Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi: 1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura; 2. Morte dell’Assicurato; 3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.; 4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuomutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti rinnovo, fermo il limite massimo di età durata di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione. Nel caso di Mutui mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle le garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno del primo dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data recesso dalle garanzie assicurative diverse dall’assicurazione in caso di efficacia della CoperturaMorte pre- state da Poste Assicura S.p.A.;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale totale e Permanente prestata permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento del decimo anno di copertura;
5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento della data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
6. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società Imprese la volontà di mantenere comunque in essere la Coperturacopertura. Si precisa che in caso di Mutuo mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 2., 3. e 3 compor- tano 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, :
A) Prestazioni in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Decesso Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa necessità di leggere le raccomandazioni e tasso le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Que- stionario Anamnestico e durata variabili, si evidenzia la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di MutuoPrestito Personale Banco- Posta, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, Assuntivo ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione MutuoPoste- protezione Prestito” - rispetto al per il quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoanticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.Grave, più ulteriori Garanzie Opzionali liberamente scelte dall’Assicurato) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo Prestito Personale verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo Prestito Personale BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Patri- monio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del MutuoPrestito Personale così come risultante dal piano di ammorta- mento originario, da un minimo di 120 12 ad un massimo di 480 120 mesi, senza possibilità di rinnovo rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle Coperture per Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale prestate da Poste Assicura S.p.A., qualora attivate, le stesse cesseranno alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
5. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo Prestito Personale ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 1.10 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.11, 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società l’Impresa pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del MutuoPrestito Personale, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione 3/19 dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società l’Impresa pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso di Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro Sini- stro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa assi- curativa si intenderà estinta ed e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Vita E Danni, Contratto Di Assicurazione Vita E Danni
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Come illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di AVVENIRE PIÙ - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicu- rato (Tariffa 304) - la Società si impegna a fornire alle persone fisichecorrispondere, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivoai Beneficiari designati, il Questionario Anamnesticocapitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato, qualora richiesto, ed il Modulo incrementato degli interessi riconosciuti per rivalutazio- ne. Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del deces- so. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artsuccessivo punto 6.1.1.). 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche Di conseguenza le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, somme liquidabili al verificarsi del decesso dell’As- sicurato sono il risultato della Mor- te dell’Assicuratocapitalizzazione del capitale assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuateottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.
3.1. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che Prestazioni assicurate in caso di Mutuo cointestato con pluralità decesso dell’Assicurato
I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di Assicurati rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la predetta ri- correnza e la data di decesso;
II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra l’ultima ricorrenza annuale trascorsa e la data di decesso;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di decesso. Se il decesso avviene nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso si ottiene sommando gli eventi importi di cui ai punti 2 II e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/iIII ove, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestatiluogo dell’ultima ricorrenza annuale trascorsa, si rinvia all’artconsidera la data di decorrenza del contratto. 1.2 delle Condizioni La misura annua di Assi- curazionerivalutazione adottata viene calcolata, a norma del successivo punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese pre- cedente la data di decesso. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contrattorischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza li- miti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professio- ne. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima dovuto a: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Con AVVENIRE PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all’ap- plicazione della scadenza della Coperturamisura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando così definitivamente acquisiti sul contratto. Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di rivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolutenon effettuerà alcuna rivalutazione. Il rischio riconoscimento della garanzia di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto minimo prevista dal contratto consi- ste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei cambiamenti premi corrisposti al netto dei costi su di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa essi gravanti. In oc- casione di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazioneogni riscatto parziale effettuato, la Società pagherà provvederà alla ri- determinazione della suddetta garanzia di minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti co- sti, l’aliquota data dal rapporto tra il solo importo della Riserva matematica al momento valore del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato riscatto totale - calcolato alla data di scadenza della Coperturarichiesta del riscatto parziale -, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi predetto valore di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturatotale.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Come più dettagliatamente illustrato al successivo punto 3.1., in segui- to alla stipulazione di PRIVATE EXCLUSIVE - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premio unico e premi integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato - la Società si impegna a fornire alle persone fisichecorrispondere, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivoai Beneficiari designati, il Questionario Anamnesticocapitale assicurato al momento in cui si veri- fica il decesso dell’Assicurato. Dal premio unico corrisposto viene prelevata dalla Società una quota per far fronte ai costi gravanti sul Contratto, qualora richiesto, ed il Modulo comprensiva della quota necessaria a finanziare la copertura relativa alla maggiorazione di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto pre- morienza di seguito descritta correlata al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artrischio di mortalità corso nei primi 5 anni di durata contrattuale. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, Da ciascun premio integrativo versato viene invece prelevata esclusiva- mente una Copertura assicurativa (comprendente anche quota a fronte dei caricamenti variabili gravanti sul Contratto. Di conseguenza le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, somme liquidabili al verificarsi del decesso dell’As- sicurato, ad esclusione del capitale relativo alla maggiorazione di pre- morienza, sono il risultato della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni capitalizzazione del cumulo dei capitali assicurati ottenuti depurando i premi versati dei predetti oneri. Gli importi di seguito meglio individuatedetti oneri sono esplicitati al successivo punto 6.1.
3.1. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che Prestazioni assicurate in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferisconodecesso dell’Assicurato
3.1.1. Le operazioni di Mutuo A condizione che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun il Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazionesia in vigore, la mancata accettazione Società, al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato, corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato. Esso è dato dal cumulo del capitale de- rivante dal premio unico corrisposto al perfezionamento del Contratto e dei capitali derivanti dai premi integrativi eventualmente versati nel cor- so della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/durata contrattuale, al netto dei riscatti parziali eventualmente effettuati. Ciascuno degli anzidetti capitali si ottiene depurando i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina relativi premi versati dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazionecosti esplicitati al successivo punto 6.1. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito capitale assicurato si rivaluta sino alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso data di decesso dell’Assicurato verificatosi prima secondo quanto dettagliatamente precisato nelle Condizioni Contrattuali.
