Rimborso anticipato a favore dell’Emittente Clausole campione

Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. Le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate volontariamente dall’Emittente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 (Rimborso anticipato a favore dell’Emittente) del Regolamento del Prestito. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è, inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire agli Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all’esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 7, l’Emittente avrà la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rimborsare anticipatamente, esclusivamente in corrispondenza di una Data di Rimborso ed a partire dal 10 gennaio 2020 (incluso), (la “Facoltà di Rimborso Anticipato”), il 100% di quanto residua del Valore Nominale delle Obbligazioni al netto di quanto già eventualmente rimborsato con la Quota Capitale di cui al precedente art. 7 (il “Valore Nominale Residuo”) ovvero una sola parte del Valore Nominale Residuo, a condizione che tale parte rappresenti almeno il 10% di ciascuna Obbligazione . Nel caso di un rimborso anticipato parziale, l’importo in linea capitale rimborsato anticipatamente (“l’Importo Anticipato”) sarà detratto dalla Quota Capitale successive in ordine cronologico, ovvero: 1. se l’Importo Anticipato è inferiore o pari alla prima Quota Capitale successiva, l’Importo Anticipato sarà detratto solo dalla prima Quota Capitale successiva; 2. se l’Importo Anticipato è superiore alla prima Quota Capitale successiva, la differenza sarà detratta anche dalla seconda Quota Capitale successiva e a seguire fino ad esaurimento del Valore Nominale. Il rimborso anticipato di cui al presente articolo 8 avverrà alla pari senza penali o indennizzi a carico dell’Emittente e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla data di rimborso anticipato. La Facoltà di Rimborso Anticipato potrà essere esercitata dall’Emittente, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Rappresentante Comune, ove nominato, e mediante apposito comunicato da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente: xxx.xxx-xxx.xxx, con 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo rispetto alla data prevista di rimborso delle Obbligazioni.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. L’Emittente si riserva la facoltà di procedere, in coincidenza con le Date di Pagamento che cadono il 30 giugno 2020 ed il 31 dicembre 2021, al rimborso anticipato integrale dei Titoli. Nel caso in cui l'Emittente intenda procedere al rimborso anticipato dei Titoli, tale rimborso sarà esercitato nei confronti dei Portatori dei Titoli al 106% del valore nominale residuo e comprenderà il rateo di interessi eventualmente maturato fino alla relativa Data di Rimborso Anticipato, fermo restando che avverrà pari passu e pro rata con riferimento a tutti i Titoli. Il rimborso anticipato, dovrà essere preceduto da un preavviso ai Portatori dei Titoli da inviarsi mediante comunicazione inviata agli stessi ed al Rappresentante Comune ove nominato e pubblicata sul sito internet dell’Emittente nonché comunicazione a Borsa Italiana e a mezzo del circuito Monte Titoli, da effettuarsi almeno 3 (tre) mesi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. A far corso dal 1° giugno 2024 l’Emittente ha facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto od in parte il Prestito (il “Rimborso Anticipato Facoltativo”) sulla base di una conforme delibera assun- ta dal Consiglio di Amministrazione di questa e previa comunicazione resa agli Obbligazionisti con le modalità di cui al successivo Articolo 21. La data alla quale il Rimborso Anticipato Facoltativo verrà effettuato (la “Data del Rimborso An- ticipato Facoltativo”) sarà comunicata agli Obbligazionisti e a Borsa Italiana con un preavviso di 5 Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Alla Data del Rimborso Anticipato Facoltativo l’Emittente, previo eventuale ragguaglio alla parte di Prestito Obbligazionario rimborsata laddove il Rimborso Anticipato Facoltativo sia parziale, corrisponderà a ciascun Obbligazionista una somma pari, per ogni Obbligazione, al 100% del Valore Nominale maggiorato degli interessi maturati tra l’ultima Data di Pagamento (inclusa) e la Data del Rimborso Anticipato Facoltativo (esclusa) in conformità al presente Regolamento.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente la Società avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato totale dei Titoli di cui all’Articolo 9 del regolamento del prestito, in coincidenza con le Date di Pagamento sotto indicate, al rimborso anticipato totale dei Titoli ad un valore nominale complessivo pari al: 101,75% (centouno virgola settantacinque per cento) del valore nominale residuo dei Titoli, qualora la facoltà di rimborso di cui all’Articolo 9 venga esercitata alla Data di Pagamento del 20 dicembre 2022 e alla data 20 giugno 2023; ovvero 100,875% (cento virgola ottocentosettantacinque per cento) del valore nominale residuo dei Titoli, qualora la facoltà di rimborso di cui al presente Articolo venga esercitata alla Data di Pagamento del 20 dicembre 2023 o alla Data di Pagamento del 20 giugno 2024; ovvero 100% (cento per cento) del valore nominale residuo dei Titoli qualora la facoltà di rimborso di cui al presente Articolo venga esercitata alla Data di Pagamento del 20 dicembre 2024 o alla Data di Pagamento del 20 giugno 2025.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. L’Emittente avrà la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento del 30 giugno 2020 (inclusa), ed in coincidenza delle Date di Pagamento sotto indicate, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni. Il rimborso avverrà: (i) ad un valore pari al 102% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 dicembre 2020 (inclusa) e il 30 giugno 2022 (inclusa); (ii) ad un valore pari al 101% del valore nominale residuo del Prestito Obbligazionario qualora la facoltà di rimborso anticipato venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra il 31 dicembre 2022 (inclusa) e il 30 giugno 2024 (inclusa). Il rimborso anticipato a favore dell’Emittente dovrà essere preceduto da un avviso che sarà comunicato agli Obbligazionisti (anche per il tramite di Monte Titoli), a Monte Titoli e a Borsa Italiana (secondo quanto stabilito dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) almeno 90 (novanta) giorni prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. L’Emittente avrà la facoltà di procedere, trascorsi 36 (trentasei) mesi dalla Data di Emissione, a ciascuna Data di Pagamento (a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2018), al rimborso anticipato delle Obbligazioni ad un Valore Nominale complessivo del 103%. Il rimborso anticipato da parte dell’Emittente dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti almeno 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della Data di Rimborso Anticipato.
