Oggetto ed impegni delle Parti Clausole campione

Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordi di Partenariato le Parti formalizzano la Rete di Partenariato territoriale ai fini della realizzazione dell’Azione di Sistema “accompagnamento al lavoro di giovani con disabilità di spettro autistico” e disciplinano gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare un nuovo progetto che preveda i seguenti requisiti: - Individuazione di una classe di minimo 5 e massimo 7 soggetti che abbiano tra i 16 anni e i 29 anni, abbiano assolto all’obbligo scolastico, siano residenti o iscritti in Regione Lombardia alle liste di cui all’art 8 L. 68/99, che presentino una disabilità connessa ai disturbi dello spettro autistico adeguatamente documentata e ai quali verrà erogato un colloquio specialistico e di orientamento; - Individuazione di imprese o soggetti che abbiano sottoscritto una lettera di adesione specifica al progetto e che, qualora non abbiano già pienamente assolto agli obblighi occupazione della legge 68/99, possano stipulare una convezione con il Servizio per il collocamento mirato competente, ai sensi dell’art.11 della citata norma; - Individuazione del profilo/profili di competenze da formare ed erogazione di almeno 150 ore di formazione frontale o in situazione, coerenti con tali profili; - Attivazione di un percorso di tirocinio extracurriculare (della durata minima di 6 mesi) presso uno dei soggetti aderenti alla convenzione e il rilascio, al termine di tale percorso, dell’attestazione di competenze acquisite; - Individuazione di eventuali posizioni di lavoro coerenti con i profili da formare nell’ambito delle imprese aderenti o esterne al progetto; - Supporto all’iscrizione o aggiornamento alle liste del collocamento mirato L.68/99 per ognuno dei partecipanti al gruppo classe; - Presentazione di un report dettagliato delle azioni effettuate a conclusione del progetto; - Individuazione dell’Ente Capofila, che sarà il beneficiario delle risorse economiche complessivamente assegnate per l’attuazione del progetto.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare il partenariato ai fini della presentazione della domanda di contributo sul Bando Storevolution. In particolare, le Parti si impegnano a leggere, validare e approvare il progetto presentato e a predisporre gli atti conseguenti per la concessione del contributo. Le Parti si impegnano a non apportare alcuna variazione al partenariato, sia per quanto riguarda il numero di partner approvato sia per la loro entità, nel corso del progetto fino all’erogazione del contributo come previsto al punto A.4 del Bando.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono formalizzare la propria partnership ai fini della realizzazione di “Cervignano Film Festival”, disciplinando gli impegni reciproci. In particolare, le parti si impegnano a: a) leggere, validare e approvare il presente accordo; b) realizzare le attività di propria competenza previste, nel rispetto delle modalità definite dall’accordo di partenariato e ciascuna nei limiti previsti dalla partecipazione finanziaria con fondi propri, con fondi regionali e con fondi derivanti da sponsor; c) assicurare un utilizzo dei fondi e delle strutture nel rispetto della normativa vigente; 2. Il programma di “Cervignano Film Festival” 2 edizione sarà così articolato: - 23.09.2014 serata di apertura con ospiti e esperti per la presentazione del Festival e dei concorsi; - 24.09.2014 serata interamente dedicata a XxxxXxxxx Xxxxxxxx, con la proiezione di Il Vangelo secondo Xxxxxx (1964), in occasione dell'anniversario del 50° dalla realizzazione del capolavoro dell’autore friulano; - dal 23 al 28 settembre conferenze a tema, matinèe riservate alle scuole, workshop, proiezioni fuori concorso, eventi speciali, visione di tutte le opere finaliste selezionate, proiezione dei videoclip finalisti e tutte le iniziative legate al premio intitolato a Xxxxxx Xxxxxx; - premi per le tre sezioni del Festival: Premio Cervo D’oro, Premio Pasolini e Premio Xxxxxx; Il programma base potrà essere integrato e ampliato con l’organizzazione di altri eventi a latere, concordati tra le parti, previo reperimento di sponsor. 3. Spetta al Comune: - coordinare le attività operative e monitorare in itinere il rispetto degli impegni assunti; - affidare l’incarico per la direzione artistica comprensiva di rimborso spese all’ideatore del Festival, il regista Xxxxx Xxxxxxxxx, e partecipare all’individuazione e alla scelta di relatori e membri della Giuria per il tramite dell’assessore alla cultura; - collaborare nell’organizzazione del festival attraverso il personale, le attrezzature e i locali della Casa della Musica; - assicurare l’utilizzo gratuito del Teatro Pasolini per la serata di apertura e per la serata che ospiterà la proiezione del film; - coprire, con fondi propri e con fondi regionali assegnati alla Casa della Musica ai sensi della legge finanziaria regionale 2014, art.6 legge regionale 23/2013, le seguenti spese: direzione artistica per l’organizzazione del Festival a cura dell’ideatore regista Xxxxx Xxxxxxxxx; noleggi pellicole; sp...