3.1.2. Inoltre, qualora il decesso dell’Assicurato si verifichi nei primi 5 anni della scadenza della Coperturadurata contrattuale, la Società pagherà corrisponderà, unitamente al capitale assicurato sopra definito, la maggiorazione di premorienza. Essa consiste in un capitale aggiuntivo il cui importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano rimane costante per tutti i 5 anni di ammortamento origina- rio del Mutuovalidità della copertura, esclusi eventuali importi di rate insolutenon fruendo delle rivalutazioni. Il rischio di Morte morte dell’Assicurato è coperto per qualunque ne sia la causa causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei di eventuali cambiamenti di professione dell’Assicuratoprofes- sione. Con PRIVATE EXCLUSIVE, gli interessi sul capitale assicurato rivalu- tabile riconosciuti grazie all’applicazione della misura di rivalutazione, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano annualmente risultando così definitivamente acquisiti sul Contratto. Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); tuttaviadi conseguenza, qualora il decesso avvenga a causa ad una ricorrenza annuale del Contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazionerivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decessonon effettuerà al- cuna rivalutazione. La garanzia per il caso Morte cessa offerta dalla Società consiste pertanto esclusivamente nella corresponsione di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale una somma pari al cumulo dei premi corrisposti, al netto dei suddetti costi e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.pdei riscatti parziali even- tualmente effettuati.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire Il presente contratto di Assicurazione è stipulato da PerMicro S.p.A. in qualità di contraente ai sensi dell’Art. 1891 c.c. per conto di coloro che, avendo ottenuto un finanziamento dal contraente stesso, abbiano aderito alle persone fisichepolizze di Italiana Assicurazioni S.p.A., che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed sottoscrivendo il Modulo di Adesione “Finan- ziamento Protetto PerMicro”. Le coperture dei rami danni (esplicitate nella Nota Informativa Danni) e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile. La durata della Copertura copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto relativa a ciascun Assicurato è variabile da parte un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento (in seguito Contratto per brevità) stipulato fra l’Assicurato e il Contraente. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: Prestazione in caso di decesso in caso di morte dell’Assicurato prima della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoscadenza contrattuale, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura Italiana Assicurazioni S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato A. garan- tisce, ai Beneficiari designati, il rimborso del pagamento di un importo pari al debito residuo relativo in linea capitale in essere al Mutuo verso l’Ente Erogantemomento del decesso, determinato secondo il piano di ammortamento originario, definito al verificarsi momento della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuateconcessione del prestito. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, Il capitale assicurato va eventualmente diminuito delle rate scadute e non pagate a tale data e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse. Non sarà pagata nessuna prestazione da parte della Compagnia Assicuratrice ed il Contraente è Poste Italiane premio versato resterà acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i nei casi di cui Esclusione previsti all’art. 2.5 9 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Coperturapolizza, la presente Copertura assicu- rativa questa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito i premi pagati resteranno acquisiti da Poste Vita Italiana Assicurazioni S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato A.. Per ulteriori aspetti di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si dettaglio sulla prestazione assicurata si rinvia all’art. 2 agli articoli 1 e 7.D delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanziaAVVERTENZA: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del Il debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata viene garantito nella misura stabilita dal piano di ammortamento a rate posticipate mensili costanti avente: debito iniziale uguale all’ ammontare del Mutuo Avvertenzafinanziamento erogato (comprensivo dell’eventuale premio finanziato), durata uguale alla durata del finanziamento con tasso di interesse costante massimo del 15,00%. AVVERTENZA: si È previsto un periodo di carenza di 90 giorni se il decesso è dovuto a malattia esplicitato all’art. 7.D delle Condizioni di Assicurazione. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla compilazione del Questionario di buono stato di salute. È di fondamentale importanza che tali dichiarazioni siano veritiere per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, evitare il rischio di successive legittime contestazioni da parte di Italiana Assicurazioni che possano anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della prestazione assicurata. Qualora l’Assicurato risponda positivamente ad almeno una domanda contenuta nel Questionario di buono stato di salute la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo garanzia non modificheranno la durata della Coperturapotrà essere prestata.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna Il contratto di assicurazione qui descritto è un’Assicurazione a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoanticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte la cui stipulazione discende da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane accordo tra Net Insurance Life S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di AssicurazioneTerfinance S.p.A. denominato Convenzione “Polizza temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali”. Il contratto è rivolto a coloro che hanno stipulato con Terfinance S.p.A. un contratto di Prestito. Il Contraente per l’intera conto di chi spetta della Convenzione e dei singoli contratti emessi in esecuzione di questa è Terfinance S.p.A., che paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati. L’Assicurato è il Mutuatario. I Beneficiari della Prestazione Assicurata sono irrevocabilmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato. La Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza, è pari alla durata del Mutuorapporto di finanziamento e non potrà, da un minimo comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 ad un massimo mesi. L’Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo. L’Età Assicurativa dell’Assicurato, così come descritta nel Glossario: - alla sottoscrizione del contratto di 480 mesi, senza possibilità Prestito non può essere inferiore a 18 anni; - alla scadenza del contratto di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di AssicurazionePrestito non può essere superiore a 65 anni. Nel caso in cui il contratto di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni casoPrestito sia stato stipulato da più persone, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per si considera assicurata la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono ha sottoscritto la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Proposta di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, - Prestazione in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della CoperturaL’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell’Assicurazione, la Società pagherà un importo corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari all’ammontare del debito residuo al Debito Residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio (così come descritto nel Glossario), computato alla data del Mutuodecesso, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica pagamento anteriore al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente Nessuna prestazione è prevista in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Scadenza dell’Assicurazione. - le coperture assicurative offerte, prevedono che i contratti di scadenza Prestito oggetto della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzioneAssicurazione abbiano le caratteristiche descritte all’Art. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti Assicurazione; - sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all’art. 13 delle Condizioni di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della CoperturaAssicurazione.
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Samples: Insurance Policy
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Come illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di AVVENIRE PIÙ - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ri- correnti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato (Tariffa 304) - la Società si impegna a fornire alle persone fisichecorrispondere, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivoai Beneficiari desi- gnati, il Questionario Anamnesticocapitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell’As- sicurato, qualora richiesto, ed il Modulo incrementato degli interessi riconosciuti per rivalutazione. Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del deces- so. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artsuccessivo punto 6.1.1.). 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche Di conseguenza le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, somme liquidabili al verificarsi del decesso dell’As- sicurato sono il risultato della Mor- te dell’Assicuratocapitalizzazione del capitale assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuateottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.
3.1. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che Prestazioni assicurate in caso di Mutuo cointestato con pluralità decesso dell’Assicurato
I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di Assicurati rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la predetta ri- correnza e la data di decesso;
II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra l’ultima ricorrenza annuale trascorsa e la data di decesso;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di decesso. Se il decesso avviene nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso si ottiene sommando gli eventi importi di cui ai punti 2 II e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/iIII ove, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestatiluogo dell’ultima ricorrenza annuale trascorsa, si rinvia all’artconsidera la data di decorrenza del contratto. 1.2 delle Condizioni La misura annua di Assi- curazionerivalutazione adottata viene calcolata, a norma del successivo punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese pre- cedente la data di decesso. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contrattorischio di morte dell’Assicurato è coperto per qualunque causa, senza li- miti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professio- ne. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima dovuto a: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero. Con AVVENIRE PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all’ap- plicazione della scadenza della Coperturamisura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando così definitivamente acquisiti sul contratto. Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di rivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolutenon effettuerà alcuna rivalutazione. Il rischio riconoscimento della garanzia di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto minimo prevista dal contratto consi- ste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei cambiamenti premi corrisposti al netto dei costi su di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa essi gravanti. In oc- casione di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazioneogni riscatto parziale effettuato, la Società pagherà provvederà alla ri- determinazione della suddetta garanzia di minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti co- sti, l’aliquota data dal rapporto tra il solo importo della Riserva matematica al momento valore del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato riscatto totale - calcolato alla data di scadenza della Coperturarichiesta del riscatto parziale -, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi predetto valore di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturatotale.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna Il presente fascicolo disciplina la polizza “Quinto protetto Glife”, un’assicurazione temporanea caso morte a fornire alle persone fisichecapitale decrescente a premio unico anticipato, che abbiano stipulato un Contratto in forma collettiva, abbinata a prestiti personali rimborsabili mediante cessione /delegazione di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo pagamento di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artquote di stipendio. 1.1 delle Condizioni L’Assicurazione opera in applicazione di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, convenzione stipulata tra il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni l’Impresa di Assicurazione. Il contratto, che prevede la prestazione successivamente descritta, è predisposto a garanzia della cessione di quote dello stipendio ai sensi del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.7.1950 n. 895. In particolare, il Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante cessioni di quote dello stipendio disciplinati, anche in via analogica, dalla Legge 180 e dall'art. 1260 e seguenti del Codice Civile laddove applicabili. Inoltre il Contraente concede, in conto proprio o quale mandatario di terzi, prestiti personali rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio disciplinati dagli artt. 1269 e 1723 II comma del Codice Civile. La Società erogante il finanziamento assume la qualifica giuridica del Contraente ed inserisce nella polizza collettiva i propri clienti che stipulano con essa un contratto è stipulato per l’intera di finanziamento personale rimborsabile tramite cessione di quote dello stipendio. Tali soggetti rivestono la qualifica di Assicurati, ognuno con una propria posizione. Ciascun assicurato dovrà sottoscrivere un Modulo di Adesione. In caso di estinzione anticipata del prestito personale, la copertura assicurativa si estingue. La durata della copertura assicurativa, espressa in mesi, coincide con la durata del Mutuo, contratto di prestito personale e va da un minimo di 120 24 ad un massimo di 480 120 mesi. L’età dell’Assicurato alla sottoscrizione del contratto assicurativo deve essere compresa tra 20 anni compiuti e 73 anni, senza possibilità mentre l’età massima a scadenza è pari a 75 anni. Il Montante è pari alla somma delle rate di rinnovo fermi i limiti ammortamento del finanziamento, al lordo degli interessi. L’importo del Montante, ai fini della determinazione degli accertamenti sanitari da eseguire, verrà calcolato considerando anche altre eventuali polizze inerenti questa tipologia di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque prodotto in essere con la Copertura. Si precisa che Compagnia.