Rimborso anticipato a favore dell’Emittente. 10.1. A ciascuna Data di Pagamento compresa tra il 31 dicembre 2024 e il 31 dicembre 2030, l’Emittente avrà la facoltà di procedere al rimborso anticipato, parziale o integrale, delle Obbligazioni al relativo Importo di Rimborso Anticipato. 10.2. Il rimborso anticipato da parte dell’Emittente di cui al precedente Articolo 10.1 dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti, alla Banca Agente e a Borsa Italiana almeno 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della Data di Rimborso Anticipato.

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  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Direttore dell’esecuzione Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente. La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • VALORE DELL’APPALTO L'importo presunto per la durata contrattuale prevista di quattro anni è pari ad € 1.809.672,14 (unmilioneottocentonovemilaseicentosettantadue/14), oltre I.V.A. ai sensi di legge. L’importo presunto dell’eventuale rinnovo biennale è pari ad € 904.836,00 (novecentoquattromilaottocentotrentasei/00), oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono stimati pari a € 0,00 in quanto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI). L'importo suddetto si basa sui dati di fabbisogno presunto per tipologia, grammatura e destinazioni di invio, riportati nel capitolato, ed è calcolato sulla base dei consumi medi registrati nel triennio 2017/2019, tenuto conto dell’implementazione di nuove apparecchiature per la rilevazione automatica delle infrazioni (Autovelox Via Lessini, ZTL Piediluco ed utilizzo Targa System/Tachopolice). Esso deve pertanto intendersi unicamente come riferimento indicativo per la valutazione economica del contratto, in quanto l'entità effettiva dell'affidamento, e quindi il corrispettivo da corrispondere all’aggiudicatario, verrà calcolato sulle effettive prestazioni dallo stesso rese nell’arco del periodo contrattuale, sulla base delle tariffe determinate dal ribasso unico offerto sull’elenco prezzi sotto riportato: fino a 20 g. € 7,79 da 21 a 50 g. € 8,73 da 51 a 100 g. € 8,73 da 101 a 250 g. € 9,55 da 251 a 350 g. € 9,55 da 351 a 1000 g. € 10,61 da 1001 a 2000 g. € 10,61 A tal fine, si precisa che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale ispirate all'obiettivo di una progressiva riduzione del ricorso alla corrispondenza cartacea, il volume annuo indicato potrà essere soggetto ad ulteriori diminuzioni. Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti a qualsiasi titolo all'operatore aggiudicatario nel caso di mancato raggiungimento dell'importo stimato. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall’appaltatore in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. L’importo derivante dalla migliore offerta presentata in sede di gara è da intendersi comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la completa gestione del servizio in conformità al presente capitolato ed all’offerta tecnica.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Rapporto di lavoro a tempo parziale 1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante: a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o categorie e dei profili a tal fine individuati nell’ambito del piano dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni; b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, su richiesta dei dipendenti interessati. 2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità. 3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti già in servizio presentano apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle domande deve essere indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del comma 6. 4. L’amministrazione, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 11, oppure nega la stessa qualora: a) si determini il superamento del contingente massimo previsto dal comma 2; b) l’attività di lavoro autonomo o subordinato, che il lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di interesse con la specifica attività di servizio svolta dallo stesso ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilità; c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione. 5. L’utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell’art. 1, comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008. 6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale prestano servizio l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa esterna. 7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti temporali. 8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai seguenti casi: a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 8, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 81/2015; b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche; c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità; d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti; f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero. 9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dall’art. 8, commi 3 e 7, del d. lgs. n. 81/2015. Nelle suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali, l’amministrazione dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni e le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7. 10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. 11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al comma 10. 12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico. Tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9, che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa. 13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni.