SOGLIA DI SBARRAMENTO Clausole campione

SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a almeno un punteggio pari a 50 (cinquanta). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. E’ stabilita una clausola di sbarramento secondo le linee guida n. 2 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relative all’Offerta economicamente più vantaggiosa (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21.09.2016). Pertanto, chiusa la fase di valutazione delle offerte tecniche e di assegnazione dei relativi punteggi come indicato nel presente articolo, a seguito della riparametrazione di cui al precedente punto saranno ammessi alla successiva fase di valutazione dell’“Offerta economica” i concorrenti che avranno ottenuto per l’offerta tecnica presentata un punteggio pari ad almeno 55 punti su un massimo attribuibile di 80 punti.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Come già più volte rammentato dall’Autorità (cfr., da ultimo, determinazione n. 7 del 2011), il Codice (art. 83, comma 2) prevede la possibilità di fissare una soglia minima di punteggio (soglia di sbarramento) che i concorrenti devono vedersi attribuire o acquisire, in relazione a taluni criteri di valutazione, in caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La stazione appaltante può, quindi, stabilire, nei documenti di gara, che gli offerenti, in relazione ad alcuni criteri di valutazione ritenuti particolarmente importanti, debbano conseguire un punteggio – soglia minimo prestabilito, prescrivendo nel bando che, qualora tale soglia non venga raggiunta, non si procederà alla valutazione degli altri elementi dell’offerta, con conseguente esclusione dalla gara. Si rammenta che, come specificato nella determinazione n. 7 del 2011, nel caso in cui i criteri di valutazione siano suddivisi in sub criteri è necessario procedere alla cd riparametrazione dei coefficienti attribuiti ai singoli concorrenti con riferimento al criterio di partenza, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel bando di gara. Tale operazione è indispensabile nel caso in cui sia prevista una soglia di sbarramento per evitare anomale restrizioni alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Il principio opera indipendentemente dalla previsione nel bando di gara.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’Offerta tecnica non abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 40. Si precisa inoltre che la procedura di rescaling non dovrà essere applicata in presenza di una sola offerta valida.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Qualora un concorrente non consegua un punteggio definitivo pari o superiore a 40 punti con la valutazione dei soli elementi dell’offerta tecnica, non si procederà all’apertura della relativa busta contenente l’offerta economica, escludendo lo stesso dalla procedura di gara.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice dei contratti, qualora l’offerta tecnica non totalizzi almeno 20 punti sui 70 punti previsti quale punteggio massimo, la Commissione riterrà la stessa insufficiente e, pertanto, non procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Ciò, per l’esigenza di addivenire ad un livello qualitativo delle offerte. I punti da totalizzare per essere ammessi all’apertura della busta economica verranno calcolati sul punteggio ottenuto dagli operatori economici prima dell’effettuazione della riparametrazione di cui al successivo articolo. Ciò al fine di evitare che la riparametrazione possa diventare uno strumento per eludere la soglia e recuperare offerte tecniche che, avendo ricevuto un punteggio tecnico inferiore a quello minimo previsto dalla soglia, non sono adeguate.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non si procederà all’apertura dell’offerta economica per quelle offerte tecniche che, a seguito delle operazioni di riparametrazione di cui al successivo punto 6.6), non raggiungano il punteggio minimo di 40 (quaranta) punti sul totale di settanta.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non saranno considerate le offerte economiche delle imprese che nella valutazione complessiva dell'offerta qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio minimo pari a 50 punti.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’Offerta economica i concorrenti che in fase di valutazione dell’Offerta tecnica, superate le soglie minime stabilite per singolo parametro ove previste, non abbiano ottenuto almeno un punteggio totale pari a 50 di cui almeno 35 di qualità progettuale.
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento, fissata per la presente procedura a 32 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio, calcolato dopo la riparametrazione, inferiore alla predetta soglia.