Reimpiego Clausole campione
Reimpiego. L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo Art. 32 parte seconda;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento, durante i quali è tenuto a comunicare eventuali variazioni di indirizzo;
c) il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione. Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto al punto b, l'Istituto comunica i nominativi del personale licenziato alle commissioni paritetiche regionali che provvedono a redigere appositi elenchi da inviare agli Istituti.
Reimpiego. 1. L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 51,
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'Istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale.
2. Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente quello del licenziamento.
3. Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione.
4. Per facilitare le assunzioni, l'AGIDAE informerà gli Istituti dell'elenco del personale già in servizio presso altri Istituti aderenti licenziato per ristruttura- zione o contrazione della popolazione scolastica o per chiusura d'Istituto nonché di quello del personale in servizio ad orario ridotto presso altri Istituti aderenti, che abbia fatto richiesta di completamento d'orario, elenchi che i Ge- stori consulteranno.
Reimpiego. L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 33;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento. Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto dalla lettera b, gli istituti comunicheranno i nominativi del personale licenziato alle commissioni paritetiche regionali che provvederanno a redigere appositi elenchi da inviare agli istituti.
Reimpiego. 1) La scuola e/o l'Ente gestore, prima di procedere a nuove assunzioni, deve: (a)completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto all'art. 42 fatte salve le esigenze organizzative della scuola; (b)dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione), ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso la scuola e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto anche nell'anno scolastico seguente a quello del licenziamento.
2) Per la riassunzione si terrà conto dei seguenti criteri: -il possesso del titolo abilitante specifico; -maggiore anzianità di servizio prestato nella scuola e/o ente; -maggiori carichi di famiglia; -maggiore età anagrafica.
3) Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di riassunzione.
4) Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto al punto 1), lett. b), le scuole comunicheranno i nominativi del personale licenziato alle Commissioni paritetiche regionali, che provvederanno a redigere appositi elenchi provinciali da inviare alle scuole.
Reimpiego. La scuola e/o l’Ente nelle assunzioni a tempo indeterminato, deve dare la precedenza ai dipendenti che nel precedente anno scolastico, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 31 del presente contratto, siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto per i dodici mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo, prevale sul diritto di cui all’art. 22 del presente CCNL. Per il reimpiego si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri: - maggiore anzianità di servizio prestato nell’Ente - maggiori carichi di famiglia; - maggiore età anagrafica. Il personale reimpiegato con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di reimpiego.
Reimpiego. L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 33;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento.
c) Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il periodo di prova e l'anzianità decorrerà ad ogni effetto dalla data di riassunzione. Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto dalla lettera b, gli istituti comunicheranno i nominativi del personale licenziato alle commissioni paritetiche regionali che provvederanno a redigere appositi elenchi da inviare agli istituti.
Reimpiego. 1. L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
2. a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 33;
Reimpiego. L'istituto, prima di procedere a nuove assunzioni deve:
a) completare l'orario del personale in servizio, nei limiti di quanto previsto dal successivo art. 33;
b) dare la precedenza, a parità di titoli culturali (diploma, laurea, abilitazione e specializzazione) ai dipendenti che abbiano già prestato servizio presso l'istituto e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto nei 24 mesi successivi alla data del licenziamento. Al fine di estendere su base provinciale quanto previsto dalla lettera b, gli istituti
Reimpiego. L'Istituto, prima di procedere a nuove assunzioni, deve nell'ordine:
Reimpiego. La scuola e/o l’Ente, prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, deve: - completare l’orario del personale in servizio, nei limiti di quanto pre- visto all’art. 56, fatte salve le esigenze organizzative della scuola; - dare la precedenza ai dipendenti che abbiamo già prestato servizio presso la scuola o presso altre scuole FISM della provincia di riferimen- to, e siano stati licenziati esclusivamente per riduzione di personale. Il lavoratore conserva tale diritto per i dodici mesi successivi alla ces- sazione del rapporto di lavoro. Il diritto al reimpiego di cui al presente articolo, prevale sul diritto di cui all’articolo 22 del presente CCNL. Per la riassunzione si terrà conto, in ordine, dei seguenti criteri: - maggiore anzianità di servizio prestato nell’Ente; - maggiori carichi di famiglia; - maggiore età anagrafica. Il personale riassunto con le stesse mansioni non dovrà ripetere il pe- riodo di prova e l’anzianità decorrerà, ad ogni effetto, dalla data di ri- assunzione.