Risoluzione Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata; b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa; c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx; e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”; f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria; g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000; h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014; j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi: • qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara; • mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
SOLUZIONE Dopo un lungo iter giudiziario, che vede come prodromico l’accertamento con passaggio in giudicato delle vicende inerenti la proprietà del bene e la validità dell’accordo fiduciario, Il Tribunale di Firenze accoglie le richieste risarcitorie del convivente non intestatario del bene costretto a lasciare l’immobile, accerta e quantifica il danno da quest’ultimo subito per effetto del mancato godimento del bene, modulando ai criteri propri delle principali pronunce di legittimità sulla materia del risarcimento dei danni da indebita occupazione dell’immobile, in particolare tenendo conto del valore locativo del bene. QUESTIONI Il punto di partenza per accertare l’esistenza di un danno ed arrivare alla necessaria quantificazione dello stesso, risulta essere la pacifica circostanza che uno dei due conviventi abbia avuta la piena ed esclusiva disponibilità di un bene di cui non era proprietario a discapito dell’altro e contro la volontà di quest’ultimo e dall’altra che in base alla comune esperienza, deve ritenersi che l’immobile sarebbe stato oggetto di un’utilizzazione fruttifera, mediante, ad esempio, la sua locazione, facendo uso delle presunzioni, ai fini probatori. In effetti, il Tribunale giunge alla pacifica conclusione dell’esistenza di un danno risarcibile, per il mancato godimento dell’immobile, facendo applicazione degli istituti: del danno in re ipsa, come indicato nella massima, alla configurazione del c.d. “danno conseguenza”, di cui alle Sezioni Unite del 11.11.2008 n.26972 ed infine al “danno figurativo”, inteso quale valore locativo del cespite abbandonato, richiamando Xxxx. Civ. 649/00; 1373/99; 1123/98). Il Tribunale ancora la propria decisione all’oramai pacifico principio espresso dalla Suprema Corte per il quale: “il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono – solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione – essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile” (in tal senso sentenza Cass. del 5 settembre 2013, n. 20394 che richiama Xxxx. nn. 7881/11 e 7716/90, entrambe pronunciate in ipotesi di giudizio di divisione). Risulta iniquo immaginare che una volta definita pacificamente e con passaggio in giudicato, l’accertamento della quota di comproprietà di un bene immobile in capo ad uno dei due comproprietari, quest’ultimo possa essere escluso tout court da ogni “beneficio” e/o vantaggio derivante dall’essere titolare di un diritto reale, tanto più che l’estromissione dal bene (rectius: rilascio) per effetto della cessazione della convivenza, interveniva contro la propria volontà. In altri termini, la Cassazione, facendo propri i principi della dottrina di autorevoli precedenti di legittimità, valorizza la “titolarità del diritto reale”, ritenendo iniquo che colui che sia privato – contro la propria volontà – dell’utilizzo del bene, possa rimanere privo di tutela, in questo caso: indennitaria/risarcitoria. Pur arrivando alla precisa definizione di una quota consistente di danni riconosciuti in capo al convivente non intestatario del bene immobile, commisurata ad un apprezzabile lasso di tempo nell’occupazione abusiva del bene immobile e determinati attraverso l’ausilio di CTU sul valore locativo del bene, tuttavia il Tribunale, in perfetta aderenza ai principi della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. 11629/99).ha escluso la domanda di risarcimento danni per danno emergente e lucro cessante; la domanda di risarcimento dei danni per le spese di mutuo finalizzato all’acquisto di altro immobile, per carenza di immediata e diretta consequenzialità del contraente inadempiente, ritenendo non sussistere nel caso de quo gli estremi applicativi tipici dell’articolo 1223 c.c..
Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.
SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
Cauzioni 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo. 2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. 3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.
Opzioni Opzioni: no
Sanzioni 1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese. 2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia del giudice. Qualora l’omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un’ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno pari al 20% della retribuzione stessa. 3. Le ore di lavoro svolte di fatto, eccedenti la percentuale massima consentita ai sensi dell’articolo 73, comma 1, comportano un’ulteriore maggiorazione del 50 per cento della retribuzione oraria globale di fatto, oltre che l’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, nel caso di violazione dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro. 4. Il lavoratore a tempo parziale ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, delle ore di lavoro eccedenti l’orario concordato fino alla quarantesima ora, svolte in via non meramente occasionale; i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale possono stabilire criteri e modalità per il suo esercizio.
Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.