Processo di sviluppo Clausole campione

Processo di sviluppo. L'Affidatario deve predisporre un processo di sviluppo software documentato che dovrà contemplare tutte le attività previste nel ciclo di vita del software, conformemente a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 12207 in vigore Systems and software engineering — Software life cycle processes. Tale processo, pertanto, deve includere le attività descritte nella successiva tabella. Queste possono sovrapporsi, essere applicate in modo iterativo o in modo differente a seconda del software sviluppato, e non devono necessariamente essere eseguite nell'ordine in cui sono presentate. Nella seconda colonna della tabella viene fornita una descrizione di massima degli obiettivi che deve avere la corrispondente attività. Le effettive modalità di realizzazione della stessa possono, ovviamente, essere scelte dall'Affidatario in base al proprio know-how, al proprio sistema di qualità e alle proprie metodologie di lavoro, ai tool di condivisione degli stati di avanzamento e relativi esiti messi a disposizione dei referenti FONDIMPRESA, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le attività di interesse di FONDIMPRESA ed il raggiungimento degli obiettivi indicati.
Processo di sviluppo. Il Fornitore deve predisporre un processo di sviluppo software rispondente ai requisiti contrattuali. Nella successiva tabella vengono indicate le attività da svolgere per lo sviluppo di Software ad hoc o di moduli extra che l’amministrazione potrà richiedere successivamente. - Le attività possono sovrapporsi, essere applicate in modo differente a seconda del software sviluppato e non devono necessariamente essere eseguite nell'ordine in cui sono presentate (es.: per alcuni obiettivi, utilizzando l’approccio prototipale, potranno avvenire delle verifiche intermedie con l’Amministrazione tramite l’ausilio di versioni parziali del prodotto o bozze della documentazione). - Nella seconda colonna della tabella che segue viene fornita una descrizione di massima degli obiettivi che deve avere la corrispondente attività. Le effettive modalità di realizzazione della stessa possono, ovviamente, essere scelte dal Fornitore in base al proprio Know‐how, al proprio sistema qualità e metodologie di lavoro, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le Viene suggerito un processo di sviluppo che dovrà essere seguito sia per la pubblicazione del nuovo software che per un eventuale richiesta di moduli aggiuntivi. Il Fornitore dovrà erogare un servizio di supporto all’avviamento in esercizio del nuovo software e dei suoi moduli che permetta, sintonia alle diverse fasi di sviluppo e collaudo dell’intero software: - una visibilità costantemente aggiornata sulla pianificazione degli avviamenti in ambiente di esercizio che tenga conto delle esigenze dei diversi attori coinvolti, nonché il controllo dell’avanzamento delle attività previste; - la raccolta della documentazione dettagliata di rilascio delle applicazioni per una sua corretta gestione e distribuzione; - la verifica delle risorse necessarie e disponibili, strumentali e umane, per un ottimale avviamento, e la definizione delle azioni preventive necessarie per la gestione di eventuali criticità; - la presa in carico e la gestione delle procedure applicative, nel rispetto dei parametri di disponibilità nei diversi ambienti operativi e delle policy di sicurezza predefinite da ERSU; - la verifica della coerenza della configurazione del software trasferito rispetto agli ambienti di utilizzo; - raccolta di segnalazioni di anomalie legate ai rilasci effettuati con conseguente analisi e risoluzione; - gestione di criticità e urgenze di rilascio delle procedure con particolare attenzione - verifica della corretta sequenza di r...
Processo di sviluppo. Per processo di sviluppo si intende l’adozione di un ciclo di vita completo del software atto a garantire, attraverso le fasi tipiche del processo di sviluppo, il rispetto dei più elevati standard produttivi. Il contesto in cui opera InfoCamere è caratterizzato da picchi di attività di sviluppo con tempi di realizzazione e di messa in produzione molto stringenti e quasi sempre improrogabili; in aggiunta, la peculiare natura del servizio nello specifico settore in cui opera il CMS, non rende possibile assicurare una puntuale pianificazione degli interventi realizzativi. Per quanto sopra esposto, e per tutto l’arco della fornitura, è richiesto al Fornitore un adeguato grado di flessibilità nella propria organizzazione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi con tempi di intervento estremamente brevi, assicurando nel contempo il risultato atteso nel rispetto degli standard qualitativi richiesti.
Processo di sviluppo. L’Affidatario deve predisporre un processo di sviluppo software che, dovrà contemplare tutte le attività previste nel ciclo di vita del software conformemente a quanto previsto dalla norma ISO/IEC 12207 information technology – software life cycle processes. Tale processo, pertanto, deve includere le attività di seguito descritte; queste possono sovrapporsi, essere applicate in modo iterativo o in modo differente a seconda del software sviluppato, e non devono necessariamente essere eseguite nell'ordine in cui sono presentate. Le effettive modalità di realizzazione delle stesse possono, ovviamente, essere scelte dall’Affidatario in base al proprio know-how, al proprio sistema qualità e metodologie di lavoro, ai tool di condivisione degli stati di avanzamento e relativi esiti messi a disposizione dei referenti del FONDO, purché venga garantita l'esecuzione di tutte le attività di interesse del FONDO ed il raggiungimento degli obiettivi indicati. L’Affidatario deve eseguire attività di pianificazione e supervisione per: • Sviluppo Software • Test funzionale e di integrazione • System test • Installazione del Software L’Affidatario deve predisporre gli ambienti necessari per lo sviluppo e la manutenzione dei prodotti software, garantendone l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità necessarie allo scopo riguardo a: • Software engineering • Software test • Gestione della configurazione L’Affidatario deve eseguire l'analisi dei requisiti (implici ed espliciti, cfr. ISO/IEC 8402:1995) del sistema in conformità con le procedure e le metodologie del proprio Piano di qualità. È richiesto all’Affidatario di utilizzare strumenti informatici di supporto (ad es. CASE tools), che, tra l’altro, consentano di mantenere la tracciabilità tra i requisiti formalizzati ed i casi di test progettati, facilitando così la verifica della piena aderenza delle funzionalità sviluppate ai requisiti. La tracciabilità dei requisiti deve inoltre consentire la piena visibilità degli impatti che eventuali modifiche ai requisiti possono comportare allo sviluppo del sistema. In questa fase dovrà e essere prodotta una prima stima dell’effort richiesto.

Related to Processo di sviluppo

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Assicurazioni presso diversi assicuratori La Contraente è esonerata dalla preventiva denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

  • Sicurezza sul luogo di lavoro 1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Come posso disdire la polizza? Per il Contraente il contratto si rinnova automaticamente per un anno alla sua naturale scadenza salvo disdetta mediante lettera raccomandata AR spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. Resta salva la facoltà delle Parti di recedere dal contratto in caso di sinistro. Versione n. 1 del Luglio 2020 (ultimo disponibile) Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) alla xxx Xxxxx 00 e Direzione Generale a 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (MB) alla xxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx 21. Tel: +00.000.0000000, sito internet xxx.xxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx. Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). E’ iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell’Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo. Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi. Esercizio 2019 Bilancio approvato il 30/04/2020 Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 58.796.752 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 19.680.981. Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 204,04% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 450,95% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo). Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx.xx

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.