a) Prestazione in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. decesso Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione l'attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa necessità di leggere le raccomandazioni e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alla compilazione della durata del Mutuo non modificheranno la durata della CoperturaDichiarazione di Buono Stato di Salute.
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Samples: Insurance Policy
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisichedurata del contratto è di 5 anni e risulterà tacitamente rinnovata per ulteriori 5 anni e così di seguito, che abbiano stipulato un Contratto salvo disdetta di Mutuouna delle due parti stipulanti, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - esplicitarsi nei modi e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle nei tempi previsti dalle Condizioni di Assicurazione. Il contratto La durata delle singole posizioni assicurative individuali, attivate per ciascun collaboratore (Amministratori di società o altri soggetti non prestatori di lavoro subordinato, percipienti reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente) del Contraente è stipulato per l’intera durata pari alla vita del Mutuocollaboratore assicurato stesso (vita intera). Resta inteso che, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel anche in caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita disdetta del contratto al verificarsi termine del quinquennio da parte del Contraente o di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura Italiana Assicurazioni S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque , le posizioni individuali già in essere resteranno in vigore alle condizioni pattuite. In seguito alla disdetta, il Contraente non sarà più tenuto al pagamento di alcun premio, ferma restando la Coperturadestinazione dei versamenti già effettuati. Si precisa che • in caso di Mutuo cointestato con pluralità morte dell’Assicurato: in caso di Assicurati gli eventi decesso del collaboratore assicurato in qualunque epoca avvenga, Italiana Assicurazioni S.p.A. s’impegna a corrispondere agli aventi diritto un importo pari alla somma dei versamenti annualmente rivalutati al netto dei costi gravanti sul premio, così come illustrato all’articolo 5.1.1 della presente Nota informativa. • liquidazione della posizione individuale per risoluzione del rapporto di cui ai punti 2 e 3 compor- tano collaborazione: in caso di comprovata risoluzione del rapporto di collaborazione non dovuto a decesso del collaboratore assicurato, il Contraente ha la cessazione delle garanzie unicamente per facoltà di richiedere la persona cui tali eventi si riferisconoliquidazione totale della posizione individuale. Le operazioni A fronte di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento tale richiesta, Italiana Assicurazioni S.p.A. s’impegna a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo corrispondere il valore di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddoveriscatto della singola posizione individuale, tuttavia, calcolata secondo le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate modalità illustrate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società Per durata del contratto si impegna a fornire alle persone fisicheintende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto durante il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche sono operanti le garanzie Invalidità Totale assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi da perseguire, compatibilmente con l’età dell’Assicurato e Permanente e Malattia Grave offerte in modo da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi rispettare i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui seguito riportati: Età all’ingresso dell’Assicurato Compresa tra 18 e 74 anni Durata contrattuale Compresa tra 1 e 30 anni Età a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento dell’Assicurato Non superiore a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. 75 anni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza:
a) Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato: il contratto, pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente. Per gli aspetti di dettaglio della prestazione si rinvia all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.
b) Coperture complementari: - in alcuni specifici casi, prevede caso di morte per infortunio; - in caso di morte per infortunio derivante da circolazione terrestre. Per gli aspetti di dettaglio delle prestazioni si rinvia all’Art. 23 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa – senza limiti territoriali – fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovutepreviste all’Art. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 8 “RISCHIO DI MORTE” delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Coperturae per le coperture complementari all’Art. Si rinvia agli artt26 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo questi casi Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una somma pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva riserva matematica calcolata al momento del decesso. La garanzia per Per la valutazione preventiva del rischio da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A., riveste un’importanza particolare il caso Morte cessa comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di avere efficacia una riduzione del premio qualora l’Assicurato non sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro fumatore. Ai fini della presente copertura l’Assicurato è non fumatore se: - non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sotto- scrizione del Modulo di Polizza e - l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a causa consiglio medico a fronte di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura pato- logia preesistente. In ogni caso, qualora Eurovita Assicurazioni S.p.A. In caso accerti che il decesso di Mutuo cointestato con pluralità un Assicurato dichia- ratosi “non fumatore” sia dovuto a patologie causate, fra l’altro, dal consumo di Assicuratitabacco e/o altri prodotti contenenti nicotina, la garanzia cessa esclusivamente non procederà all’erogazione del capitale assicurato. Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’Assicurato che ha usufruito della prestazionel’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cfr. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestitiAllegato 1). Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni richiama, infine, l’attenzione del Contraente sulla necessità di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo leggere le raccomandazio- ni e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione avvertenze contenute in polizza relative alla DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE e alla compilazione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturaquestionario sanitario.
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Samples: Insurance Contract
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuomutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti rinnovo, fermo il limite massimo di età durata di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione10 anni per le garanzie Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione. Nel caso di Mutui mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle caso le garanzie assicurative cesserà cessano prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno del primo dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data recesso o di efficacia della Coperturadisdetta dalle garanzie diverse dall’assicurazione in caso di morte prestate da Poste Assicura S.p.A.;
2. Morte morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo dell’indennizzo previsto per Invalidità Totale totale e Permanente prestata permanente o Malattia grave prestate da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale, Malattia grave e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., raggiungimento del decimo anno di copertura;
5. limitatamente alle coperture per Inabilità temporanea totale e Disoccupazione prestate da Poste Assicura S.p.A., data di pensionamento dell’Assicurato;
6. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società Imprese la volontà di mantenere comunque in essere la Coperturacopertura. Si precisa che in caso di Mutuo mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 2., 3. e 3 compor- tano 5. comportano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, .
