REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE Clausole campione

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. A (PARTE LAVORI) a) importo di lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore al valore previsto di ognuna delle categorie di cui si compone il progetto; b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d'invito, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori da assumere (per le ditte individuali e le società di persone concorre a detto costo il valore della retribuzione del titolare o dei soci determinata ai sensi dell’art. 79, comma 10, D.P.R. 207/2010); c) l’elenco di adeguata attrezzatura tecnica. La comprova del requisito, in caso di ricorso all’art. 90 del DPR 207/2010, è accertata dalla S.A. secondo le disposizioni vigenti in materia: in particolare, per quanto riguarda l’elenco lavori analoghi sarà richiesto il possesso dei CEL (certificato di esecuzione lavori). I certificati di esecuzione dei lavori devono: - essere in possesso dell'Operatore Economico al momento della data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto (Consiglio di Stato Sez. V, 28/12/2017 n.6135 - Consiglio di Stato, Sezione V, 15 febbraio 2020 n.8025); - redatti secondo l’Allegato B) del D.P.R. 207/2010 ; - devono contenere l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che gli stessi sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per i lavori eseguiti il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle Leggi sui Lavori Pubblici saranno richiesti: il contratto di appalto o altro documento di analoga natura (scrittura privata, lettera commerciale ecc.); copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; copia del certificato rilasciato dal direttore lavori, attestante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Per quanto riguarda i costi del personale, la copia dei bilanci a condizione che siano evidenziati i costi del personale e relativi versamenti dei contributi, in alternativa il modello INPS DM10. Per l’adeguata attrezzatura, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del titolare o legale rappresentante (resa ai sensi del DPR n. 445/2000), che contenga l’elenco dettagliato dell’attrezzatura posseduta comprensivo delle indicazioni ove possibile identificative (targhe – codici – matricole – numeri di serie ecc.). A tal fine si ritiene sufficiente allegare una copia autenticata del registro beni ammortizzabili e dei bilanci, a condizione che le attrez...
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. B (PARTE SERVIZI-Gestione del servizio di ristorazione scolastica) Requisiti di capacità economica e finanziaria analoghi a quello oggetto della concessione per un importo almeno pari ad € 2.215.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Per servizi analoghi a quello oggetto della concessione s’intendono servizi di refezione scolastica effettuati in appalto o concessione. All’interno dei servizi dichiarati dovrà altresì essere presente almeno un servizio [cd. di punta] sia di durata non inferiore ad un anno che di importo annuale non inferiore a €. 600.000,00=
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categorie e classifiche ai valori dell’appalto da aggiudicare (OG3 classifica V, OS12-A classifica III), rilasciata da una SOA appositamente autorizzata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs nr.050/2016 e s.m.i. che attesti il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale coerenti con le tipologie di lavorazioni da eseguire. La dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei suddetti requisiti deve essere redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. LAVORI‌ a) Ai sensi del combinato disposto degli art. 83, comma 2, e 216, comma 14 del Codice e dell’art. 60, comma 3 del Regolamento, l’attestazione di qualificazione SOA, valutata distintamente per ciascun lotto geografico secondo la seguente tabella 5 a prescindere dal numero di lotti a cui il concorrente partecipa, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti in oggetto. tto Geografico Categoria Importo Classifica Percentuali Subappaltabile 1 BARI OG1 € 4 937 719,39 V 55,02 SI OG2 € 731 414,27 III 8,15 SI OG11 € 3 305 274,54 IV-bis 36,83 SI OG1 € 1 097 223,81 III-bis 42,34 SI
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE. Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura devono possedere un fatturato minimo complessivo nell’esercizio finanziario precedente a quello di indizione della presente gara (2018), pari ad Euro 204.000,00 (duecentoquattromila/00) Iva esclusa, compreso un fatturato minimo specifico nel settore merceologico della fornitura di cui all’oggetto pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) IVA esclusa; Il requisito in parola è richiesto per garantire alla stazione appaltante la partecipazione alla gara di operatori economici con adeguata solidità finanziaria ed esperienza commerciale. Inoltre l’operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 6 del d.lgs. 50/2016 del seguente requisito: I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l’aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.

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  • REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA In considerazione della peculiarità del settore oggetto della gara e, in particolare, dalla necessità di selezionare operatori economici in grado di garantire un adeguato livello della fornitura – tenuto conto della rilevanza delle prestazioni per gli utenti finali – la Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. 50/2016 ritiene necessario richiedere quale requisito di partecipazione l’aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la pubblicazione della gara sulla GURI, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, un fatturato specifico per il settore di attività oggetto di gara non inferiore al 30% del valore annuo del Lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più Lotti, non inferiore al 30% del valore annuo della somma dei lotti di partecipazione. La partecipante dovrà altresì indicare le principali forniture dello stesso triennio. Qualora la Ditta concorrente/RTI/Consorzio/Rete di impresa che abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere un fatturato specifico in misura inferiore a quello richiesto, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali possiede il suddetto requisito in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti medesimi, per i quali possiede i suddetti requisiti. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: − dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta, anche digitalmente, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile, la società di revisione o altro organo terzo), con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione ovvero, − copia conforme all’originale del/i contratto/i e/o da un elenco delle principali forniture e servizi effettuati nel periodo di interesse corredati da copia autentica, resa ai sensi dell’articolo 18, comma 2, d.P.R. 445/2000, di certificati di committenti pubblici e/o dichiarazioni dei committenti privati, rese ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritte, anche digitalmente, ed attestanti la prestazione a proprio favore di forniture – con indicazione dell’oggetto e dei relativi importi annui, IVA esclusa, e date – complessivamente attestanti la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del valore dichiarato in sede di presentazione dell’offerta; Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

  • REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema. In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05); - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14; - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4; III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Requisiti di idoneità professionale (art. 46, dir. 2004/18; art. 15, d.lgs. n. 157/1995; art. 12, d.lgs. n. 358/1992) 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3. 2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. 3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti. 4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica