Processo di certificazione Clausole campione

Processo di certificazione. 4 4.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE 4 4.2 VALUTAZIONE / AUDIT IN CAMPO 4 4.3 DECISIONE SULLA CERTIFICAZIONE 5
Processo di certificazione. Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l’insieme delle attività che l’Organismo di Certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti.
Processo di certificazione. 3.3.1. La Parte esportatrice trasmette alla Parte importatrice tutte le informazioni necessarie a quest’ultima per acquisire e mantenere una buona conoscenza dei singoli prodotti per l’aeronautica civile della Parte esportatrice e della relativa certificazione. 3.3.2. Per ogni approvazione di progetto le Parti elaborano, se del caso, un programma di certificazione, sulla base delle procedure di lavoro stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione. 3.3.3. La Parte importatrice rilascia il proprio certificato di omologazione del tipo o certificato di omologazione del tipo supplementare per un aeromobile, motore o propulsore a elica quando: (a) la Parte esportatrice ha rilasciato il proprio certificato; (b) la Parte esportatrice certifica alla Parte importatrice che il progetto di tipo di un prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al punto 3.2 della presente procedura; e (c) tutte le questioni sorte durante il processo di certificazione sono state risolte.
Processo di certificazione. Notifica
Processo di certificazione. Il processo di certificazione inizia con la compilazione di un questionario informativo (MD 11) da parte dell’organizazione richiedente a cui fa seguito un’offerta di certificazione (MD 77) e, in caso di accettazione, segue una successiva valutazione in campo. In seguito ad essa, CEPAS esprime parere finale sulla certificazione e, in caso di esito positivo, seguono l’emissione del certificato e l’iscrizione nel registro Telematico nazionale su xxx.xxxx.xx . I costi della certificazione sono riportati nel tariffario che riporta le seguenti informazioni (rif. punto 2.2. dell’Allegato B al D.P.R. n. 146/2018): - presentazione della domanda di certificazione; - esame della documentazione; - verifiche ispettive (valutazione iniziale/supplementare/straordinaria, estensione, sorveglianza, rinnovo); - rilascio della certificazione; - spese extra (vitto, alloggio, spese auto, ecc.). Il tariffario viene inviato per approvazione al Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 146/2018, a cui vengono comunicate anche tutte le eventuali successive modifiche, prima della loro applicazione.
Processo di certificazione. A fronte di specifiche richieste provenienti dalle Organizzazioni interessate, TTI fornisce le informazioni necessarie alla comprensione dello schema di certificazione prescelto e degli adempimenti previsti per l’ottenimento della certificazione di conformità. Nello specifico TTI rende disponibili i seguenti documenti: − Materiale informativo sulle attività di TTI; − Modulo di domanda per il rilascio della certificazione; − Tariffario; − Norme tecniche di riferimento e loro eventuali allegati; − Eventuali Linee Guida per la predisposizione del Documento Tecnico e/o Disciplinare Tecnico; − Copia del Regolamento di certificazione; − Copia del modulo di contratto; − Offerta economica Qualora in fase di valutazione documentale, di pianificazione della valutazione o di verifica ispettiva emergessero delle incongruenze rispetto a quanto dichiarato in fase di preparazione dell’accordo economico, l’offerta potrà essere soggetta a revisione.
Processo di certificazione. 3.3.1. La parte esportatrice trasmette alla parte importatrice tutte le informazioni necessarie a quest’ultima per acquisire e mantenere una conoscenza approfondita dei singoli prodotti per l’aeronautica civile della parte esportatrice e la loro certificazione. 3.3.2. Per ogni approvazione di progetto, le parti sviluppano un programma di certificazione, sulla base delle procedure di lavoro stabilite dal Comitato misto di settore sulla certificazione, in modo appropriato. 3.3.3. La parte importatrice rilascia il proprio certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare per un aeromobile, motore o propulsore a elica quando: a) la parte esportatrice ha rilasciato il proprio certificato; b) la parte esportatrice certifica alla parte importatrice che il progetto tipo di un prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. e c) tutte le questioni sorte durante il processo di certificazione sono state risolte. 3.3.4. Le modifiche al progetto tipo di un prodotto per l’aviazione civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione vengono approvate come segue: 3.3.4.1. la parte esportatrice classifica le modifiche di progettazione in due categorie conformemente alle procedure di lavoro stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione. 3.3.4.2. Per la categoria di modifiche di progetto che richiedono la partecipazione della parte importatrice, quest’ultima approva tali modifiche dopo aver ricevuto una dichiarazione scritta della parte esportatrice che le modifiche di progetto in questione sono conformi alla base di certificazione di cui al paragrafo 3.2. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente punto, la parte esportatrice può trasmettere dichiarazioni individuali per ogni modifica di progetto o dichiarazioni collettive per elenchi di modifiche di progetto approvate. 3.3.4.3. Per tutte le altre modifiche di progetto l’approvazione della parte esportatrice costituisce una approvazione valida anche per la parte importatrice senza necessità di ulteriori interventi. 3.3.5. Le modifiche al progetto di un prodotto per l’aviazione civile per il quale la parte importatrice ha rilasciato un certificato di omologazione supplementare vengono approvate come segue: 3.3.5.1. la parte esportatrice classifica le modifiche di progetto in due categorie conformemente alle procedure di lavoro stabilite dal comitato misto di settore sulla certificazione. 3.3.5.2. Per la categoria...

Related to Processo di certificazione

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.