RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI Clausole campione

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. (n) derivanti direttamente o indirettamente da responsabilità assunte da parte dell’Assicurato in virtù di una qualsiasi garanzia esplicita, accordo od altra garanzia, salvo che tale responsabilità spettasse all’Assicurato in deroga a tale garanzia esplicita, accordo o garanzia di altra natura;
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. La responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte in favore dell’altra parte contrattuale
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. 1. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile, e a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. Articolo 14 Risoluzione del contratto Articolo 15 Cauzione
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. L’Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall’Offerta, in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L’Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta. L’Affidatario si obbliga altresì ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche se esso non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. Parimenti, secondo quanto disposto dall’art. 2112 c.c., l’Affidatario è tenuto ad applicare ai dipendenti i cui contratti risultano parte integrante del ramo d’azienda i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data della cessione, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Tale sostituzione non si applica nel caso in cui il l’Affidatario abbia offerto, in sede di gara, di mantenere i medesimi contratti collettivi nazionali e integrativi per tutta la durata dell’affidamento, nei modi previsti nella documentazione di gara. Ogni previsione contrattuale inerente la dichiarazione prodotta dall’Affidatario in sede di gara, di cui al punto 8.1 dell’Offerta, deve intendersi a essa adeguata. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal presente articolo, il Comune e la SRM possono procedere a una detrazione fino al 50% (cinquanta/00 percento) su qualsiasi pagamento dovuto (in particolare quelli di cui all’Art. 4, comma 4), sospendendo temporaneamente la corresponsione delle somme detratte fino all’adempimento degli obblighi di cui sopra da parte del...
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. 1. L'Affidatario si impegna a ottemperare a tutti gli obbli- ghi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti durante tutta la durata del Contratto, nonché dall'Offerta, in materia di lavoro di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri/obblighi relativi. L'Affidatario si obbliga ad at- tuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del Contratto, condizioni normative e re- tributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella lo- calità in cui si svolgono le operazioni, nonché condizioni risultanti da successive modificazioni e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località, nonché a rispettare gli impegni assunti in sede di offerta.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. L'operatore economico affidatario dovrà attenersi a tutte le condizioni e prescrizioni previste dal presente capitolato e comunque assicurare tutte le prestazioni in esso contenute, per tutta la durata contrattuale. Lo stesso l'operatore economico affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale o comunque per quello utilizzato nell’appalto, tutte le disposizioni in tema di contribuzione, assicurazioni previdenziali, assi- stenziali e infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto, solleva la Società appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni nonché alle assicu- razioni per il personale suddetto. L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante la forni- tura, le prestazioni, i lavori e/o i servizi connessi e che vedano coinvolto il personale incaricato dall'operatore economico affidatario, al quale è fatto obbligo di adottare nella loro esecuzione, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale e di terzi e per non recare alcun danno a beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l'affidatario assumerà ogni responsabi- lità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio, sollevando l'ente appaltante, nella forma più ampia e tassativa. L'affidatario è responsabile dell’esatto adempimento del presente Capitolato e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali.
RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI. Il Fornitore è responsabile dei danni che possono derivare per: - violazione di diritti di brevetti o d’autore; - vizi, difetti, mancanza di qualità nei prodotti utilizzati e servizi forniti; - danni derivanti ai beni forniti da tali vizi e difetti; - ritardato intervento in rapporto ai tempi stabiliti; - mal funzionamento delle apparecchiature, delle applicazioni e dei programmi dopo gli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria. Difetti, disservizi e danni di qualsiasi natura saranno comunicati al Fornitore non appena l’Agenzia ne viene a conoscenza.

Related to RESPONSABILITÀ CONTRATTUALI

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.