Rischi ambientali Clausole campione

Rischi ambientali. Per questa tipologia di rischio si vuol fare riferimento a parametri quali microclima, ergonomia, luminosità, rumore. Tenuto conto che eventuali rischi associati a questi fattori assumono rilievo solo per chi, in un determinato ambiente, presta la sua attività in maniera continuativa, per il personale della ditta aggiudicataria si possono considerare solo quelli inerenti all’illuminazione. L’illuminazione dei PV è in genere più che sufficiente sia per una normale deambulazione che per le prestazioni lavorative. Nelle rare eccezioni in cui l’illuminazione non dovesse essere sufficiente per la deambulazione o il regolare svolgimento delle lavorazioni, l’Appaltatore è tenuto a provvedere ad idonea illuminazione o a rinviare le lavorazioni. Attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria(es. pompe, compressori, etc.) eseguite dagli appaltatori di manutenzione, suscettibili di generare condizioni di esposizione a rumore, dovranno essere valutate in sede di riunione di coordinamento. L’Appaltatore esecutore di manutenzioni ed attività che implicano l’esposizione al rumore, dovrà dotarsi di adeguati DPI. Il personale esposto all’uso di GPL è inoltre esposto al pericolo di ustioni da freddo (fuoriuscite violente provocano un forte raffreddamento e quindi possono provocare ustioni). In caso di situazione meteorologiche avverse, quali ad esempio il forte vento, la grandine, o altri eventi di carattere turbolento, devono essere sospese le lavorazioni all’aperto.
Rischi ambientali. Diverse leggi possono richiedere a un proprietario, occupante o gestore di immobili, attuale o precedente, di indagare e/o bonificare sostanze pericolose o tossiche o rilasci in o da tali immobili. Tali proprietari, occupanti o gestori possono anche essere obbligati a pagare i danni alla proprietà e i costi di indagine e bonifica sostenuti da altri in relazione a tali sostanze. Tali leggi tipicamente impongono responsabilità di bonifica e responsabilità a seconda che il proprietario, l'occupante o l'operatore fosse a conoscenza o avesse causato la presenza delle sostanze. Anche se più di una persona può essere responsabile della contaminazione, ogni persona che rientra nell'ambito di applicazione delle leggi ambientali pertinenti può essere ritenuta responsabile di tutti i costi di bonifica sostenuti. Inoltre, l'Emittente è soggetto a determinati obblighi in materia di emissioni nell'aria, polveri, ceneri e drenaggio. Tutti questi aspetti sono stati regolamentati in sede di screening EIA e di autorizzazione SUAPE. L'inosservanza di tali obblighi può dar luogo a possibili revoche dell'autorizzazione EIA e SUAPE, dell'operatività degli Impianti e a richieste di risarcimento danni.
Rischi ambientali. Alla luce di quanto precedentemente descritto, al transito di mezzi e persone attraverso le aree di Stabilimento e l’area dell’Impianto di Termovalorizzazione, sono quindi associate potenziali situazioni di rischio (e conseguenti norme ed obblighi precauzionali da rispettare) che possono sinteticamente essere descritte come segue: • Interferenza o urto tra mezzi diversi per tipologia e dimensioni; • Interferenza o urto tra mezzi o macchine operatrici; • Interferenza o urto da parte di macchine o mezzi di pedoni in transito o personale a terra; • Interferenza di mezzi e/o persone con macchinari o impianti limitrofi; • Inciampo o scivolamento; • Incendio nelle aree o nei locali di Stabilimento o nelle aree dell’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari.
Rischi ambientali comprendere e quantificare i potenziali rischi ambientali marziani per la futura esplorazione umana e la biosfera terrestre;
Rischi ambientali. 5.1 La locatrice dichiara che nell'immobile oggetto del presente contratto sono state sin ora svolte esclusivamente attivita di immagazzinaggio.
Rischi ambientali. Per questa tipologia di rischio si vuol fare riferimento a parametri quali: • microclima, • ergonomia, • luminosità, • rumore, Tenuto conto che eventuali rischi associati a questi fattori assumono rilievo solo per chi, in un determinato ambiente, presta la sua attività in maniera continuata, per il personale dell’ impresa si possono considerare solo quelli inerenti all’illuminazione. L’illuminazione interna degli edifici è in genere più che sufficiente sia per una normale deambulazione che per le prestazioni lavorative. Salvo rare eccezioni, opportunamente segnalate, non vi sono invece lavorazioni che espongano a inquinanti nell’aria, fibre, rumore. Nei laboratori di ricerca in cui occasionalmente tale circostanza sia possibile, viene data istruzione affinché le attività di pulizia avvengano al di fuori del ciclo routinario ed esclusivamente in presenza del personale tecnico responsabile del laboratorio.
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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: