VARIAZIONE DEL PREZZO Clausole campione

VARIAZIONE DEL PREZZO. La revisione dei prezzi è espressamente esclusa; pertanto, i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Resta inteso che il Fornitore, nel compilare l’offerta, ha tenuto conto del tempo contrattuale occorrente per la consegna e chi i prezzi offerti sono stati ritenuti dal fornitore comunque, ed in ogni caso, remunerativi.
VARIAZIONE DEL PREZZO. Travel United non applicherà alcun adeguamento valutario sulle pratiche individuali già confermate. Fanno eccezione i gruppi per i quali la politica valutaria può essere concordata di volta in volta con il reparto Travel United dedicato. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
VARIAZIONE DEL PREZZO. Il prezzo pubblicato o comunicato nella conferma della prenotazione potrà subire incrementi fino a 20 giorni precedenti la data di partenza e solo per i casi di cui all’art. 8 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita. Ed ai sensi dello stesso articolo, si precisa, che i prezzi non subiranno variazioni per oscillazione del cambio € / JPY se inferiori al 3%. Qualora invece la variazione dovesse essere superiore al 3% l’adeguamento sarà applicato per intero ai soli servizi a terra. In caso di variazioni di prezzi superiori al 10% il turista ha il diritto di recedere dal contratto senza pagamento di penali. Le variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante nonché dei diritti e delle tasse quali quelli di atterraggio, di imbarco o sbarco nei porti ed aeroporti, potranno subire modifiche ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo (Art. 90). Per i costi del carburante, per i voli di linea, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle compagnie aeree.
VARIAZIONE DEL PREZZO. Netsons si riserva il diritto di modificare il servizio e variare le condizioni dell’offerta in qualsiasi momento e senza pre- avviso dandone comunicazione on line tramite il sito web xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx. A tal proposito resta inteso che i contratti conclusi anteriormente all’inserimento delle modifiche o variazioni saranno comunque accettati e rispettati integralmente alle condizioni pattuite. In caso di rinnovo del contratto saranno applicate le nuove condizioni.
VARIAZIONE DEL PREZZO. L’Acquirente non accetterà spedizioni ad un prezzo superiore a quello riportato nel presente ordine. Qualsiasi diminuzione generale dei prezzi annunciata dal Venditore in relazione al tipo di attrezzature e/o di materiali simili alle Merci o ai Servizi descritti nel presente ordine ridurrà automaticamente il prezzo di una percentuale equivalente.
VARIAZIONE DEL PREZZO. Travel United non applicherà alcun adeguamento valutario sulle pratiche individuali già confermate. Fanno eccezione i gruppi per i quali la politica valutaria può essere concordata di volta in volta con il reparto Travel United dedicato. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei Dati personali, di seguito il “Regolamento”, (oltre alle disposizioni compatibili del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e xx.xx.) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati e protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei Dati personali. L’art. 4 n.1 del Regolamento prevede che per “Dato personale” debba intendersi qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (di seguito, “Interessato”).
VARIAZIONE DEL PREZZO. ARTICOLO 16: ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ARTICOLO 17:
VARIAZIONE DEL PREZZO. Gli offerenti non devono variare i prezzi per nessun motivo dopo la scadenza per la presentazione delle offerte e mentre l’offerta è ancora valida.

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  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.