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare un accordo di partenariato ai fini della partecipazione coordinata all’Avviso richiamato nelle premesse, disciplinandone le finalità e gli impegni reciproci. 2. In particolare, le Parti si impegnano a: a) partecipare attivamente, secondo le rispettive specializzazioni, alle attività di redazione della proposta, nonché a leggere, validare e approvare il Progetto finale; b) progettare, sotto il coordinamento del soggetto Capo Fila, le attività di propria competenza previste all’interno del Progetto, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato e dall’Avviso; c) garantire che il Progetto non sia stato già presentato ai sensi di altre leggi regionali; d) assicurare ai partner di progetto la propria capacità di sostenere l’impegno finanziario necessario all’attuazione della parte di attività di propria competenza, secondo la quantità e qualità definita sul progetto; e) costituire, in seguito all’eventuale approvazione della presente proposta progettuale ed ove richiesto e reputato necessario ai fini della regolare attuazione della medesima, un’Associazione Temporanea di Scopo che definisca il quadro tecnico economico e giuridico per la regolare attuazione di tutte le attività previste nel presente accordo di partenariato.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di partenariato le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della realizzazione delle attività di cui in premessa e disciplinare gli impegni reciproci. 2. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare le fasi/attività del progetto di propria competenza così come descritte nella candidatura approvata, secondo quanto stabilito al successivo Articolo 2.
Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini del riconoscimento del distretto del commercio e disciplinare gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano ad elaborare e condividere un programma di azioni, definito “progetto di distretto” in grado di contribuire alla crescita socio economica dell’area interessata assicurando particolare attenzione al rispetto dei principi di sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e delle tradizioni locali. Ognuna delle Parti si impegna a realizzare le attività di propria competenza previste all’interno del presente accordo e quelle che verranno individuate all’interno del progetto di Distretto e dagli altri piani di azione e dai progetti approvati dal Comitato di gestione.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1. Con il presente Accordo di Partenariato le Parti formalizzano la rete di partenariato territoriale ai fini della sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato e disciplinano gli impegni reciproci; 2. In particolare, le Parti si impegnano a realizzare le attività e ad erogare i servizi legati alla sottoscrizione dei Patti di Servizio Personalizzati, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti e sulla base delle previsioni normative, nazionali e regionali.
Oggetto ed impegni delle Parti. 1.Con il presente Accordo, le Parti intendono formalizzare la propria collaborazione ai fini della partecipazione al bando indetto per il cinquantenario di Cogeme S.p.a. “Da cinquant’anni per il territorio” e disciplinare gli impegni reciproci. 0.Xx particolare, le Parti si impegnano a: –Leggere, validare ed approvare il Progetto; –Realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del Progetto, come definite all’art. 3 del presente Accordo.
Oggetto ed impegni delle Parti. Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della partecipazione alla Dote Garanzia Giovani - STOCK - e disciplinare gli impegni reciproci. In particolare, le Parti si impegnano a: 1. realizzare le attività di propria competenza previste all’interno della dote Garanzia Giovani - STOCK - , nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dall’Accordo di Partenariato, dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK - e dal Manuale per l'attuazione di Garanzia Giovani in Lombardia; 2. assicurare un utilizzo dei fondi coerente con le normative vigenti in tema di agevolazioni pubbliche; 3. garantire che non verranno richiesti contributi di origine statale, regionale e comunitaria per le spese oggetto di intervento finanziario ai sensi dall'Avviso Dote Garanzia Giovani - STOCK -;

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  • Impegni delle parti A partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo le Parti si impegnano a svolgere tutte le attività necessarie alla realizzazione dell’intesa e, in particolare: Idea Link S.r.l. si impegna a realizzare quanto segue: • realizzazione a proprie spese di azioni di comunicazione e promozione dei musei civici attraverso i seguenti canali: a) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) delle informazioni generali dei Musei Civici (orari, prezzi, indirizzi, condizioni di utilizzo degli sconti, etc.); b) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) di informazioni specifiche relative a partecipazioni on line a visite guidate, convegni, ecc. ad eventi e mostre che si terranno nei musei civici. Tutti i contenuti riguardanti i musei civici dovranno essere predisposti dall’Ufficio competente della Direzione Cultura secondo le guide lines fornite da Idea Link c) inserimento all’interno della piattaforma Universitybox (xxxxxxxxxxxxx.xxx) di informazioni relative alle eventuali condizioni relative a restrizioni/contingentamento degli accessi ai Musei civici ( ad es. green pass); d) consegna di report quadrimestrali e documentazione integrativa sull’andamento delle attività articolato nei contenuti dall’allegato 1, quale parte integrante del presente accordo; Comune di Milano si impegna a realizzare quanto segue: • consentire l’acquisto online dei biglietti su propria piattaforma con diritto all’ingresso ridotto, secondo le modalità indicate nell’allegato 1 applicando le tariffe, come specificate nel medesimo allegato. Il Comune applicherà eventuale maggiorazione nel caso in cui i musei elencati nell’allegato ospitino mostre temporanee che prevedano una tariffa separata rispetto a quella di ingresso al museo. In tutti i casi, perché sia consentito l’ingresso al museo a condizioni agevolate, il visitatore dovrà esibire al personale di controllo la propria tessera/card in corso di validità, che dia diritto all’agevolazione. Ciascuna Parte sosterrà in proprio gli oneri che le deriveranno dalle attività effettuate, senza che gli stessi possano formare oggetto di rivalsa, anche parziale, nei confronti dell’altra Parte. Salvo diversi accordi tra le Parti, ad escludere tassativamente la cessione a terzi, sia dei crediti sia di qualsiasi credito derivante dall’Accordo.

