Rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per Fatte salve le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamentolimitazioni previste al successivo art. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; 43 (“Esclusioni”). • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 60 (sessanta) giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa; • ad un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta. Dopo la liquidazione definitiva definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giornid’impiego, nessun indennizzo Indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri Sinistri di disoccupazione Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione Riqualificazione di 90 (novanta) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato Lavoratore Dipendente del settore Privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa la Compagnia di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda stia pagando le Rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico Dipendente del settore Privato dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato del settore Privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivamesi. In caso di anticipata estinzione e di surroga del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art. 11 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. dagli articoli 9 (“BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” Beneficiari delle prestazioni”) e 14 (“Pagamento delle prestazioni”) che precedeprecedono.
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Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa la Compagnia di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - una somma Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di ; • ad un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, nessun indennizzo l’indennità non verrà corrisposto per successivi sinistri corrisposta. Qualora la Compagnia di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivamesi. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.
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Samples: Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato la Compagnia di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, Assicurazione liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria all’Assicurato una somma, secondo le indicazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - una somma finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di ; • ad un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, nessun indennizzo l’indennità non verrà corrisposto per successivi sinistri corrisposta. Qualora la Compagnia di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivamesi. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazio- ne, l’Impresa la Compagnia di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria all’Assicurato una somma, secondo le indi- cazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - una somma Finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di ; • ad un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, nessun indennizzo l’indennità non verrà corrisposto per successivi sinistri corrisposta. Qualora la Compagnia di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente tempestiva- mente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivamesi. In caso di anticipata estinzione totale, di surroga e di rinegoziazione del Contratto di Finanziamento si rinvia a quanto indicato all’art 10 delle Condizioni Contrattuali di Assicurazione. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.
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Samples: Insurance Contract
Prestazioni assicurate. In caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato, che generi lo stato la Compagnia di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, Assicurazione liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria all’Assicurato una somma, secondo le indi- cazioni del Contratto di pagamento dell’Assicurato - una somma finanziamento, pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di ; • ad un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, nessun indennizzo l’indennità non verrà corrisposto per successivi sinistri corrisposta. Qualora la Compagnia di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo Assicurazione stia pagando le rate mensili e l’Assicurato intraprenda un’attività lavorativa in qualità di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente tempestiva- mente per iscritto l’Impresa la Compagnia di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamentedefinitivamente. Tuttavia, qualora Qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che qualora persista la Disoc- cupazioneDisoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitivamesi. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa dalla Compagnia di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 dagli Articoli 8 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” e 13 “PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI” che precedeprecedono.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurate. In L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea e Totale al lavoro, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Impresa Locataria di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno al canone periodico previsto per il Contratto di Leasing (comprensivo di capitale ed interessi) risultante dal piano finanziario in essere al momento del sinistro, in scadenza durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 36 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di rata del Contratto di Leasing con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di estinzione parziale del FinanziamentoContratto di Leasing, modifica modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano finanziario del Contratto di ammortamento del FinanziamentoLeasing. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea e Totale è sottoposta: • in caso di Inabilità Temporanea e Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di 30 giornisessanta giorni dalla data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 sessanta giorni. L’inizio del Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale ; tale nuovo Periodo di Carenza Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione all’Impresa Locataria come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI BENEFICIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Prestazioni assicurate. In L’Impresa di Assicurazione garantisce, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato motivo oggettivo; • messa in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell’AssicuratoInabilità Temporanea Totale al lavoro, che generi lo stato la liquidazione mensile all’Impresa di Disoccupazio- ne, l’Impresa di Assicurazione, liquiderà mensilmente alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza all'ammontare di ciascuna rata mensile del Contratto di Finanziamento (comprensiva di capitale ed interessi) scadente durante il periodo della disoccupazione dell’inabilità stessa, quale risulta dal piano di ammortamento in essere al momento del sinistro. L’indennizzo sarà corrisposto con il massimo di Euro 2.000,00 al mese, per un massimo di 12 rate mensili per Sinistro e 48 rate mensili per contratto tutta la durata contrattuale. In caso di estinzione parziale rata del Finanziamento, modifica finanziamento con diversa periodicità si terrà conto della rata mensile equivalente. In caso di modifica della durata o di rinegoziazione dello stessodel finanziamento, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario all’originario piano di ammortamento del Finanziamentofinanziamento, al netto di eventuali estinzioni parziali per le quali sia intervenuto il rimborso del premio. L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totale al lavoro” se, a causa di un infortunio o malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego di Inabilità Temporanea Totale è sottoposta: • ▪ in caso di Inabilità Temporanea Totale conseguente a malattia ad un Periodo di Carenza di 30 giornisessanta giorni dalla Data di decorrenza della Copertura Assicurativa; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 l’Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni dalla decorrenza della copertura assicuratada tale data, l’indennità non verrà corrispostacorrisposto alcun Indennizzo; • ▪ ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 sessanta giorni. L’inizio del Dopo ciascun Sinistro opererà un nuovo Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività sessanta giorni dalla data di ripresa dell’attività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale ; tale nuovo Periodo di Carenza Franchigia verrà applicato soltanto nel caso di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto nuova Inabilità Temporanea Totale insorta per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro causa diversa dalla precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precede.
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Samples: Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. In Il presente Contratto prevede, in caso di Perdita d’Impiego dovuta a: • giustificato Decesso, dell’Assicurato, che dovesse verificarsi per qualsiasi motivo oggettivo; • messa durante il periodo di vigore della Copertura Assicurativa, senza limiti territoriali, il pagamento in mobilità; • cause che diano luogo all’indennizzo unica soluzione da parte della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria indipendentemente quindi dalla volontà Compagnia del Capitale Residuo del Mutuo o dalla colpa dell’AssicuratoApertura del credito in essere alla data del sinistro, salve le limitazioni previste al successivo art. 7 “ESCLUSIONI” e i limiti di in- dennizzo previsti all’art. 12 “LIMITI DI INDENNIZZO E CAPITALE MASSIMO ASSICURATO”. La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’intero Importo del Mutuo o Apertura di credito erogato all’Impresa (capitale assicurato iniziale) o del Capitale Residuo, e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito stesso. Ai fini della determinazione del Capitale Residuo del Mutuo o Apertura di credito, si assume che generi lo stato tutte le rate previste nel piano di Disoccupazio- neammor- tamento, l’Impresa di Assicurazionegià scadute alla data del sinistro, liquiderà mensilmente siano state regolarmente corrisposte. Si precisa che, nel caso in cui l'importo erogato all'Impresa fosse superiore alla Contraente – quale mandataria di pagamento dell’Assicurato - una somma pari all’importo delle rate mensili che hanno scadenza durante il periodo della disoccupazione con il massimo di Euro 2.000,00 500.000,00 prevista come limite massimo per ogni singolo Assicurato, la Compagnia liquiderà un importo calcolato applicando al meseCapitale Residuo in essere alla data del sinistro il rapporto esistente tra tale limite massimo e l'Importo erogato. Il capitale assicurato iniziale di riferimento per la determinazione del limite massimo assicurabile è da considerarsi quello cumulato in essere alla data di adesione al Contratto, derivante da tutte le eventuali ulteriori coperture in essere del singolo soggetto Assicurato con la Com- pagnia, sommato all’importo del Mutuo o Apertura di credito richiesto dall’Impresa per un massimo la presente polizza. Per data del sinistro si intende la data di 12 rate mensili per Sinistro e per contratto tutta la durata contrattualeDecesso dell’Assicurato. In caso di estinzione parziale del Finanziamento, modifica sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all’origi- nario piano di ammortamento del Finanziamento. La Copertura Assicurativa per la Perdita d’Impiego è sottoposta: • ad un Periodo di Carenza di 30 giorni; qualora la Perdita d’Impiego venga notificata all’Assicurato nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura assicurata, l’indennità non verrà corrisposta; • ad un Periodo di Franchigia assoluta pari a 30 giorni. L’inizio del Periodo di Franchigia è il primo giorno di inattività lavorativa. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita d’Impiego o dopo la denuncia di un Sinistro duran- te l’iniziale Periodo di Carenza di 30 giorni, nessun indennizzo verrà corrisposto per successivi sinistri di disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedenteAssicurativa, non è trascorso un periodo di Riqualificazione di 90 giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere lavoratore dipendente di ente privato prevista alcuna prestazione a tempo determinato o indeterminato ed abbia superato carico della Compagnia e il periodo di prova. Qualora l’Assicurato stia ricevendo dall’Impresa di Assicurazione il pagamento dell’indennizzo ed intra- prenda un’attività lavorativa in qualità di Lavoratore Autonomo o Lavoratore dipendente di Ente Pubblico dovrà informare tempestivamente per iscritto l’Impresa di Assicurazione della cessazione dello stato di Disoccupazione. In tal caso il pagamento dell’indennizzo verrà interrotto definitivamente. Tuttavia, qualora il contratto di lavoro dipendente di ente privato sia solo a tempo determinato per una durata non superiore a sei mesi, il pagamento dell’indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine dello stesso come continuazione del Sinistro iniziale, sempre che persista la Disoc- cupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i sei mesi trascorsi i quali l’interruzione sarà definitiva. La prestazione assicurata verrà liquidata dall’Impresa di Assicurazione come previsto dall’Art. 9 “BENEFI- CIARI DELLE PRESTAZIONI” che precedePremio versato resta acquisito da quest’ultima.
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