PROGRESSIONE ECONOMICA Clausole campione

PROGRESSIONE ECONOMICA. La PROGRESSIONE ECONOMICA si realizza nel limite delle risorse di cui alla tabella del punto 3 e nel rispetto di criteri stabiliti dalla contrattazione. Al fine di applicare il sistema della progressione economica, rendendolo più aderente all’organizzazione dell’ente e alle specificità di categoria – profilo – posizione economica, le parti convengono di istituire entro settembre una commissione tecnica, di cui all’art.25 del CCNL, che avrà il compito di formulare una proposta applicativa. Fino alla costruzione del sistema di valutazione derivante dalla proposta della commissione tecnica, le parti convengono di adottare una metodologia transitoria di valutazione, secondo quanto indicato. La valutazione dei risultati ottenuti, delle prestazioni rese è quella svolta in sede di incentivi di produttività negli ultimi tre anni. La certificazione degli elementi correlati ai fattori professionali, non desumibili dai sistemi informativi in dotazione è di competenza dei direttori di settore/quartiere, anche al fine di verificare gli elementi forniti dal dipendente nel curriculum. E’ istituita una Commissione istruttoria che avrà il compito di predisporre le liste, in applicazione della metodologia individuata. E’ garantito il diritto di accesso agli atti della commissione istruttoria da parte delle XX.XX. Eventuali ricorsi da parte del singolo dipendente devono essere presentati alla Commissione Istruttoria entro 15 giorni dalla comunicazione della posizione in lista; la commissione risponde, motivando, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le XX.XX. potranno chiedere per iscritto le motivazioni. Gli esiti dei ricorsi sono comunicati alle XX.XX. I criteri stabiliti dal CCNL sono differenziati, a seconda della posizione economica attribuita.
PROGRESSIONE ECONOMICA. Dal 1 ° febbraio 1981 il trattamento economico tabellare previsto nelle tabelle riferite nel precedente paragrafo 4.1 progredisce per otto classi biennali spettanti dopo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 anni di anzianità effettiva di servizio, dell'importo di L. 400.000 annue, uguale per tutti, per le prime due classi, non che dell'8% costante computato sul valore iniziale della qualifica di appartenenza per le restanti sei. Per gli ulteriori bienni competono, al loro compimento, scatti in misura pari al 2,50% costante calcolato sul valore della retribuzione tabellare spettante per la classe maturata dopo i 16 anni di servizio. Per gli assistenti medici, per i laureati dei ruoli speciali e per gli psicologi non medici di pari livello retributivo, fermo restando quanto sopra, le classi dell'8% costante vanno computate sull'importo retributivo conseguito dopo i primi due anni di servizio. La progressione economica del personale medico procede con le cadenze ed i parametri previsti per il restante personale nel primo alinea di questo paragrafo, salvo il trattamento di miglior favore derivante, in sede di primo inquadramento, dalla applicazione della progressione biennale dell'8% alla prima e alla seconda classe.
PROGRESSIONE ECONOMICA. 1. Le procedure selettive per la progressione economica, sono disciplinate dall’art. 79 del CCNL 2006/2009. Per quanto compatibili e salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia, per le procedure selettive si applicano le disposizioni che saranno inserite nel "Regolamento di Ateneo in materia di accesso all’impiego e mobilità del personale Tecnico Amministrativo dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo” emanato con D.R. 40/03 del 13.01.2003 e successive modifiche e integrazioni. 2. L'attribuzione delle posizioni economiche acquisite dai dipendenti a seguito delle procedure selettive, attivate, di norma, entro il mese di marzo, in funzione dei criteri generali previsti dall'art. 82 del CCNL 2006- 2009, relative al fondo calcolato al 31 dicembre di ciascun anno, hanno decorrenza 1° gennaio.
PROGRESSIONE ECONOMICA. Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato
PROGRESSIONE ECONOMICA. 1. Nell’ambito di ciascuna posizione economico- professionale delle aree A, B e C, la progressione si sviluppa in un livello iniziale, superiore e apicale ed avviene secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. 2. ll livello iniziale rappresenta, all’interno della posizione economico-professionale, la collocazione retributiva di primo inquadramento, sia per l’accesso dall’interno che dall’esterno. 3. Per l’accesso al livello superiore sono prescrit- ti quattro anni di anzianità di servizio nel livello ini- ziale, previa valutazione “positiva” espressa da parte del diretto superiore sull’assolvimento delle mansioni affidate al dipendente, in termini di impegno, produttività individuale, arricchimento professionale acquisito e senso di responsabilità. 4. Nei confronti del personale assunto successi- vamente al 1° gennaio 2006 mediante concorso pub- blico, alla posizione economico-professionale C1, in possesso del diploma di laurea di primo livello, l’anzianità prevista dal comma 3 per la progressione economica al livello superiore, ferme restando le altre condizioni, è di anni sei. 5. Per l’accesso al livello apicale sono prescritti ulteriori sei anni di anzianità di servizio nel livello superiore, previa valutazione “positiva” espressa da parte del diretto superiore nei termini di cui al comma 3. 6. Al personale pervenuto al livello apicale delle posizioni economico-professionali A3, B2S, B4S e C3, al compimento di ogni quinquennio di anzianità nel livello stesso, è attribuita a titolo di retribuzione indi- viduale di anzianità una maggiorazione pari al 5% del livello iniziale delle posizioni economico-professionali rispettivamente A1, B1, B3 e C1. 7. Le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema di classificazione del personale sono dedicate prioritariamente alle progressioni previste dai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. Tali progressioni av- vengono senza limitazione di posti; i costi delle me- desime vengono decurtati dal Fondo per il finanzia- mento del sistema di classificazione del personale.
PROGRESSIONE ECONOMICA. Sviluppi economici all'interno delle aree.

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  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... Art. 27 Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.