Sistema di valutazione. 1. Gli enti adottano metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica all’interno delle categorie. Tali metodologie devono perseguire soluzioni adeguate in relazione a ciascun istituto oggetto di valutazione, essere improntate a criteri di imparzialità e trasparenza, essere sviluppate con la cultura del servizio e adeguate rispetto alla dimensione dell’ente, nonchè prevedere forme di contraddittorio aziendale.
2. I criteri generali per la definizione di una metodologia permanente di valutazione rientrano nelle procedure della concertazione.
3. La valutazione è di competenza dei dirigenti o, negli enti privi di qualifiche dirigenziali, dei dipendenti cui sia stato conferito un incarico di posizione organizzativa; nel caso di enti privi di qualifiche dirigenziali tale funzione spetta ad altra figura professionale individuata dall’organo di governo, ovvero al del segretario comunale. La valutazione si effettua a cadenza annuale, ed è tempestivamente comunicata al dipendente, comunque e non oltre il termine di un mese. Nell’esercizio dell’attività valutativa di cui sopra, i soggetti competenti possono essere adeguatamente supportati mediante opportuni apporti specialistici, anche esterni.
Sistema di valutazione. 1.Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. b, alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini: - della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 68, comma 2, lett. d); - della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all’art. 59, comma 2, lettere b) e c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione.
3. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata, sulla base dei criteri generali oggetto di informazione e, a richiesta, di concertazione con i soggetti sindacali di cui all’art. 9, dal responsabile della struttura in cui l’interessato ha prestato la sua attività ed è tempestivamente comunicata al dipendente. Il dipendente, ricevuta la informazione, può, entro 15 giorni, formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere di un apposito comitato presieduto dal Direttore Amministrativo e composto secondo modalità e criteri definiti dalle singole amministrazioni, oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all’articolo 9. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il comitato, il cui funzionamento non deve comportare oneri di spesa, delibera entro 20 giorni.
Sistema di valutazione. 1. In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto; la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai sensi dell’art. 16, comma 2.
Sistema di valutazione. L’Ente, in applicazione dell’art. 10 del C.C.N.L. Comparto Sanità del 31.07.2009, adotta uno strumento di valutazione permanente del personale, finalizzato alla verifica delle prestazioni, dei risultati e dello sviluppo della professionalità dei dipendenti, fondato su elementi oggettivi ed omogenei, al fine del riconoscimento dei compensi diretti ad incentivare la produttività e dell’applicazione del nuovo istituto della progressione orizzontale di carriera. Tale strumento dovrà concretizzarsi in un effettivo supporto alle politiche di sviluppo delle risorse umane e dovrà necessariamente considerare i criteri di riferimento di seguito esplicitati:
a) L’impegno individuale dedotto dal grado di coinvolgimento e partecipazione nei processi lavorativi, della capacità professionale e dell’adattamento e flessibilità dimostrata;
b) L’iniziativa personale e la capacità propositiva di soluzioni innovative e migliorative nell’organizzazione;
c) L’arricchimento professionale e l’esperienza acquisita, anche conseguente ad interventi formativi e di aggiornamento. Lo strumento, altresì, deve essere funzionale al perseguimento degli obiettivi strategici e di sviluppo dell’Ente; deve assicurare la diretta correlazione tra lo sviluppo delle posizioni occupate, il disimpegno delle prestazioni richieste e gli obiettivi predefiniti; infine, deve essere efficientemente ed economicamente applicabile, anche al fine di assicurare la doverosa obiettività delle valutazioni. Viene pertanto individuata una scheda di valutazione, dotata di idonei indicatori sintetici, con punteggio da attribuirsi in rapporto al periodo lavorativo, per ogni figura professionale con analogo contenuto professionale, che consente di poter addivenire ad una valutazione obiettiva e comparabile del singolo dipendente, considerando che le prestazioni richieste variano in rapporto alla collocazione organizzativa ed al grado di responsabilità. Tali schede di valutazione sono allegate al presente verbale che formano parte integrante e sostanziale dello stesso. La scheda viene portata a conoscenza dei singoli dipendenti affinchè ne prendano conoscenza, ne condividano i contenuti ed aderiscano alle modalità di raggiungimento degli obiettivi, mediante sottoscrizione della stessa. La valutazione viene effettuata dal Responsabile del Settore di pertinenza, con cadenza annuale, ed è comunicata al dipendente, in busta chiusa, a tutela della privacy. Se non condivisa, il dipendente può presentare al valutatore le propri...
Sistema di valutazione. (Art.58 CCNL 9.8.2000)
1. Ciascuna Amministrazione procede, in coerenza con quanto previsto all’art. 4, comma 2, lett. b), alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai fini: - della corresponsione dei compensi incentivanti di cui all’art. 88 (utilizzo del fondo), comma 2, lett. d), come modificato dall’art.16 del CCNL 27.1.2005; - della progressione economica, per quanto attiene gli indicatori di cui all’art. 82, (criteri di selezione…) comma 2, lettere b) e c);
2. La valutazione per la progressione economica si effettua in modo coordinato con i tempi e con le modalità di espletamento dei meccanismi selettivi previsti per tale progressione. La valutazione di cui al comma 1 è regolata con atto delle Amministrazioni, del quale viene data informazione alle XX.XX. di cui all’art. 9. I criteri adottati dall’atto predetto dovranno comunque rispettare i seguenti principi: o individuazione preventiva degli obiettivi da conseguire, delle prestazioni attese e dei relativi criteri di valutazione;
Sistema di valutazione. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’AOUC è quello aggiornato con provvedimento del DG n.257/2017 a cui si rimanda integralmente, che dettaglia le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo finalizzato all’erogazione della retribuzione di risultato, così come disposto dalla normativa vigente.
Sistema di valutazione. 1. Le parti, fermo restando le prerogative aziendali e nella consapevolezza che la costruzione di un sistema di valutazione non è più oggetto di contrattazione, ritengono utile un confronto sull’argomento nei limiti previsti dalle norme di legge.
2. Pertanto in applicazione delle vigenti disposizioni normative e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta Regionale Toscana (Allegato 4), le parti condividono la necessità di definire un sistema di valutazione per l’anno 2014.
3. Considerato che il sistema della valutazione rappresenta presupposto imprescindibile per la gestione della retribuzione di risultato dei dirigenti e il processo di budget è lo strumento gestionale attraverso il quale si concretizza annualmente la programmazione delle attività, la misurazione e la valutazione della performance organizzativa deve avvenire, per l’anno 2014, in coerenza alla percentuale del raggiungimento degli obiettivi di struttura.
4. Per quanto attiene la valutazione della performance individuale, l’Azienda si impegna a presentare, nel corso del 2014, una proposta che tenga conto delle indicazioni fornite dalla Regione Toscana con le linee di indirizzo qui allegate (Allegato 4), in ordine agli strumenti da adottare ed alle procedure da attivare, tenendo conto che verrà operata una graduale implementazione del sistema in ragione della necessità di garantire tutte le condizioni ed i requisiti che consentano un corretto esercizio della funzione valutativa, sia per quanto riguarda le responsabilità del soggetto valutatore che a garanzia del soggetto valutato.
Sistema di valutazione. Art. 39 Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi pag. pag. 17 18 SERVIZIO DI MENSA Art. 40 Criteri e modalità di fruizione pag. 19 CRITERI GENERALI E DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO Art. 41 Oggetto pag. 19
Sistema di valutazione autovalutazione - valutazione tra pari
Sistema di valutazione. 1. Per quanto previsto dall’art. 58 del CCNL 9 agosto 2000, la corresponsione di compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, è soggetta alla valutazione delle prestazioni e dei risultati; tale valutazione è demandata, secondo le direttive in tal senso impartite dal Direttore Generale, al Responsabile della struttura in cui il dipendente ha prestato la sua attività ed è comunicata all’Area Risorse Umane e, in forma riservata, al dipendente.
2. La valutazione avviene sulla base di criteri generali che tengono conto della qualità della prestazione individuale (50%) e della partecipazione, nell’ambito della struttura di appartenenza, al processo di raggiungimento dei risultati (50%), nell’arco del periodo cui si riferisce la valutazione. I periodi di assenza dal servizio, se giustificati, non incidono sulla valutazione.
3. Il dipendente, ricevuta l’informazione, può – entro 15 giorni – formulare proprie osservazioni, sulle quali deve essere acquisito il parere obbligatorio del comitato presieduto dal Direttore Generale e composto dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, da un rappresentante della RSU e da un rappresentante del Comitato per le pari opportunità. Il Comitato delibera entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza del dipendente.