A) prestazioni in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’artDecesso - art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioAssicurazione. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa necessità di leggere le raccomandazioni e tasso le avvertenze conte- nute nel Modulo di Adesione relative alle Dichiarazioni sul proprio buono stato di salute/Questionario Anam- xxxxxxx e durata variabili, si evidenzia la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.necessità di rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande in esso previste. Garanzia A: Assicurazione temporanea in caso di Morte
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di MutuoPrestito Personale Banco- Posta, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, Assuntivo ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione MutuoPoste- protezione Prestito” - rispetto al per il quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoanticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.Grave, più ulteriori Garanzie Opzionali liberamente scelte dall’Assicurato) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo re- siduo relativo al Mutuo Prestito Personale verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originarioricalcolato, al verificarsi della Mor- te Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo Prestito Personale BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Patri- monio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del MutuoPrestito Personale così come risultante dal piano di ammorta- mento originario, da un minimo di 120 12 ad un massimo di 480 120 mesi, senza possibilità di rinnovo rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle Coperture per Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale prestate da Poste Assicura S.p.A., qualora attivate, le stesse cesseranno alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
5. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo Prestito Personale ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 1.10 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.11, 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società l’Impresa pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio al mo- mento del MutuoSinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione 3/20 dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società l’Impresa pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso di Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro Sini- stro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa assi- curativa si intenderà estinta ed e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato AXA Assicurazioni Tutta la Vita è un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artpuro rischio multi-garanzia. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originarioIl Contraente, al verificarsi momento della Mor- te dell’Assicuratosottoscrizione del Contratto, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui può scegliere a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle quali garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recessoaderire tra copertura in caso morte, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità “malattia grave” e in caso di Assicurati gli eventi perdita di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazioneautosufficienza. Il contratto Contratto prevede diverse prestazioni assicurative in funzione della garanzia prescelta. Il Contraente, al momento della sottoscrizione, ha la possibilità di acquistare singolarmente le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contrattocoperture assicurative offerte dal presente Contratto ovvero di scegliere liberamente la combinazione preferita. Il Contratto rimarrà efficace anche qualora l’assicurazione rimanga prestata per uno solo dei rischi contrattualmente previsti a seguito del verificarsi del Sinistro in caso di “malattia grave” o perdita dell’autosufficienza, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni ovvero per sopraggiunta scadenza delle durate prefissate o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovutedei limiti massimi di età contrattualmente previsti. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano il Contratto termina e nulla sarà più dovuto da AXA Assicurazioni. Alla data di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l’evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell’interessato, il solo importo diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell’art. 1 comma 345 della Riserva matematica legge n. 266/2005 al momento del decessofondo “depositi dormienti”. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per Di seguito gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturadettaglio delle singole Prestazioni associate alle diverse garanzie.
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Samples: Assicurazione Temporanea Caso Morte, Malattia Grave E Non Autosufficienza
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La durata del contratto è espressa in mesi interi e le garanzie cessano di avere efficacia alla data di cessazione del Contratto di Linea di Credito Revolving a cui lo stesso è abbinato. Si rinvia all’art. 3 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio sulla durata. Il contratto prevede il tacito rinnovo. L’Assicurato ha facoltà di disdire il contratto in qualsiasi momento, con conseguente cessazione della copertura assicurativa a partire dalle ore 24.00 del primo giorno del mese successivo al giorno di spedizione della raccomandata. Per i dettagli relativi alla disdetta si rinvia all’art. 14 delle condizioni contrattuali. Si rinvia alle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. La Polizza offre le seguenti coperture assicurative:
a) copertura assicurativa in caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia In caso di Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato derivante da Infortunio o Malattia, di grado non inferiore al 60%, intervenuta durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, accertata secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30/6/65 n°1124 (“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie NOTA INFORMATIVA – GARANZIE INVALIDITÁ TOTALE PERMANENTE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO E INABILITÁ TEMPORANEA TOTALE professionali”) e successive modificazioni ed integrazioni, la Società si impegna a fornire alle persone fisiche, corrispondere al Beneficiario una somma pari al Totale importo dovuto che abbiano stipulato un al momento della data di decorrenza dell’invalidità l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo Linea di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la CoperturaCredito Revolving stipulato. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 22 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione dettaglio delle singole prestazioni.
b) copertura assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In in caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima Ricovero Ospedaliero da Infortunio
c) copertura assicurativa in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia NOTA INFORMATIVA – GARANZIE INVALIDITÁ TOTALE PERMANENTE, RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO E INABILITÁ TEMPORANEA TOTALE Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della scadenza della Coperturacopertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa: • per gli utilizzi ad opzione fine mese, la Società pagherà si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi almeno 7 giorni di inabilità consecutivi, un importo Indennizzo pari all’ammontare alla sommatoria degli importi dovuti in funzione degli utilizzi effettuati in modalità a fine mese che al giorno antecedente il primo giorno di accertamento dell’inabilità l’Assicurato deve ancora corrispondere ai sensi del debito residuo in linea capitale risultante dal piano Contratto di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi Linea di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’AssicuratoCredito Revolving stipulato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione• per gli utilizzi ad opzione revolving, la Società pagherà si impegna a corrispondere al Beneficiario, per ogni mese di durata del Sinistro e trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, un Indennizzo pari alla sommatoria degli importi in funzione degli utilizzi effettuati in modalità di rimborso a credito e promozionale e che hanno scadenza durante il solo importo della Riserva matematica periodo di inattività lavorativa, secondo il piano di rimborso in essere al momento del decesso. La garanzia per giorno antecedente il caso Morte cessa primo giorno di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestitiaccertamento dell’inabilità. Si rinvia all’art. 2 24 delle Condizioni condizioni di Assicurazione assicurazione per gli aspetti di dettagliodettaglio delle singole prestazioni. Di seguito Con riferimento agli utilizzi ad opzione revolving, alla copertura assicurativa si riepiloganoapplica un Periodo di Franchigia Assoluta. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 24 delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenze relative a tutte le coperture: Per tutte le coperture indicate è previsto un limite massimo di età assicurabile, a titolo esemplificativo indicato nell’art. 3 (3.2) delle Condizioni di Assicurazione. Tutte le coperture indicate non operano in presenza delle cause di esclusione elencate nell’art. 26 delle Condizioni di Assicurazione. Per le coperture Ricovero Ospedaliero da Infortunio e non esaustivo, le caratteristiche Inabilità Temporanea Totale è prevista l’applicazione di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturaun Limite di indennizzo indicato nell’art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società Ai sensi della presente Xxxxxxx, si impegna a fornire alle definiscono “Assicurati” le persone fisiche, che abbiano fisiche sulla cui vita viene stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società contratto ai sensi dell’artdell’Art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 2 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del MutuoContratto prevede la liquidazione di un capitale (di seguito, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesiil “Capitale Assicurato”) in un’unica soluzione agli aventi diritto, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddovedecesso, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente dell’Assicurato oppure di Malattia Grave anticipativa al 30% del capitale assicurato, sempreché l’evento avvenga durante il periodo di validità contrattuale, a condizione che l’Assicurato sia incluso in forza della Copertura offerta da Poste Assicura assicurazione e il Contraente sia in regola con il pagamento dei premi e ferme restando le cause di esclusione di cui al punto 3.6. Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per gli assicurati che alla data di inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età. I capitali assicurabili pro-capite sono i seguenti, a scelta dell’assicurato: - per il personale appartenente alle aree professionali e ai quadri direttivi di l e II livello: Mod. 10117 - 10/2019 • Euro 20.000 AXA Assicurazioni S.p.A. In caso - Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxx - Xxxxxx Tel. (+00) 00 000000 - Fax (+00) 00 00000000 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Mutuo cointestato Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con pluralità il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83) • Euro 30.000 • Euro 50.000 • Euro 80.000 • Euro 120.000 - per il personale appartenente ai quadri direttivi di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente III e IV livello e dirigenti: Euro 50.000 Euro 80.000 Euro 120.000 Caso Morte o Invalidità Permanente di grado pari o superiore a 50% e Malattia Grave anticipativa al 30% per l’Assicurato gli assicurati che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza inserimento in Convenzione abbiano età compresa tra 18 e 70 anni; si precisa che tale copertura è rinnovabile sino al compimento del 70 anno di età. Il capitale assicurato complessivo, dato dalla somma del capitale relativo alla copertura Base e quella Integrativa, non può essere di importo superiore ad Euro 400.000,00. Il capitale assicurato relativo alla copertura facoltativa integrativa è dato dalla differenza tra il capitale totale richiesto dall’Assicurato, con un massimo pari a Euro 400.000,00, e l’importo della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata prestazione massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo assicurabile per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti parte obbligatoria, pari a Euro 120.000,00. Per ciascun Assicurato, il capitale viene comunicato dal Contraente all’inizio di ciascun periodo assicurativo, anche in caso di modifica della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturasomma da assicurare.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna Il contratto di assicurazione qui descritto è un’Assicurazione a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoanticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte la cui stipulazione discende da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane accordo tra Net Insurance Life S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di AssicurazioneTerfinance S.p.A. denominato Convenzione “Polizza temporanea caso morte a capitale decrescente a premio unico anticipato abbinata a prestiti personali”. Il contratto è rivolto a coloro che hanno stipulato con Terfinance S.p.A. un contratto di Prestito. Il Contraente per l’intera conto di chi spetta della Convenzione e dei singoli contratti emessi in esecuzione di questa è Terfinance S.p.A., che paga il Premio in nome e per conto degli Assicurati. L’Assicurato è il Mutuatario. I Beneficiari della Prestazione Assicurata sono irrevocabilmente gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato. La Durata dell’Assicurazione, ossia l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e la data di Scadenza, è pari alla durata del Mutuorapporto di finanziamento e non potrà, da un minimo comunque, essere inferiore a 12 mesi e maggiore di 120 ad un massimo mesi. L’Assicurazione cessa alla Scadenza senza tacito rinnovo. L’Età Assicurativa dell’Assicurato, così come descritta nel Glossario: - alla sottoscrizione del contratto di 480 mesi, senza possibilità Prestito non può essere inferiore a 56 anni e superiore a 70 anni; - alla scadenza del contratto di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di AssicurazionePrestito non può essere inferiore a 66 anni e superiore a 72 anni. Nel caso in cui il contratto di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni casoPrestito sia stato stipulato da più persone, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per si considera assicurata la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono ha sottoscritto la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni Proposta di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, - Prestazione in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della CoperturaL’Assicuratore garantisce in caso di decesso dell’Assicurato, avvenuto nel corso del periodo di Durata dell’Assicurazione, la Società pagherà un importo corresponsione al Beneficiario della Prestazione Assicurata, in unica soluzione, pari all’ammontare del debito residuo al Debito Residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio (così come descritto nel Glossario), computato alla data del Mutuodecesso, esclusi eventuali importi dovuti a rate insolute recanti scadenza di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica pagamento anteriore al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente Nessuna prestazione è prevista in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Scadenza dell’Assicurazione. - le coperture assicurative offerte, prevedono che i contratti di scadenza Prestito oggetto della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzioneAssicurazione abbiano le caratteristiche descritte all’Art. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti Assicurazione; - sono esclusi dalla garanzia tutti i casi indicati all’art. 13 delle Condizioni di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della CoperturaAssicurazione.
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Samples: Insurance Policy
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società Il presente contratto si impegna a fornire alle persone fisiche, riferisce alla Polizza Collettiva che abbiano stipulato un Contratto attua la convenzione “CREDITO PROTETTO” sottoscritta da Iveco Finanziaria S.p.A. in qualità di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura Contraente con Italiana Assicurazioni S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto ; è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che offrire una copertura assicurativa in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti decesso dell’Assicurato/Key Man individuato (secondo i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia criteri indicato all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione) dall’Aderente che ha sottoscritto il Modulo di Adesione “Credito Protetto” a seguito dell’acquisto di veicoli tramite finanziamento/ leasing concessi da Iveco Finanziaria S.p.A.; quest’ultima finanzierà, oltre al bene oggetto del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria, anche il relativo premio dovuto dall’Aderente per la copertura assicurativa. Le coperture dei rami danni (esplicitate nella Nota Informativa Danni) e del ramo vita costituiscono un unico pacchetto di garanzie inscindibile. La durata della copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man è variabile da un minimo di 1 anno ad un massimo di 6 anni e coincide con la durata del Contratto di Finanziamento/Locazione finanziaria stipulato fra Aderente e Contraente. La copertura assicurativa relativa a ciascun Assicurato/Key Man termina prima della scadenza solo al verificarsi di uno degli eventi descritti all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione. Alla decorrenza della Polizza, l’età dell’Assicurato/Key Man deve essere compresa fra un minimo di 18 anni ed un massimo di 65 anni non compiuti. L’età dell’Assicurato/Key Man a scadenza non può essere superiore a 71 anni. Il contratto prevede la seguente prestazione assicurativa: in caso di decesso dell’Assicurato/Key Man prima della scadenza contrattuale, la Compagnia garantisce ai Beneficiari designati un importo pari alla somma delle seguenti voci:
a) il canone complessivo di Locazione Finanziaria, ovvero la somma delle rate di ammortamento del Finanziamento, attualizzati secondo quanto previsto dal Contratto, che al momento del verificarsi del Sinistro siano ancora da corrispondere al Contraente in forza del Contratto, dal quale sarà dedotto:
1) l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati ovvero delle rate di ammortamento scadute e non pagate alla data del Sinistro aumentato degli eventuali interessi moratori dovuti sugli stessi;
2) l’ammontare dei canoni o delle rate eventualmente già indennizzati in base alla copertura per Inabilità Temporanea Totale o Ricovero In Istituto di Cura;
b) il ”prezzo per il riscatto” inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria;
c) gli eventuali interessi moratori relativi al periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di comunicazione di tale evento, con un limite massimo di 2 mesi di interessi. Il capitale massimo assicurabile è pari a 130.000 euro. Non sarà pagata nessuna prestazione da parte della Compagnia ed il premio versato resterà acquisito da Italiana Assicurazioni S.p.A. nei casi di Esclusione previsti all’art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli In caso di sopravvivenza dell’Assicurato/Key Man alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti da Italiana Assicurazioni S.p.A.. Per ulteriori aspetti di dettagliodettaglio sulla prestazione assicurata si rinvia all’art. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche 9 delle Condizioni di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si Assicurazione. Si richiama l’attenzione dell’Assicurato dell’Assicurato/Key Man sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti necessità di leggere attentamente quanto riportato nel Modulo di Adesione relativamente alla sottoscrizione della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturadichiarazione di buona salute.
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Samples: Assicurazione Collettiva
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società Il contratto prevede una durata fissa a scelta del Contraente tra 10 e 30 anni. Per durata del con- tratto si impegna a fornire alle persone fisicheintende l’arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto durante il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche sono operanti le garanzie Invalidità Totale assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi da perseguire, compatibilmente con l’età dell’Assicurato e Permanente e Malattia Grave offerte in modo da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi rispettare i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. seguito riportati: Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: Nel caso si verifichi il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale la Compagnia paga ai Beneficiari designati dal Contraente un importo pari al mancato pagamento delle somme dovutecapitale assicurato. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per Per gli aspetti di dettagliodettaglio della prestazione si rinvia all’Art. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si 7 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa - senza limiti territoriali - fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato fatto salvo le esclusioni e le limitazioni, la Società pagherà il solo importo eventual- mente applicabili (carenze), previste all’Art. 8 “RISCHIO DI MORTE” delle Condizioni di Assicurazione. In questi casi Eurovita Assicurazioni S.p.A. corrisponderà una somma pari all’ammontare della Riserva riserva matematica calcolata al momento del decessodecesso e il contratto si risolve anticipatamente. Per la valutazione preventiva del rischio da parte di Eurovita Assicurazioni S.p.A., riveste un’importanza particolare il comportamento dell’Assicurato relativamente al fumo; infatti il Contraente beneficia di una riduzione del premio qualora l’Assicurato non sia fumatore. Ai fini della presente copertura l’Assicurato è ritenuto non fumatore se: - non ha mai fumato, neanche sporadicamente, nel corso dei 24 mesi precedenti la data di sotto- scrizione del Modulo di Proposta di Assicurazione e - l’eventuale sospensione del fumo non è avvenuta in seguito a consiglio medico a fronte di pato- logia preesistente. In ogni caso, qualora Eurovita Assicurazioni S.p.A. accerti che il decesso di un Assicurato dichia- ratosi “non fumatore” sia dovuto a patologie causate, fra l’altro, dal consumo di tabacco e/o altri prodotti contenenti nicotina, non procederà all’erogazione del capitale assicurato. Gli accertamenti sanitari di base richiesti per l’assunzione del contratto ove necessari sono riporta- ti nella tabella relativa (cfr. Allegato 1). La garanzia per caso morte, se il caso Morte cessa capitale assicurato non supera un determinato importo e l’Assicurato non abbia superato un limite di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicuratietà, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepiloganoAssicurazione, a titolo esemplificativo viene prestata dalla Compagnia previa la compilazione e non esaustivo, le caratteristiche di operatività sottoscrizione da parte dell’Assicurato della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione DICHIARAZIONE DI BUONO STATO DI SALUTE o del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della CoperturaQUESTIONARIO MEDICO SEMPLIFICATO.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisichepresente Polizza Collettiva di Assicurazione Vita PerfettoPiù prevede le Coperture Vita per Decesso e Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia è stipulata con Banca PSA Italia spa, che abbiano stipulato un avente sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000, 00000 Xxxxxx (XX), iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (“RUI”) sez. D-000533343. La Polizza ha durata di 12 mesi con rinnovo tacito automatico per pari periodo. La durata della Polizza non eccederà la durata del Contratto di MutuoFinanziamento alla quale la stessa è abbinata, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale comunque non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa eccedente 84 (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.ottantaquattro) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni mesi dalla data di efficacia della Copertura;
2erogazione del finanziamento. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento PerfettoPiù è un’assicurazione a protezione del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Coperturacredito relativo al finanziamento a favore dei clienti. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 rinvia agli artt. 3, 4 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta Assicurazione per gli aspetti di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazionedettaglio. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:
a) Prestazioni in caso di Decesso Il rischio coperto è il Decesso. L’Assicuratore corrisponde un’indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei massimali indicati all’art. 1.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazioni per la Copertura in caso di Decesso.
b) Prestazioni in caso di Invalidità Permanente Il rischio coperto è l’Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. L’Assicuratore corrisponde un’Indennità pari al Capitale Residuo del Contratto di Finanziamento al momento del Sinistro, salvo impagati e nei limiti dei Massimali indicati all’art. 2.1 delle Condizioni Particolari di Assicurazione per la Copertura in caso di Invalidità Permanente. Avvertenze relative a tutte le Coperture Assicurative: AvvertenzaLe Coperture Assicurative per Decesso e Invalidità Permanente prestate in forza della presente Polizza da PSA Life Insurance Europe Ltd sono offerte esclusivamente in modo congiunto alle Coperture Danni per Inabilità Temporanea Totale e Perdita del Lavoro prestate da PSA Insurance Europe Ltd (Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6B PerfettoPiù) in quanto tali Coperture costituiscono un unico ed inscindibile Fascicolo Informativo. Per tale ragione le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di Assicurazione disciplinano congiuntamente le Coperture Vita e Xxxxx garantite da entrambi gli Assicuratori. AVVERTENZA: il contrattosi prega di fare riferimento alle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione soprattutto per quanto riguarda le Limitazioni, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni le Esclusioni che possono dar luogo a riduzioni comportare la riduzione o al il mancato pagamento delle somme dovute. Si richiamadella Prestazione, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni nonché gli eventuali periodi di Assicurazione costituisce causa di esclusione sospensione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- Per maggiori dettagli si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 “Persone assicurabili e adesione alla Polizza”, art. 5 “Esclusioni” e art. 7 “Premio della Polizza” delle Condizioni Generali di Assicurazione e all’art. 1 “Copertura in caso di Decesso”, art. 2 “Copertura in caso di Invalidità Permanente” delle Condizioni Particolari di Assicurazione per gli aspetti di dettaglioDecesso e Invalidità Permanente, così come alle Definizioni per una maggior chiarezza terminologica. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo AvvertenzaAVVERTENZA: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa necessità di leggere le raccomandazioni e tasso e durata variabili, le avvertenze contenute nel Modulo di Adesione relative alle informazioni rese dall’Assicurato sul suo stato di salute al momento di sottoscrivere la Copertura ha valore solo per dichiarazione di buono stato di salute che vi è inclusa o mediante la durata iniziale compilazione del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturaquestionario sanitario.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato presente polizza è un Contratto di MutuoAssicurazione sulla vita, sottoscritto di durata coincidente con la vita dell’Assicurato (c.d. a vita intera), che prevede il Questionario Assuntivoversamento di premi unici ricorrenti e la possibilità di versamenti aggiuntivi. L'età dell'Assicurato alla data di decorrenza della copertura deve essere compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti. L’età dell’Assicurato è calcolata in anni interi, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo determinata trascurando la frazione di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - anno inferiore o uguale a sei mesi e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche arrotondando a un anno intero le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata frazioni d’anno superiori a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazionesei mesi. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Coperturadell’Assicurato, la Società pagherà un importo in qualsiasi epoca avvenga, l’Impresa garantisce il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, del capitale assicurato pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano alla somma delle prestazioni assicurate derivanti dai premi unici ricorrenti e dagli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi già corrisposti, maggiorate delle rivalutazioni e ridotte a seguito di ammortamento origina- rio del Mutuoeventuali riscatti parziali, esclusi eventuali importi di rate insolutedeterminati come all’art. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si 8 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per rivalutazione avviene utilizzando l’ultimo tasso di rivalutazione dichiarato dall’Impresa entro il caso Morte cessa 1° marzo precedente la data del decesso dell'Assicurato, valorizzato come al punto 4 “Modalità di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa calcolo e di Invalidità Totale e Permanente assegnazione della partecipazione agli utili” della presente Nota Informativa. Per maggiori dettagli sul calcolo delle prestazioni in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa decesso si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 “Prestazioni assicurate” delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti Assicurazione. L’Impresa non trattiene alcun premio a copertura dei rischi demografici dai premi versati dal Contraente. Ne consegue che il capitale liquidabile in caso di dettagliodecesso dell'Assicurato o in caso di riscatto del contratto è costituito sulla base della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi, e ridotto di eventuali riscatti parziali. Di seguito si riepiloganoed. 2017.01 Il tasso annuo di rivalutazione, a titolo esemplificativo e non esaustivoriconosciuto il 1° marzo di ogni anno sul contratto, le caratteristiche è ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario conseguito dalla predetta Gestione Separata “Previdenza I.V.011.2014.VITCPA Pag. 1 di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.9
