Progressioni tra le aree Clausole campione

Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata: - sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; - sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; - sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; - sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell’art. 25 (Periodo di prova), comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. 3. Al dipendente viene attribuito il tabellare inziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all’interno della stessa area.
Progressioni tra le aree. 1. Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. 2. In caso di progressioni tra le aree il dipendente, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. Conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente, non confluisce nel Fondo risorse decentrate. Art. 18‌
Progressioni tra le aree. Le progressioni tra un’Area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.
Progressioni tra le aree. (Art. 13 ccnl 2006/09)
Progressioni tra le aree. 1. La progressione interna tra le Aree a seguito di procedura selettiva avviene al livello economico iniziale dell’Area immediatamente superiore a quella di appartenenza. 2. L’avvio delle procedure di selezione interna deve essere preceduto dalla definizione dei contingenti di Area, tenendo conto dell’obbligo di riservare all’accesso dall’esterno almeno il 50% dei posti complessivamente disponibili. 3. I passaggi tra le Aree sono realizzati tramite procedure selettive interne, nel limite dei posti di cui al punto precedente, aperte alla partecipazione di dipendenti in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per l’accesso al profilo professionale previsti nella declaratoria delle Aree allegata al CCNL del 1/10/2007 e di quella prevista nel CCIE. 4. I passaggi di progressione verticale avvengono nel rispetto dei seguenti principi: • criteri di selezione previsti in materia di reclutamento del personale; • valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati. 5. In particolare si prevede: • la valutazione delle competenze professionali acquisite; • l’accertamento del livello di idoneità del candidato a svolgere le funzioni dell’Area superiore (solo per l’Area C); • la valutazione di ulteriori titoli culturali o di servizio; • la valutazione dell’anzianità di servizio.

Related to Progressioni tra le aree

  • Missioni Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente. Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda. NOTA A VERBALE: le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.

  • Dimissioni In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155. Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del presente contratto. Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 154. Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro. Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.