Common use of Responsabilità civile verso terzi Clause in Contracts

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato a tutti gli effetti.

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Samples: Assicurazione Multirischio Per Il Commercio, www.generali.it

Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga a tenere indenneindenne l’Assicurato, fino alla a concorrenza delle somme indicate in polizzapolizza per la presente Sezione, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, pagare quale civilmente responsabile responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti indicati in polizza alla voce “RC Prodotti-Beni assicurati” - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica dichiarata di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, vale anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, sospensioni - totali o parziali, parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile fatto risarcibile a termini della presente Sezione. L’assicurazione non comprende i danni ai termini del presente contrattoprodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati - salvo il richiamo, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolaritra le clausole speciali, di espressa condizione particolare. L’assicurazione vale anche per la in relazione alla responsabilità civile che possa derivare derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. produttore ai sensi dell’art. 14 114 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo). Ai fini della legge 12 giugno 1984 n. 222. In entrambe le assicurazioni presente assicurazione, in deroga a quanto disposto nella Parte Comune, con la parola “sinistro” si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato a tutti gli effettiquali è prestata l’assicurazione medesima.

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Responsabilità civile verso terzi. La Società si obbliga L’Appaltatore tiene indenne il Committente da ogni responsabilità per danni a tenere indenne, fino alla concorrenza delle somme indicate in polizza, l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività commerciale identificata in polizza dal codice di attività, avente stabile ubicazione come indicato nella stessa, svolta esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì in eventuali depositi serventi in via accessoria l’esercizio commerciale assicurato purché distanti non oltre 300 metri. L’assicurazione vale, nei limiti del 20% del massimale per sinistro, anche la responsabilità per i danni derivanti da interruzioni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o sospensionidella distruzione totale o parziale di impianti ed opere, totali o parzialianche preesistenti, dell’utilizzo di beniverificatisi nel corso della realizzazione dei lavori. A tal fine l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un danno materiale indennizzabile ai termini del presente contratto, salvo quanto diversamente disciplinato alle successive Condizioni Particolari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi, quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro, di cui al successivo punto B) (se operante), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222103 comma 7 del D. Lgs. In entrambe le assicurazioni i lavoratori parasubordinati soggetti all’I.N.A.I.L. 50/2016 e s.m.i., una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del contratto applicativo risultante dal relativo certificato. A tal fine l’Appaltatore è obbligato a stipulare per ciascun contratto applicativo una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori avente validità dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato relativo all’ultimo contratto applicativo. Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato a tutti gli effettidisciplinati dal CSA di Lavori – Parte Generale e dalla vigente normativa.

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