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società presente Nota Informativa si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato riferisce ad un Contratto di MutuoAssicurazione in forma collettiva operante in applicazione di una Convenzione che la Contraente ha stipulato con Avipop Vita S.p.A., sottoscritto per i propri Clienti. La presente Copertura caso morte è sottoscrivibile esclusivamente in abbinamento alle Coperture Invalidità Totale Permanente da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia prestate da Avipop Assicurazioni S.p.A.. L’insieme delle Coperture costituisce il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Pacchetto Assicurativo: al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale l’Assicurato può scegliere tra 3 Pacchetti Assicurativi diversi. Pacchetto Assicurativo Tariffa Capitale Assicurato La presente garanzia viene prestata: Nel caso in cui il pagamento dei premi venga sospeso, non sia pervenuto alcun rifiuto è prevista alcuna prestazione da parte della Società ai sensi dell’artdell’Impresa. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuatePer maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 11 “SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da La presente Copertura prevede un minimo periodo di 120 ad un massimo Carenza di 480 mesi, senza possibilità 180 giorni dalla Data di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’artDecorrenza della Copertura Assicurativa. 1.3 Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura dell’Art. 27 “CLAUSOLA DI CARENZA” delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa L’Assicurato dovrà leggere attentamente le raccomandazioni e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta avvertenze contenute nel Modulo di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità relative alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dichiarazioni dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza fini dell’efficacia della Copertura offerta da Poste Assicura S.pAssicurativa.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si impegna a fornire alle persone fisicheintende perfezionato, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artDichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di eroga- zione del Prestito. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il La durata contrattuale coincide con la durata prevista dal piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato del Prestito ed è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da compresa tra un minimo di 120 ad 12 mesi e un massimo di 480 84 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di . L’Assicurazione termina alle ore 24.00 del giorno in cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno si verifica il primo dei seguenti eventi:
1. a) raggiungimento del 75mo anno di età dell’Assicurato;
b) pagamento della prestazione per Morte dell’Assicurato;
c) scadenza della Polizza;
d) esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurativeassicurative offerte da Eurovita Assicurazioni S.p.A.: AvvertenzaPRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso morte dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Coperturacontrattuale, la Società pagherà Eurovita garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento di un importo pari all’ammontare del al debito residuo in linea capitale risultante previsto dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora della Polizza calcolato alla data corrispondente al pagamento della rata precedente il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia copertura assicurativa non include in alcun caso eventuali rate di rimborso non corrisposte e riferite al periodo precedente al decesso dell’Assicurato. L’Indennizzo sarà pagato nei limiti del massimale di Euro 50.000,00 per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazioneAssicurato. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa polizza questa si intenderà estinta ed e il Premio premio pagato resterà acquisito ad Eurovita. Per i dettagli relativi alla prestazione assicurata si intenderà acquisito da Poste Vita rinvia all’Art. 27 “PRESTAZIONI ASSICURATE” delle Condizioni Contrattuali. – fino al compimento del 75° anno di età dell’Assicurato e salvo le limitazioni previste all’Art. 29 “ESCLUSIONI” delle Condizioni Contrattuali. Nei casi previsti dal suddetto articolo, Eurovita Assicurazioni S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività corrisponderà una somma pari all’ammontare della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione riserva matematica calco- lata al momento del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturadecesso.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire fornire, alle persone fisiche, fisiche che abbiano stipulato un Contratto di MutuoPrestito Personale Flessibile BancoPosta, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, Assuntivo ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione MutuoPo- steprotezione Prestito Flessibile” - rispetto al per il quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- patoanticipato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.Grave, più ulteriori Garanzie Opzionali, che l’Assicurato potrà liberamente decidere se sottoscrivere o meno) finalizzata a consentire con- sentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo Prestito Personale Flessibile verso l’Ente EroganteEro- gante, secondo il piano di ammortamento originario, ricalcolato al verificarsi della Mor- te Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo Prestito Personale Flessibile BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del MutuoPrestito Personale Flessibile, da un minimo di 120 24 ad un massimo di 480 120 mesi, senza possibilità di rinnovo rinnovo, fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 1.2 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita pattuita, al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. limitatamente alle Coperture per Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale prestate da Poste Assicura S.p.A., qualora attivate, le stesse cesseranno alla data di effettivo pensionamento dell’Assicurato;
5. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo Prestito Personale Flessibile ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to dell’Assicurato in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.261.27, 1.27 1.28 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società l’Impresa pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio al mo- mento del MutuoSinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società l’Impresa pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso di Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro Sini- stro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa assi- curativa si intenderà estinta ed e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Come illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di AVVENIRE PIÙ - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicu- rato (Tariffa 304) - la Società si impegna a fornire alle persone fisichecorrispondere, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto il Questionario Assuntivoai Beneficiari designati, il Questionario Anamnesticocapitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell’Assicurato, qualora richiesto, ed il Modulo incrementato degli interessi riconosciuti per rivalutazio- ne. Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del deces- so. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’artsuccessivo punto 8.1.1.). 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche Di conseguenza le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, somme liquidabili al verificarsi del decesso dell’As- sicurato sono il risultato della Mor- te dell’Assicuratocapitalizzazione del capitale assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuateottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.
3.1. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesi, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che Prestazioni assicurate in caso di Mutuo cointestato con pluralità decesso dell’Assicurato A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di Assicurati de- cesso dell’Assicurato ottenuto aggiungendo al valore del capitale assi- curato all’ultima ricorrenza annuale del contratto trascorsa i seguenti importi:
I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d’anno compresa tra la predetta ri- correnza e la data di decesso;
II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra l’ultima ricorrenza annuale trascorsa e la data di decesso;
III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei ca- pitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d’anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di decesso. Se il decesso avviene nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso si ottiene sommando gli eventi importi di cui ai punti 2 II e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/iIII ove, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestatiluogo dell’ultima ricorrenza annuale trascorsa, si rinvia all’artconsidera la data di decorrenza del contratto. 1.2 delle Condizioni La misura annua di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contrattorivalutazione adottata viene calcolata, a norma del successivo punto 5, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o base al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata “Crédit Agricole Vita Più” relativo al terzo mese pre- cedente la data di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolutedecesso. Il rischio di Morte morte dell’Assicurato è coperto per qualunque ne sia la causa causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei di eventuali cambiamenti di professione dell’Assicuratoprofes- sione. Con AVVENIRE PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all’ap- plicazione della misura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando così definitivamente acquisiti sul contratto. Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse mini- mo garantito (misura annua minima di rivalutazione); tuttaviadi conseguenza, qualora il decesso avvenga a causa ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazionerivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società pagherà il solo importo non effettuerà alcuna rivalutazione. Il riconoscimento della Riserva matematica garanzia di minimo prevista dal contratto consi- ste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al momento del decessocumulo dei premi corrisposti al netto dei costi su di essi gravanti. La garanzia per il caso Morte cessa In oc- casione di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicuratiogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla ri- determinazione della suddetta garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti co- sti, l’aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale - calcolato alla data di scadenza della Coperturarichiesta del riscatto parziale -, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi predetto valore di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Coperturatotale.
