Riscontro Clausole campione

Riscontro. Se per “spese vive dell’Agenzia delle Entrate” codesto professionista intende riferirsi ai tributi catastali, si rimanda a quanto indicato nel Capitolato Tecnico al punto 3 pagina 23 cfr “Si rappresenta che per la Stazione Appaltante vige l’esenzione al pagamento dei tributi catastali e di bollo per la presentazione di pratiche catastali ai sensi dell’art. 91 del Sul disciplinare di gara è riportata la formula di calcolo del Vi, punteggio pesato assegnato ad ogni concorrente. Una volta calcolato il Vi, la graduatoria dei partecipanti sarà stilata in base a tale valore. L’offerente preferibile secondo formula di calcolo: è chi ha il Vi più alto? Come indicato al punto 11”Valutazione delle offerte” del disciplinare di gara, l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali, indicati nella tabella di cui alla lettera ACriterio di aggiudicazione”. Si precisa, pertanto che sarà aggiudicatario il concorrente che otterrà il punteggio maggiore per l’offerta economico/temporale. nel disciplinare, punto 13 SVOLGIMENTO DELLA GARA, c'è scritto "Terminato l’esame della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06, la suddetta commissione farà luogo al sorteggio del 10% (dieci) dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura giuridica, dovranno produrre la documentazione comprovante i requisiti di ammissione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta della stazione appaltante. In una successiva seduta pubblica, la Commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, escludendo
Riscontro. Si riscontra il primo quesito precisando che ai fini della dimostrazione dei requisiti tecnici previsti al punto A.4 del disciplinare di gara è sufficiente che il professionista abbia operato nella redazione di atti di aggiornamento catastale, DOCFA e PREGEO, regolarmente approvate dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente. Per quanto attiene il secondo xxxxxxx, si precisa che qualora codesto concorrente intenda presentare offerta per tutti e tre i lotti, dovrà presentare tre singole offerte, come da disposizioni contenute del disciplinare di gara, con apposizione di marca da bollo su ogni offerta.
Riscontro. Ai fini dell’esecuzione delle prestazioni verrà fornita al professionista incaricato tutta la documentazione in formato cartaceo ed in formato dwg qualora disponibili, come indicato nel capitolato tecnico. la mia richiesta concerne il punto A6 quando si parla di AVCPass, guardando le altre regioni, vi è la nota come qui sotto riportata se è dovuto o meno il contributo, nel vostro disciplinare non è indicato. “A.6 Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo: - per il LOTTO 1 pari a € 0 - per il LOTTO 2 pari a € 0” E’ esente contributo anche per le vostre gare?
Riscontro. E’ ammessa la partecipazione a uno o più lotti. Ciascun operatore potrà aggiudicarsi un solo lotto. Qualora il concorrente risultasse primo in graduatoria di più lotti sarà dichiarato aggiudicatario del lotto prescelto in base all’opzione espressa nella Busta B “Offerta Economico/Temporale” come specificato al punto 10 del Disciplinare.
Riscontro. In caso venissero riscontrate difformità tra le planimetrie fornite e lo stato di fatto, i tecnici incaricati dovranno provvedere ad aggiornare unicamente la situazione catastale e trasmettere al Committente i disegni corretti che serviranno, eventualmente, ad aggiornare la situazione urbanistica. Nell’incarico non è, infatti, ricompreso l’eventuale aggiornamento delle pratiche edilizie. - e' possibile partecipare "solamente" per l'esecuzione di "porzioni di lotti" (in altre parole, eseguire "solamente" alcuni accatastamenti di un lotto)? - e' possibile inviare la documentazione via PEC? - in caso di subappalto, chi firma la pratica catastale? Di chi è la responsabilità (di chi appalta o di chi prende il subappalto)? - e' possibile presentare la domanda per una associazione temporanea ufficiosa (collaboratori mediante "gentlemen's agreement") di professionisti ?
Riscontro. Per quanto concerne l’accessibilità dei luoghi, per alcuni immobili la stessa non è sempre agevole, tuttavia non è preclusa. Per quanto concerne l’individuazione dei confini di proprietà, gli stessi sono definiti per quasi tutti gli immobili, eventuali problemi in tal senso saranno definiti in corso di esecuzione. Volture da presentare, e più precisamente se tutti gli atti di trasferimento degli immobili verso la Vs Agenzia verranno da Voi prodotti o se sarà nostro incarico accertare i passaggi. Operazione che evidentemente incide in maniera pesante sulla determinazione delle tempistiche.
Riscontro. In presenza di atti che attestino la proprietà in capo al Demanio dello Stato, copia degli stessi verrà fornita al tecnico incaricato in modo da effettuare la voltura. In caso di assenza di tali atti il tecnico provvederà all’aggiornamento della situazione catastale con riserva al Demanio dello Stato, proprietà per la quota di 1000/1000 (RIS. 1 – Ditta priva di titolo legale reso pubblico). Essendo il sottoscritto libero professionista singolo, è necessaria la compilazione e la trasmissione dell'allegato IV (dichiarazione sostitutiva soggetti cessati)? Oppure il modulo va modificato se il caso, come per il sottoscritto non ricorre?
Riscontro. L’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 91 c. 3 D.Lgs. 163/06 (pertanto solo l’attività di rilievo) ed all’art. 118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa di riferimento. Per le dichiarazioni inerenti il subappalto, si rimanda alla compilazione dell’allegato II lettera “o”. Per quanto riguarda le verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, si rimanda a quanto espressamente indicato al punto 13 del disciplinare di garaSvolgimento della gara”, fermo restando che in caso di riscorso al subappalto, verranno effettuate le verifiche di legge ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione da parte della Stazione Appaltante. 1. Art. 8 Disciplinare: ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendono presentare offerta devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS (portale autorità anticorruzione). |La registrazione deve essere effettuata da ogni singolo componente un Raggruppamento Temporaneo Costituendo?|
Riscontro. Le AdM di riscontro (qualora presenti), installate anche in punti diversi dai punti di installazione delle AdM principali, sono utilizzate per controllare il funzionamento del sistema di misura e ricostruire o stimare, insieme ad altri elementi (quali statistiche o contatori fiscali), i dati di misura mancanti. Le AdM di riscontro possono avere una classe di precisione diversa dalle Le stesse AdM di riserva possono essere utilizzate dal Gestore a fini di riscontro.

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  • Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1. L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Riposo giornaliero Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, potranno essere concordate modalità di deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003. In attesa della regolamentazione ai sensi del comma precedente e fatte salve le ipotesi già convenute al secondo livello di contrattazione, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive può essere frazionato per le prestazioni lavorative svolte anche nelle seguenti ipotesi: - cambio del turno/fascia; - interventi di ripristino della funzionalità di macchinari, impianti, attrezzature; - manutenzione svolta presso terzi; - attività straordinarie finalizzate alla sicurezza; - allestimenti in fase di avvio di nuove attività, allestimenti e riallestimenti straordinari; - aziende che abbiano un intervallo tra la chiusura e l'apertura del giorno successivo inferiore alle 11 ore; - inventari, bilanci ed adempimenti fiscali ed amministrativi straordinari. In tali ipotesi, al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, le parti convengono che la garanzia di un riposo minimo continuativo di almeno 9 ore rappresenta un'adeguata protezione degli stessi.

  • Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

  • Scavi di sbancamento Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 118 del d.lgs. 81/08 e successivo d.lgs n.106 del 03/08/2009, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo, secondo la prescrizione dei piani operativi di sicurezza. Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che verranno rilevate in contraddittorio dell'appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate per formazione di rilevati, il volume sarà misurato in riporto.

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  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati

  • Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.