Rilievi Clausole campione

Rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Amministrazione conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto in Appendice 1 Indicatori di Qualità. I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’esecuzione della Amministrazione, dai responsabili di progetto e/o di servizio della Amministrazione e/o da strutture della Amministrazione preposte o di supporto al controllo e/o monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. Qualora il fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre alla Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall’emissione del rilievo.
Rilievi. L'esecuzione dei lavori deve essere preceduta dal rilievo planimetrico dello stato di fatto da parte e a spese dell'esecutore e in contraddittorio con la direzione dei lavori. Il rilievo è necessario per la quantificazione delle opere di scavo a sezione obbligata o di sbancamento e di movimento terra in generale.
Rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte delle Aziende XxXXX conseguenti il non rispetto degli adempimenti contenuti nella documentazione contrattuale. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. Sono notificati al Fornitore tramite comunicazione formale, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali e/o altre azioni contrattuali. Il numero di rilievi massimi tollerati per ogni servizio è riportato in Allegato 3 “Indicatori di qualità‐penali”.
Rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Società Appaltante conseguenti il non rispetto degli adempimenti contenuti nel presente documento e relativi allegati. Pertanto, oltre a quanto esplicitamente previsto POTRÀ essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. Sono notificati all’Appaltatore tramite comunicazione anche via e-mail, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali e/o altre azioni contrattuali. Pertanto, l’utilizzo di questa sanzione rimanda all’apposito livello di servizio dell’Appendice 2 - Indicatori di qualità che determina in 5 il numero massimo di rilievi tollerati al cui superamento segue un’azione di livello superiore ovvero la penale prevista. Qualora l’Appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo DOVRÀ sottoporre alla Società Appaltante un documento con elementi oggettivi e opportune argomentazioni entro il termine definito dalla Società Appaltante stessa (5 giorni lavorativi dall’emissione della nota di rilievo).
Rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte dell’INPS conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. I rilievi non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto in Appendice 2 - “Indicatori di qualità” e determinato nel contratto. Essi saranno formalizzati alla Società con una “Nota di Rilievo”, trasmessa tramite lettera o e-mail da parte del Responsabile dell’Affidamento INPS e/o dal Direttore dell’esecuzione e/o da strutture dell’INPS preposte. Tale nota potrà contenere uno o più rilievi. La Società potrà richiedere l’annullamento del rilievo tramite un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni, da trasmettere Direttore dell’esecuzione INPS, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della Nota di rilievo. In caso di accettazione delle argomentazioni presentate dalla Società, INPS provvederà ad annullare l’avviso in questione.
Rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte di Xxxxx conseguenti al mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale e di progetto. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potrà essere emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato. Essi consistono in comunicazioni formali al Fornitore che non prevedono di per sé l’applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della fornitura e, se reiterate e accumulate, possono determinare l’applicazione di penali.
Rilievi. I tecnici incaricati dall'A.C. e così i componenti la Commissione Mensa sono tenuti a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze dell'I.A.. Il personale dell’I.A. non deve interferire sulle procedure di controllo dei tecnici incaricati dall'A.C. e dei i componenti la Commissione Mensa.
Rilievi. Il manufatto andrà inquadrato in una o più forme geometriche piane e regolari. Lo sviluppo della superficie sarà incrementato del 10% per bassorilievi, del 20% per rilievi medi, del 40% per altorilievi. Per altorilievi molto aggettanti l'incremento andrà valutato a seconda del caso. Potranno eventualmente essere assimilabili a sculture a tutto tondo o richiedere incrementi sino al 100%.
Rilievi. 1. Il RUP fornirà tutti gli elaborati grafici e documentali in suo possesso, su supporto magnetico e/o cartaceo.
Rilievi. 3. Progettazione preliminare