Revoca dell’agevolazione Clausole campione

Revoca dell’agevolazione. Nel caso in cui Consap riscontri che l’accesso all’agevolazione prevista dal Fondo è stata determinato da dichiarazioni mendaci e false attestazioni, anche documentali effettuate dal beneficiario o da altro soggetto competente a rilasciare la documentazione (art. 7 del D.M. n. 132/2010), Consap stessa provvede alla revoca delle agevolazioni accordate. Se l’accertamento dei presupposti per la revoca dell’agevolazione avviene durante il periodo di sospensione, Consap ne dà comunicazione alla Banca per le iniziative di quest’ultima e revoca il diritto all’accesso al fondo. A seguito della revoca dell’agevolazione il Cliente decadrà dal beneficio della sospensione delle rate con conseguente addebito delle rate non corrisposte e dei relativi interessi di mora calcolati nella misura e secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo. Qualora la revoca dell’agevolazione avvenga successivamente al termine della sospensione il beneficiario dovrà rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal provvedimento di revoca, la somma corrisposta dal Fondo alla Banca, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati” oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
Revoca dell’agevolazione. L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell’Allegato 4, punto 6 al presente Bando, con conseguente obbligo di restituzione dell’importo di agevolazione eventualmente già erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi e alle sanzioni come indicato ai punti 6.3 e 6.4 dell’Allegato 4.
Revoca dell’agevolazione. L’agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente in caso di inadempimento o di violazione degli obblighi previsti di cui al precedente articolo, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell’importo di agevolazione erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi secondo quanto disposto di seguito nel presente paragrafo. La Direzione regionale che ha disposto l’ammissione all’agevolazione o Finpiemonte per le attività ad essa delegate, oltreché nei casi precedentemente indicati, possono revocare (in tutto od in parte) l’agevolazione concessa nei seguenti ulteriori casi: a) interruzione dell’iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari; b) qualora il soggetto beneficiario destini il finanziamento a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso a finanziamento; c) nel caso in cui il finanziamento sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni non veritiere; d) nel caso in cui i beni acquistati con il finanziamento regionale siano alienati, ceduti o distratti prima del termine di cinque anni dal pagamento finale al beneficiario; e) in caso di cessione di diritti od obblighi inerenti il finanziamento regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando; f) qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Piemonte, Finpiemonte e/o dal Nucleo di Valutazione emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente bando, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dal contratto di finanziamento e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento; g) nel caso in cui, per effetto della revoca disposta nei confronti anche di un solo beneficiario o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi. Nel caso in cui, a seguito della verifica finale, sia accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore all’investimento ammesso con il provvedimento di concessione, si procederà al ricalcolo proporzionale dell’importo spettante a titolo di agevolazione. Tuttavia, qualora la spesa definitivamente riconosciuta ammissibile sia inferiore al 70% dell’investimento ammesso, si procederà alla revoca totale dell’agevolazione. In caso di finanziamento agevolato erogato in anticipazione, a seguito del ricalcolo ...

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  • Durata dell’assicurazione L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita (c. 1919 ss.).

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • DURATA DELL’APPALTO Per ciascuno dei lotti il contratto avrà durata biennale, decorrente dalla data della sua stipula. Alla scadenza di tale primo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un secondo biennio. Alla scadenza di tale secondo periodo, il Politecnico di Milano potrà chiedere la proroga del servizio per un terzo ed ultimo biennio. Qualora l’Ateneo voglia avvalersi della opzione di proroga, è tenuto tramite il Responsabile del Procedimento a darne comunicazione alla controparte con un preavviso di almeno otto mesi dalla scadenza del contratto. Entro 20 giorni dalla richiesta di proroga il Fornitore è tenuto a rispondere indicando l'accettazione o il rifiuto a proseguire l'erogazione dei servizi. La mancata risposta entro il termine stabilito verrà considerata come un rifiuto della richiesta di xxxxxxx. In caso di accettazione, la proroga dovrà essere sottoscritta tra le parti entro 10 giorni. Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. n. 50/2016. In tal caso, nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia successivamente dichiarato decaduto, l’Amministrazione provvederà al pagamento dei soli servizi effettivamente erogati, sulla base delle tariffe unitarie offerte in sede di gara. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Politecnico di Milano non è impegnato a richiedere eventuali prestazioni di servizio che dovessero risultare ancora disponibili nell’ambito dell'importo contrattuale stabilito. In tale eventualità il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di chiedere il completamento dei servizi fino all’esaurimento dell'importo contrattuale stabilito, rimanendo invariate tutte le rimanenti condizioni del contratto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

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  • Durata dell’Accordo Il presente accordo ha durata dall’01/01/2022 al 31/12/2024. La revi- sione del budget, in vigenza del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell’allegato 1 e del relativo budget as- segnato alla struttura. Non è ammessa proroga automatica e/o tacita. In caso di cessazione dell’attività su iniziativa dell’erogatore, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

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