Accertamenti. 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
3. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, possono essere invitati i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
Accertamenti. I Funzionari del Comune di Torino, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato ai conduttori, all’immobile dato in locazione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune di Torino.
Accertamenti. In base alla L. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche e integrazioni l’ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dall’art. 4, commi 10 e 11 del DPCM del 09/04/2001. L’ERSU può richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione: ▪ delle Agenzie Delle Entrate ▪ dei Comuni ▪ dell'INPS ▪ dell'Università di Catania e delle altre Istituzioni Universitarie ▪ della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana dei Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano; ▪ dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all’estero; ed inoltre:
1) dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
2) del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
3) del sistema informativo dell'INPS. Si provvederà, inoltre, ad inviare all’Amministrazione Finanziaria dello Stato gli elenchi degli assegnatari delle borse di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Accertamenti. 1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato Responsabile del Servizio Tributi del Comune, dando preavviso al contribuente di
d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
4. Gli a...
Accertamenti. Qualora questa Amministrazione accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in violazione alle summenzionate clausole, le imprese verranno escluse e ne verrà data comunicazione ai competenti uffici regionali perché eroghino la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d’appalto bandite in ambito regionale. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione sarà sospeso per consentire all’Amministrazione di svolgere, in tempi rapidi, gli accertamenti ritenuti necessari per determinarsi sull’esclusione o meno dalla gara delle ditte partecipanti per collegamento sostanziale idoneo a violare in concreto i principi della libera concorrenza, della segretezza e dell’autonomia delle offerte e della par condicio dei contraenti. Gli eventuali provvedimenti di esclusione saranno adottati tempestivamente, subito dopo l’Amministrazione darà corso al procedimento di aggiudicazione dell’appalto. In pendenza della verifica in capo all’interessato contraente di cause interdittive e di elementi relativi di infiltrazione mafiose, in ottemperanza al D.P.R. 252/98, l’impresa aggiudicataria resta svincolata all’offerta.
Accertamenti. I funzionari dell’Amministrazione comunale competenti per materia e dell’ASL “Città di Torino”, muniti di tesserino di riconoscimento e previo avviso anche telefonico, potranno accedere in qualsiasi momento all’immobile dato in concessione per eseguire rilievi, accertamenti ed eventuali operazioni che, nell’interesse delle Amministrazioni stesse, si rendano necessari alla tutela dei propri interessi patrimoniali e sociali. A tal fine il concessionario deve garantire l'accesso alla documentazione ed ai beni relativi.
Accertamenti. 1. Su quanto dichiarato nella domanda verranno eseguiti i controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Il Comune effettuerà tali controlli attraverso i sistemi di interoperabilità e cooperazione applicativa esistenti, avvalendosi della Banca dati nazionale detenuta dall’I.N.P.S., dei dati dell’Anagrafe Tributaria (SIATEL), del Sistema Territoriale del Catasto (SISTER), dell’anagrafe comunale, di quella di altre Amministrazioni comunali e del Sistema informatico delle Camere di Commercio (TELEMACO) e di ogni altro strumento idoneo. La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale vigente.
2. L'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo provvederà agli accertamenti circa il possesso dei requisiti e all'istruttoria della domanda per l'individuazione delle condizioni per l'attribuzione del punteggio.
3. Al fine di valutare l'attribuzione del punteggio potrà essere richiesta all'interessato documentazione integrativa o valutata la necessità di procedere ad accertamenti attraverso i Servizi Sociali, Socio-Sanitari o la Polizia Municipale. Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio consenso agli accertamenti necessari e al trattamento dei dati sensibili che riguardano il nucleo familiare.
Accertamenti. I funzionari dell’Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell’immobile dato in locazione per accertamenti ed operazioni nell’interesse dell’Amministrazione comunale.
Accertamenti. Il Committente potrà effettuare in qualsiasi momento controlli al fine di verificare la corrispondenza tra le caratteristiche qualitative dei prodotti indicati in gara e quelli effettivamente forniti.
Accertamenti. I dipendenti del Comune di Brindisi, potranno accedere, previo avviso anche telefonico inoltrato al concessionario, all’immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni da effettuare nell'interesse del Comune stesso.