Reciprocità. 1. L'autorità della parte contraente richiesta può rifiutare una domanda di cooperazione se la parte contraente richiedente non dà seguito, ripetutamente, a una domanda di cooperazione in casi simili.
2. Prima che sia rifiutata una domanda di cooperazione in base al principio di reciprocità, il comitato misto viene informato affinché possa pronunciarsi sulla questione.
Reciprocità. Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici dell’Ente. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell’Ente e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.
Reciprocità. Le parti concordano sulla necessità che l’Istituto e le Associazioni dei Tributaristi pongano in essere ogni opportuna iniziativa, nel quadro di un rapporto di collaborazione reciproca, allo scopo precipuo di assicurare ai clienti un corretto servizio professionale, caratterizzato dalla certezza del diritto, dal puntuale adempimento degli obblighi contributivi e della gestione dei conti assicurativi, elementi, questi, propedeutici ad una corretta gestione previdenziale e ad un’efficiente politica di erogazione delle prestazioni.
Reciprocità. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare a programmi, progetti, azioni e attività, o parti di essi, delle Isole Fær Øer equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer. L'elenco non esaustivo dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività, o di parti di essi, equivalenti delle Isole Fær Øer figura nell'allegato II del presente protocollo. Il finanziamento da parte delle Isole Fær Øer di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione e alla regolamentazione applicabili delle Isole Fær Øer che disciplinano il funzionamento dei programmi, dei progetti, delle azioni e delle attività di ricerca e innovazione, o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.
Reciprocità. Gli empori si basano in gran parte sul volontariato, proponendolo, in alcuni casi, agli stessi beneficiari, cercando di sviluppare percorsi che tengano in considerazione le esigenze e le caratteristiche di ognuno. L’idea alla base è che tutti possono essere cittadini attivi e protagonisti anche nei momenti di difficoltà. Gli empori rappresentano un modello virtuoso, innovativo e inclusivo, nel quale i soggetti coinvolti partecipano a un’esperienza utile alla comunità e nello stesso tempo gratificante.
Reciprocità. 1. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi e progetti della Repubblica di Moldova equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova.
2. L'elenco non esaustivo dei programmi e dei progetti equivalenti della Repubblica di Moldova figura nell'allegato II.
3. Il finanziamento da parte della Repubblica di Moldova di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alla legislazione nazionale applicabile nella Repubblica di Moldova che disciplina la gestione dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.
Reciprocità. TITOLO XIII
Reciprocità. 1. I soggetti giuridici stabiliti nell'Unione europea possono partecipare a programmi dell'Armenia equivalenti al programma Orizzonte Europa, conformemente alla legislazione dell'Armenia.
2. L'elenco non esaustivo dei programmi equivalenti dell'Armenia figura nell'allegato II.
3. Il finanziamento da parte dell'Armenia di soggetti giuridici stabiliti nell'Unione è soggetto alle regolamentazioni applicabili dell'Armenia che disciplinano il funzionamento dei programmi e dei progetti di ricerca e innovazione o di parti di essi. In assenza di finanziamenti, i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione possono partecipare con i propri mezzi.
Reciprocità. Le parti si danno atto che le richieste, le concessioni e le collaborazioni di cui al presente protocollo d’intesa sono state concordate sulla base di pari dignità fra l’Istituto e l’Ordine dei Consulenti del lavoro, nell’interesse esclusivo degli utenti dell’Istituto e clienti dei Consulenti del Lavoro, nella fase di versamento contributivo ed erogazione delle prestazioni agli assicurati.
Reciprocità. Le parti concordano di regolare i loro rapporti secondo criteri di reciprocità tenendo alla massima semplificazione delle procedure. Gli obblighi di IRICAV UNO sono circoscritti alla fase “transitoria”, cioè quella relativa alla costruzione delle opere in attraversamento. Gli impegni di RFI e del COMUNE riguardano invece anche la fase “permanente”, cioè quella relativa all’assetto patrimoniale, alla gestione, all’esercizio ed alla manutenzione delle opere/impianti a partire dalla data di collaudo finale delle stesse. RFI è responsabile della manutenzione delle opere in attraversamento. Resta espressamente inteso e convenuto che, anche a seguito delle verifiche, delle prove e dei collaudi, IRICAV UNO, tramite il Consorzio SATURNO, resta responsabile, ad ogni effetto di Legge, della stabilità e della buona esecuzione delle opere eseguite dallo stesso, ai termini dell’articolo 1669 del Codice Civile.