Responsabilità civile e patrocinio legale Clausole campione

Responsabilità civile e patrocinio legale. (Art. 36 del CCNL 01.03.02) 1. E’ attivata per tutti i dirigenti dell’Area, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, un’assicurazione contro i rischi professionali a copertura della responsabilità personale, intesa come responsabilità civile anche connessa ai comportamenti degli alunni nell’esercizio della vigilanza di cui all’art. 61 della legge 312/80, senza diritto di rivalsa verso i dirigenti stessi e comprensiva anche delle spese legali relative agli eventuali procedimenti giudiziari nei quali essi fossero coinvolti in ragione del proprio ufficio. 2. L’assicurazione è valida altresì, anche con le eventuali quote integrative di cui al successivo comma, per fatti derivanti da colpa grave o per dolo del terzo di cui l’assicurato risponde a titolo di responsabilità oggettiva (art. 1900 c.c.). A tal fine, a partire dal momento in cui l’assicurazione viene attivata, è destinata la somma fino a euro 258,23 pro capite annua, che sarà posta a carico del fondo di cui all’art. 55. 3. La società di assicurazione sarà scelta con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e aree di rischio coperte tramite versamento di una quota individuale, salva la possibilità dello stesso di avvalersi di altra compagnia assicurativa.
Responsabilità civile e patrocinio legale. Art. 67: Indennità di bilinguismo
Responsabilità civile e patrocinio legale. 1. E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. 2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3.L’amministrazione sceglie la società di assicurazione, sentite le XX.XX. firmatarie del presente CCNL – entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dall’ordinamento dell’Amministrazione - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
Responsabilità civile e patrocinio legale. 1. E’ attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, un’assicurazione contro i rischi professionali, esclusi i rischi correlati alla responsabilità amministrativo-contabile, come prescritto dall’art.3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 2. A tal fine è destinata la somma di € 258,23 annui per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3.Ciascuna Amministrazione sceglie la società di assicurazione entro quattro mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL e salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
Responsabilità civile e patrocinio legale. 1. E' attivata per tutti i dirigenti, ove non già operante, un'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave. 2. La polizza assicurativa dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare "area" di rischi coperta ed eventualmente massimali con versamento di una quota individuale. 3. Gli enti stipulano apposita polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti derivanti dalla circolazione stradale riportati dal mezzo di trasporto di proprietà dei dirigenti e/o dei loro coniugi e/o familiari conviventi, utilizzato per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio o trasferte autorizzate. 4. L'ente, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, assume direttamente ed integralmente, in qualunque fase del procedimento, l'onere del patrocinio e dell'assistenza legale dei dirigenti, ivi comprese le relative attività accessorie, quali, a titolo esemplificativo, le consulenze tecniche, nonché le spese processuali, in ordine alla responsabilità civile derivante dall'espletamento delle proprie mansioni e/o funzioni, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Nel caso di responsabilità amministrativo-contabile, il rimborso è dovuto nei limiti e con le modalità di cui all'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.12.1996, n. 639. 5. L'ente assume direttamente ed integralmente l'onere del patrocinio legale dei dirigenti in qualunque fase del procedimento, ivi comprese le relative attività accessorie, quali, a titolo esemplificativo, le consulenze tecniche, nonché le spese processuali, in ordine alla responsabilità penale dei dirigenti medesimi, salvi i casi di condanna definitiva per dolo e colpa grave. 6. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 saranno assunti per un solo legale e per l'eventuale domiciliatario e per un solo consulente per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia, per persona; tali professionisti sono scelti dal dirigente. 7. Ferma restando l'integrale e diretta assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti, l'ente può stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei relativi costi ed anche per quelli derivanti dall'assistenza e la difesa volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dal dirigente...
Responsabilità civile e patrocinio legale. E’ attivata per tutti i dirigenti un’assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, salvo le ipotesi di xxxx e colpa grave.
Responsabilità civile e patrocinio legale. Le parti si impegnano a definire entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto la parte relativa alla responsabilità civile e al patrocinio legale del personale.
Responsabilità civile e patrocinio legale. (art. 26 CCNL 21.7.2010 – quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007)
Responsabilità civile e patrocinio legale. 1. A far data dall'esercizio finanziario 2001 è attivata per tutti i dirigenti un'assicurazione contro i rischi professionali e le re sponsabilità civili, senza diritto di rivalsa verso il dirigente, che copra anche le spese legali dei processi in cui il dirigente è coinvolto per causa di servizio, anche per ogni attività comunque svolta per conto o su incarico dell'Amministrazione. 2. A tal fine è destinata la somma di L. 500.000 annue per dirigente in servizio non coperto da polizza. 3. La società di assicurazione sarà scelta, sentite le organizzazioni sindacali legittimate e fatto salvo quanto eventualmente previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni - con apposita gara - che dovrà prevedere comunque la possibilità per il dirigente di aumentare massimali e "area" di rischi coperta con il versamento di una quota individuale. 4. In attesa dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, l'Amministrazione provvede al rimborso delle eventuali spese legali affrontate dai dirigenti.

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  • RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in par- ticolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento già presente. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, pie- na ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in modo speciale per infortuni, in relazione all'esecu- zione dell'appalto. Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n° 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di Direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del Comune dove sono eseguiti i lavori o presso lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune. Nel contratto d’appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, non- ché le persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, come disposto dall’art. 3 dello stesso D.M. n° 145/00. L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto. In ogni caso l’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto, con facoltà dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento im- mediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. n° 145/00 . Resta pertanto convenuto che l’Appaltante e tutto il personale da lui preposto alla direzione tecnico - am- ministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'ese- cuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appal- tatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa. Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla Si- curezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impe- gni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati al successivo articolo 35, con particolare riferi- mento: - all’integrazione, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, del Piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall’Appaltante ed alla contestuale presentazione del Piano Operativo di Sicurezza, di cui all’art. 31, comma 1-bis, lettera c) della Legge e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, comma 5, del D.lgs 494/96 e successivo decreto legislativo n. 81/2008 e del D.lgs n° 528/00 e S.M.I., senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; - alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del Programma di Esecuzione dei Lavori; - all’elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sot- toporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; - alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie cer- tificazioni, nonché all’effettuazione delle prove tecniche successivamente prescritte; - all’organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell’eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o d’altre imprese, evitando di arre- care danni all’ambiente ed alle zone interessate; - all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o re- siduati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento. - all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati ai lavori e dalla viabilità di can- tiere e all’eliminazione d’ogni residuo di lavorazione.

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.