  • Obblighi delle parti 1. Le Parti si impegnano a cofinanziare le attività e a mettere a disposizione le risorse, le informazioni e i dati pertinenti e necessari ai fini della corretta esecuzione delle programmate attività. 2. Il Commissario Straordinario, per il tramite dei Responsabili e del Comitato Tecnico Scientifico, avrà cura di organizzare e programmare incontri con cadenza bisettimanale per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia, nonché per monitorare lo stato di attuazione degli adempimenti, ferma restando la possibilità di fissare ulteriori incontri in ogni momento qualora una delle parti lo ritenga opportuno. 3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui all’art. 2 del presente Accordo: ▪ il Commissario Straordinario avrà cura di fornire ogni eventuale studio in materia esistente e nella sua disponibilità, funzionali ad integrare ed approfondire la ricerca in oggetto, nonché di rendere disponibili l’acquisendo patrimonio conoscitivo e i documenti di pianificazione utili alla realizzazione dell’aggiornamento dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI); ▪ l’Autorità provvederà a fornire tutti i dati presenti nella propria banca dati e a mettere a disposizione la piattaforma WebGIS predisposta nell’ambito del progetto ReSTART; inoltre provvederà a recepire i risultati ottenuti aggiornando i Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), nel rispetto del cronoprogramma di cui all’art.4, comma 2. L’Autorità, per le proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di I.S.P.R.A. nella funzione di supporto tecnico, nonché di Università che hanno maturato specifica esperienza sul campo. 4. Nello svolgimento delle attività di competenza le parti si impegnano inoltre a: a. rispettare le modalità di attuazione e i termini concordati con il presente Accordo; b. utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare ricorrendo a strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e snellimento dei processi decisionali;

  • Esclusione e decadenza Il candidato è ammesso alla selezione con riserva. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento, l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata A.R., o telegramma, o P.E.C., per le seguenti motivazioni: ● la trasmissione telematica della domanda di ammissione oltre il termine perentorio di cui all'articolo 4 del bando; ● la mancata sottoscrizione del riepilogo relativo alla domanda di partecipazione; ● la mancanza del curriculum vitae scientifico professionale redatto in lingua italiana o inglese; ● la mancanza della copia di un documento di identità in corso di validità; ● la mancanza del versamento del contributo di partecipazione entro il termine di scadenza; ● il difetto dei requisiti indicati all'articolo 3 del bando; ● situazioni di incompatibilità di cui all'art. 14 del bando; ● ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Responsabile del Procedimento dispone la decadenza da ogni diritto connesso alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura; d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle alberature delle aree verdi comunali del Quartiere 1 dx Arno e Cascine, ammonta a €.98.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari lavori rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Dichiarazione delle Parti Le parti attiveranno entro il mese di settembre 2008 una Commissione, che sarà composta da 12 membri, dei quali 6 designati dalle Organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL e 6 designati dalla Confcommercio, avente lo scopo, anche in relazione all'evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, Statuti e "governance" degli Enti bilaterali, nazionale e territoriali, al fine di individuare standard di qualità originati da buone prassi sperimentate, secondo criteri di efficacia, efficienza e trasparenza. In particolare, la Commissione avrà il compito di proporre anche: - criteri di omogeneità e trasparenza nei rendiconti economici annuali predisposti dagli EBT; - modalità di relazione e informazione nei confronti dell'EBINTER; - modalità di raccordo con le parti stipulanti a livello nazionale e con l'EBINTER; - finalità, attività e funzioni istituzionali in conformità a quanto previsto dalla contrattazione nazionale; - modalità ottimali di funzionamento degli Organi gestionali; - valutazioni sull'introduzione di forme di sostegno al reddito sulla base di future disposizioni di legge in materia; - cogenza. L'avanzamento dei lavori verrà presentato alla Commissione sindacale ristretta per il rinnovo del c.c.n.l. con cadenza bimestrale. Le conclusioni verranno presentate entro 6 mesi dall'attivazione alla stessa Commissione sindacale ristretta per la definizione di un accordo complessivo che sarà sottoscritto dalle parti stipulanti il presente c.c.n.l. ed entrerà a far parte integrante del medesimo c.c.n.l. Le parti concordano altresì sulla necessità di presentare agli Organi istituzionali il seguente avviso comune.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema−tipo previsti dall’art. 252 comma 6 del D.Lgs. 163/2006. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta: partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo contrattuale maggiorato dell’IVA; partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00). 5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi: − danni a cose dovuti a vibrazioni; − danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; − danni a cavi e condutture sotterranee. 6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.