Oggetto ed impegni delle Parti Clausole campione

Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordi di Partenariato le Parti formalizzano la Rete di Partenariato territoriale ai fini della realizzazione dell’Azione di Sistema “accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità di spettro autistico” e disciplinano gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare un nuovo progetto che preveda i seguenti requisiti: - Individuazione di una classe di minimo 5 e massimo 7 soggetti che abbiano tra i 16 anni e i 29 anni, abbiano assolto all’obbligo scolastico, siano residenti o iscritti in Regione Lombardia alle liste di cui all’art 8 L. 68/99, che presentino una disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico adeguatamente documentata e ai quali verrà erogato un colloquio specialistico e di orientamento; - Individuazione di imprese o soggetti che abbiano sottoscritto una lettera di adesione specifica al progetto e che, qualora non abbiano già pienamente assolto agli obblighi occupazione della legge 68/99, possano stipulare una convezione con il Servizio per il collocamento mirato competente, ai sensi dell’art.11 della citata norma; - Individuazione del profilo/profili di competenze da formare ed erogazione di almeno 150 ore di formazione frontale o in situazione, coerenti con tali profili; - Attivazione di un percorso di tirocinio extracurriculare (della durata minima di 6 mesi) presso uno dei soggetti aderenti alla convenzione e il rilascio, al termine di tale percorso, dell’attestazione di competenze acquisite; - Individuazione di eventuali posizioni di lavoro coerenti con i profili da formare nell’ambito delle imprese aderenti o esterne al progetto; - Supporto all’iscrizione o aggiornamento alle liste del collocamento mirato L.68/99 per ognuno dei partecipanti al gruppo classe; - Presentazione di un report dettagliato delle azioni effettuate a conclusione del progetto; - Individuazione dell’Ente Capofila, che sarà il beneficiario delle risorse economiche complessivamente assegnate per l’attuazione del progetto.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare il partenariato ai fini della presentazione della domanda di contributo sul Bando Storevolution. In particolare, le Parti si impegnano a leggere, validare e approvare il progetto presentato e a predisporre gli atti conseguenti per la concessione del contributo. Le Parti si impegnano a non apportare alcuna variazione al partenariato, sia per quanto riguarda il numero di partner approvato sia per la loro entità, nel corso del progetto fino all’erogazione del contributo come previsto al punto A.4 del Bando.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono formalizzare la propria partnership ai fini della realizzazione di “Cervignano Film Festival”, disciplinando gli impegni reciproci. In particolare, le parti si impegnano a: a) leggere, validare e approvare il presente accordo; b) realizzare le attività di propria competenza previste, nel rispetto delle modalità definite dall’accordo di partenariato e ciascuna nei limiti previsti dalla partecipazione finanziaria con fondi propri, con fondi regionali e con fondi derivanti da sponsor; c) assicurare un utilizzo dei fondi e delle strutture nel rispetto della normativa vigente; 2. Il programma di “Cervignano Film Festival” 2 edizione sarà così articolato: - 23.09.2014 serata di apertura con ospiti e esperti per la presentazione del Festival e dei concorsi; - 24.09.2014 serata interamente dedicata a XxxxXxxxx Xxxxxxxx, con la proiezione di Il Vangelo secondo Xxxxxx (1964), in occasione dell'anniversario del 50° dalla realizzazione del capolavoro dell’autore friulano; - dal 23 al 28 settembre conferenze a tema, matinèe riservate alle scuole, workshop, proiezioni fuori concorso, eventi speciali, visione di tutte le opere finaliste selezionate, proiezione dei videoclip finalisti e tutte le iniziative legate al premio intitolato a Xxxxxx Xxxxxx; - premi per le tre sezioni del Festival: Premio Cervo D’oro, Premio Pasolini e Premio Xxxxxx; Il programma base potrà essere integrato e ampliato con l’organizzazione di altri eventi a latere, concordati tra le parti, previo reperimento di sponsor. 3. Spetta al Comune: - coordinare le attività operative e monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti; - affidare l’incarico per la direzione artistica comprensiva di rimborso spese all’ideatore del Festival, il regista Xxxxx Xxxxxxxxx, e partecipare all’individuazione e alla scelta di relatori e membri della Giuria per il tramite dell’assessore alla cultura; - collaborare nell’organizzazione del festival attraverso il personale, le attrezzature e i locali della Casa della Musica; - assicurare l’utilizzo gratuito del Teatro Pasolini per la serata di apertura e per la serata che ospiterà la proiezione del film; - coprire, con fondi propri e con fondi regionali assegnati alla Casa della Musica ai sensi della legge finanziaria regionale 2014, art.6 legge regionale 23/2013, le seguenti spese: direzione artistica per l’organizzazione del Festival a cura dell’ideatore regista Xxxxx Xxxxxxxxx; noleggi pellicole; sp...
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare un accordo di partenariato ai fini della partecipazione coordinata all’Avviso richiamato nelle premesse, disciplinandone le finalità e gli impegni reciproci. 2. In particolare, le Parti si impegnano a: a) partecipare attivamente, secondo le rispettive specializzazioni, alle attività di redazione della proposta, nonché a leggere, validare e approvare il Progetto finale; b) progettare, sotto il coordinamento del soggetto Capo Fila, le attività di propria competenza previste all’interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato e dall’Avviso; c) garantire che il Progetto non sia stato già presentato ai sensi di altre leggi regionali; d) assicurare ai partner di progetto la propria capacità di sostenere l’impegno finanziario necessario all’attuazione della parte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita sul progetto; e) costituire, in seguito all’eventuale approvazione della presente proposta progettuale ed ove richiesto e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di partenariato le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare gli impegni reciproci. 2. In particolare le Parti si impegnano a realizzare le fasi di propria competenza del progetto, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 2.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti formalizzano la rete di partenariato territoriale ai fini della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e disciplinano gli impegni reciproci; 2. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare le attività e ad erogare i servizi legati alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti e sulla base delle previsioni normative, nazionali e regionali.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1.Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della partecipazione al bando indetto per il cinquantenario di Cogeme S.p.a. “Da cinquant’anni per il territorio” e disciplinare gli impegni reciproci. 0.Xx particolare, le Parti si impegnano a: –Leggere, validare ed approvare il Progetto; –Realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, come definite all’art. 3 del presente Accordo.
Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini del riconoscimento del distretto del commercio e disciplinare gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano ad elaborare e condividere un programma di azioni, definito “progetto di distretto” in grado di contribuire alla crescita socio economica dell’area interessata assicurando particolare attenzione al rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e delle tradizioni locali. Ognuna delle Parti si impegna a realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del presente accordo e quelle che verranno individuate all’interno del progetto di Distretto e dagli altri piani di azione e dai progetti approvati dal Comitato di gestione.
Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione alla Dote Garanzia Giovani - STOCK - e disciplinare gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano a: 1. realizzare le attività di propria competenza previste all’interno della dote Garanzia Giovani - STOCK - , nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato, dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK - e dal Manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia; 2. assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche; 3. garantire che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionale e comunitaria per le spese oggetto di intervento finanziario ai sensi dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK -;