RAPPORTI DI COLLABORAZIONE Clausole campione

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE. La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e gli Enti di Promozione Sportiva è il mezzo per portare l'Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale. Al di là della formale sottoscrizione della presente Convenzione, la cooperazione FIDAL- EPS si estrinseca in atti concreti legati ad affiliazioni societarie e tesseramento degli atleti, all'organizzazione sinergica delle manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici, tecnici e dirigenti, nonché alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo. I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor, strada – in tutte le sue forme regolamentari –, cross, montagna – in tutte le sue forme regolamentari –, ultradistanze, corsa in natura – trail e tutte le sue forme regolamentari ), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare: - Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari; - Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento - Affiliazioni delle Società; - Utilizzo degli impianti sportivi; - Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali; - Formazione dei Giudici di Gara; - Iniziative culturali e lotta al doping; - Scuola; - Accordi territoriali integrativi; - Reciprocità delle sanzioni ed applicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri tesserati (come da allegato 2 alla Convenzione).
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE. Le aziende tendono a proporre in maniera sempre più frequente rapporti di collaborazione professionale, piuttosto che le tradizionali assunzioni, perché si tratta di forme meno costose e più flessibili. Molto spesso, però, è il carattere stesso del rapporto che impone la collaborazione professionale. E' però sempre più diffusa, anche fra i lavoratori, la preferenza verso queste forme di rapporto, sicuramente meno tutelate, ma che procurano altri vantaggi:  maggiore libertà di azione e gestione del proprio tempo,  gestione contemporanea di diversi rapporti di lavoro,  parziale svincolamento rispetto alle normative previdenziali obbligatorie Il confine, in verità spesso male interpretato, fra il lavoro dipendente e la collaborazione professionale può essere individuato solamente “sul campo”: in linea di massima una collaborazione è autonoma quando presenta senza ombra di dubbio due caratteri:  a) non esiste vincolo gerarchico (si affida un compito che il collaboratore svolge in autonomia, dovendo rispondere soltanto dei risultati, nei tempi concordati).  b) non esiste orario di lavoro (eventuali tempi concordati devono riguardare soltanto il termine ultimo entro il quale il collaboratore deve portare a termine il compito affidato. Le collaborazioni professionali sono divise dal fisco in due diverse categorie:
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE. 1. L’Amministrazione Comunale rimane estranea ai rapporti di collaborazione esterni eventualmente instaurati dal soggetto gestore e a qualunque incidente possa accadere nello svolgimento delle attività.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE. 1. Le Parti si impegnano ad operare secondo i principi della leale cooperazione istituzionale, in un’ottica di maggiore efficacia ed efficienza degli interventi e delle azioni da realizzare. 2. È istituita una Cabina di regia, incaricata del monitoraggio sullo stato di avanzamento delle attività e delle eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie al fine di garantire coerenza con le politiche regionali programmate e attuate nel periodo di riferimento, nonché della definizione delle modalità e tempistiche per la graduale implementazione delle attività e dei servizi. A tal fine, le Parti si impegnano a elaborare una relazione contenente i dati relativi alle attività svolte, i risultati, le criticità riscontrate ed a predisporre un piano per la graduale implementazione del sistema, al fine di consentire la rimodulazione dei contenuti e delle risorse, ai fini del rinnovo della Convezione. 3. Fanno parte della Cabina di Regia: - il coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e delle formazione; - il dirigente dell’Area Regolazione del mercato, Promozione e Provveditorato di Chambre Valdôtaine; - il segretario generale di Chambre Valdôtaine. 4. Nell’ambito della Cabina di Regia possono essere previsti specifici gruppi tecnici di lavoro. 5. Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente e costantemente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione di quanto previsto dalla Convenzione.
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE. 1.1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati. 1.2. Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale. 1.3. I rapporti di collaborazione riguardano l’attività su pista, strada, indoor, cross e montagna ed in particolare: o Affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;

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  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.

  • Rapporto di lavoro Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: III.2.4) Appalti riservati: