Revisori legali dei conti dell’Emittente Clausole campione

Revisori legali dei conti dell’Emittente. In data 2 febbraio 2018, è stato conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l’incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per gli esercizi con chiusura al 31 dicembre 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato. Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all’incarico.
Revisori legali dei conti dell’Emittente. Per il triennio 2005-2007 Mazars S.p.A. (di seguito “Mazars”), con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxx 00, iscritta al n. 10829 dell’Albo Speciale Consob di cui all’art. 161 del TUF (abrogato dall’articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma applicabile, ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti), è stata la società di revisione incaricata dell’Emittente ai sensi dell’ex art. 159, comma 1, del TUF, per poi essere confermata in questo ruolo il 26 aprile 2007 (a seguito delle modifiche introdotte dal decreto Legislativo n. 303/2006 che ha fissato la durata degli incarichi di revisione in 9 esercizi sociali senza possibilità di rinnovo) con previsione di cessazione dell’incarico all’esito dell’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. L’Assemblea ordinaria del 16 ottobre 2010 ha deliberato di revocare, per giusta causa, l’incarico di revisione a Mazars e di conferire un nuovo incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito la “Società di Revisione”), con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx 00, iscritta al n. 43 dell’Albo Speciale Consob di cui all’art. 161 del TUF (abrogato dall’articolo 40 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, ma applicabile, ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti). In particolare la Società di Revisione ha ricevuto dall’Assemblea ordinaria dei Soci dell’Emittente del 16 ottobre 2010 l’incarico per: - la revisione legale ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato dell’Emittente per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018; - la revisione contabile limitata del bilancio semestrale, in conformità alle disposizioni di cui alla delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997, per ciascuno dei sette periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2011 al 30 giugno 2017; - l’attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili prevista dagli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39 per gli esercizi dal 2010 al 2018. La Società di Revisione, per le finalità connesse alla pubblicazione del presente Prospetto Informativo, ha inoltre assoggettato a revisione contabile limitata il bilancio consolidato intermedio abbrev...
Revisori legali dei conti dell’Emittente. Il revisore legale dei conti dell'Emittente per i periodi contabili presentati nel Prospetto Informativo è la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxx x. 00, iscritta nell'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del Testo Unico (abrogato dall’articolo 40 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39, ma applicabile, ai sensi del medesimo decreto, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’Economia e delle Finanze ivi previsti). La Società di Revisione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 159 del Testo Unico (ora articolo 16, comma 1, lettera (a) del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39), dall'Assemblea Ordinaria dell'Emittente del 6 luglio 2006, l'incarico per: • la revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato dell’Emittente per gli esercizi 2006 - 2011, ai sensi dell’articolo 155 del Testo Unico (ora articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39); • la revisione contabile limitata delle relazioni semestrali consolidate al 30 giugno 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 in conformità a quanto raccomandato da Consob con comunicazione DAC/RM/97001574 del 20 febbraio 1997; • la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell’articolo 155 del TUF (ora articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39). Le relazioni della Società di Revisione sui bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010, e 2009 emesse rispettivamente in data 15 aprile 2011 e 14 aprile 2010 non presentano rilievi e contengono il seguente richiamo di informativa: "A titolo di richiamo d'informativa segnaliamo quanto riportato nelle note illustrative al bilancio, al paragrafo 7 "Evoluzione prevedibile della gestione e valutazione in ordine al presupposto di della continuità aziendale", in merito agli eventi e circostanze che, oltre agli altri profili descritti nel paragrafo 12 della relazione sulla gestione, indicano l'esistenza di una rilevante incertezza che può far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale della Società e del Gruppo. Nei medesimi paragrafi sono illustrate le ragioni in base alle quali gli amministratori hanno ritenuto di continuare ad adottare il presupposto della continuità aziendale nella preparazione del bilancio consolidato.". La relazione della ...

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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