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Samples: Assicurazione Sulla Vita
Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisiche, che abbiano stipulato un Contratto di Mutuo, sottoscritto sottoscrit- to il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originarioricalcolato, al verificarsi della Mor- te Morte dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Pa- trimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del Mutuo, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesimesi (o di 492 mesi in caso di pre-ammortamento del finanziamento qualora previsto dal Contratto di Mutuo), senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferiscono. Le operazioni di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo di 4 Assicurati per ciascun Contratto di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/i, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio al mo- mento del MutuoSinistro, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazione. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza della Copertura, la presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.p.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Prestazioni assicurative e garanzie offerte. La Società si impegna a fornire alle persone fisicheIl Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
3.a Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato
3.b Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato Sulla parte del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, che abbiano stipulato la Compagnia riconosce un Contratto di MutuoRendi- mento Minimo Garantito pari all’1,50% annuo, sottoscritto il Questionario Assuntivo, il Questionario Anamnestico, qualora richiesto, ed il Modulo di Adesione della Copertura assicurativa “Posteprotezione Mutuo” - rispetto al quale non sia pervenuto alcun rifiuto da parte della Società ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione - e pagato il relativo Premio unico antici- pato, una Copertura assicurativa (comprendente anche le garanzie Invalidità Totale e Permanente e Malattia Grave offerte da Posta Assicura S.p.A.) finalizzata a consentire all’Assicurato il rimborso del debito residuo relativo al Mutuo verso l’Ente Erogante, secondo il piano di ammortamento originario, al verificarsi della Mor- te dell’Assicurato, alle condizioni di seguito meglio individuate. L’Assicurato è la persona che accende un Mutuo BancoPosta, il Contraente è Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta e il Beneficiario è l’Assicurato stesso, salvi i casi di cui all’art. 2.5 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto è stipulato per l’intera durata del MutuoContratto. Tale rendimento mini- mo è riconosciuto al momento della risoluzione del Contratto per scadenza, da un minimo di 120 ad un massimo di 480 mesidecesso dell’Assicurato, senza possibilità di rinnovo fermi i limiti di età di cui all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione. Nel caso di Mutui a rata fissa riscatto totale e tasso e durata variabili la Copertura ha valore per la durata iniziale dello stesso. In ogni caso, l’efficacia delle garanzie assicurative cesserà prima della scadenza pattuita al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
1. esercizio del diritto di recesso, esercitabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della Copertura;
2. Morte dell’Assicurato;
3. liquidazione dell’Indennizzo previsto per Invalidità Totale e Permanente prestata da Poste Assicura S.p.A.;
4. estinzione anticipata totale o trasferimento del Mutuo ove l’Assicurato non abbia comunicato alle Società la volontà di mantenere comunque in essere la Copertura. Si precisa che ancora in caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati riscatti parziali o per tutti gli eventi di cui ai punti 2 e 3 compor- tano la cessazione delle garanzie unicamente per la persona cui tali eventi si riferisconoswitch che comportino trasferimenti degli importi allocati nella Gestione Separata verso il Fondo Interno Assicurativo prescelto. Si precisa, altresì, che le rivalutazioni della componente del Premio Investito allocata nella Gestione Separata, verificatesi in ciascun Anno Assicurativo, sulla base dei rendimenti conseguiti dalla Gestio- ne Separata medesima, non saranno definitivamente acquisite al Contratto. Le operazioni prestazioni riconosciute dalla Compagnia, al momento della loro liquidazione nei casi previsti dal Contratto (scadenza, riscatto e decesso dell’assicurato), valorizzate sulla base dei rendimenti con- seguiti dalla Gestione Separata, saranno comunque almeno pari alla componente del Premio Investito allocata nella Gestione Separata (al netto di Mutuo che prevedono la cointestazione potranno essere coperte dalla presente assicura- zione con riferimento a tutti i cointestatari del Mutuo (fino a un massimo eventuali riscatti parziali e tenuto conto di 4 Assicurati eventuali switch), capitalizzata al Rendimento Minimo Garantito, per ciascun Contratto Anno Assicurativo e, pro rata temporis, per ciascuna frazione di Mutuo). Laddove, tuttavia, le Società esprimano il proprio rifiuto rispetto all’adesione da parte di uno o più cointestatari ai sensi dell’art. 1.1 delle Condizioni di Assicurazione, la mancata accettazione della richiesta di adesione non pregiudica l’efficacia del contratto nei confronti del/i cointestatario/i assicurabile/iAnno Assicurativo rilevante, in conformità alle disposizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione. Per ulteriori dettagli cui il Contratto rimarrà in ordine alla disciplina dei Mutui cointestati, si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assi- curazione. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni o esclusioni che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute. Si richiama, in particolare, l’attenzione dell’Assicura- to in merito alla circostanza per cui l’esercizio delle attività sportive e professionali specificatamente elencate all’art. 1.11 delle Condizioni di Assicurazione costituisce causa di esclusione della Copertura. Si rinvia agli artt. 1.12, 1.13, 1.26, 1.27 e 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. La prestazione assicurativa è qui di seguito sinteticamente illustrata: In caso di decesso dell’Assicurato verificatosi prima della scadenza della Copertura, la Società pagherà un importo pari all’ammontare del debito residuo in linea capitale risultante dal piano di ammortamento origina- rio del Mutuo, esclusi eventuali importi di rate insolute. Il rischio di Morte è coperto qualunque ne sia la causa e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato; tuttavia, qualora il decesso avvenga a causa di uno degli eventi oggetto di esclusione ai sen- si delle Condizioni di Assicurazione, la Società pagherà il solo importo della Riserva matematica al momento del decesso. La garanzia per il caso Morte cessa di avere efficacia qualora sia stato già liquidato all’Assicurato un Sinistro a causa di Invalidità Totale e Permanente in forza della Copertura offerta da Poste Assicura S.p.A. In caso di Mutuo cointestato con pluralità di Assicurati, la garanzia cessa esclusivamente per l’Assicurato che ha usufruito della prestazionevigore. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza prolungamento del Contratto, ai sensi del precedente paragrafo 1.e della Coperturapresente Scheda Sintetica, la Compagnia si riserva il diritto di modificare, nei limiti della normativa vigente, il Rendi- mento Minimo Garantito sulla parte di Premio Investito allocata nella Gestione Separata da applicare negli Anni Assicurativi successivi. In tal caso provvederà a informarne il Contraente, tramite la co- municazione prevista al precedente paragrafo 1.e della presente Copertura assicu- rativa si intenderà estinta ed il Premio pagato si intenderà acquisito da Poste Vita S.pScheda Sintetica.A. senza alcun diritto per l’Assicurato di richiederne la restituzione. La Copertura non prevede ipotesi di riscatto o riduzione, né prestiti. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Di seguito si riepilogano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche di operatività della garanzia: Garanzia Prestazione Carenza Franchigia Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Durata massima della garanzia A Morte Estinzione del debito residuo Non prevista Non prevista Euro 500.000,00 Durata del Mutuo Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla circostanza per cui per i Mutui a rata fissa e tasso e durata variabili, la Copertura ha valore solo per la durata iniziale del Mutuo; eventuali allungamenti della durata del Mutuo non modificheranno la durata della Copertura.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked