Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Riserve. Anche al L’Appaltatore ha la possibilità di fuori dei casi manifestare il proprio circostanziato disaccordo in cui è previsto il procedimento merito alla conduzione dell’Appalto, alle disposizioni impartitegli ed alla contabilità delle opere unicamente mediante puntuali e dettagliate riserve contenenti, in modo chiaro e specifico, la quantificazione delle eventuali somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute e le motivate ed analitiche ragioni di accordo bonariociascuna pretesa. Le riserve devono essere formalizzate a pena di decadenza via PEC o raccomandata a/r entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ne costituisce la causa e, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavoriin ogni caso, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’artdel DM 49/18, devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. 205 e seguenti del D.LgsLe riserve non espressamente confermate sulla contabilità successiva o sul conto finale si intendono abbandonate. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime Le riserve devono essere formulate dall’Appaltatorein modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, le riserve devono contenere a pena di decadenzainammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, anche in senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. In caso di contabilità provvisoria fatto continuativo, ovverosia di avvenimenti il cui perdurare nel tempo ha in sé una carica dannosa suscettibile di essere apprezzata nel tempo, il termine sopra indicato deve considerarsi decorrente dall’inizio del fatto e per qualsiasi pretesanon dalla sua cessazione. In caso di iscrizioni di eventuali riserve, anche il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, esporrà in dipendenza di fatti continuativi o accertabili apposito documento le proprie motivate deduzioni. L’Appaltatore è, in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme caso, tenuto a uniformarsi alle disposizioni del contratto, Responsabile Unico del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato Procedimento e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, del Direttore dell’Esecuzione del Contratto senza poter interrompere, sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, dell’Appalto quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitralelo stesso abbia iscritto.
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Riserve. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti conta- bili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L., non avranno effetto interruttivo o sospen- sivo degli effetti contrattuali. Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha de- terminato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui docu- menti contabili, l’importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all’importo con- trattuale in misura tra il 5 e il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al rag- giungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del contratto possono sempre essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitralec.c.
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Riserve. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010 e del DM 49/2018. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, succes- sivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono es- sere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In partico- lare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al mo- mento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decaden- za, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all’importo con- trattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungi- mento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonariobonario di cui all’art. 240 del medesimo decreto, tutte le controversie relative a ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del contratto possono sempre essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Riserve. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali. Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono es- sere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In partico- lare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al mo- mento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decaden- za, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell’articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all’importo con- trattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungi- mento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonariobonario di cui all’art. 240 del medesimo decreto, tutte le controversie relative a ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del contratto possono sempre essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Riserve. Anche Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di fuori risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei casi lavori redige in cui contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è previsto comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. La decisione in merito alle contestazioni dell’appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all’Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici iscrivere riserva sul registro di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai contabilità. Ai sensi dell’art. 205 111, comma 1 del Codice, nel periodo transitorio e seguenti del D.Lgs. 50/2016 comunque fino alla data di entrata in vigore delle linee guida che individuino le modalità attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di controllo contabile dell’esecuzione dell’intervento, si applicano, ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxxper gli effetti dell'articolo 216, sentito il responsabile del procedimentocomma 17, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi gli articoli da 178 a 202 (scopo e nei termini stabiliti dall’art. 191 forma della contabilità) del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamenteTali disposizioni disciplinano il presente articolo. Ai sensi dell’art.190 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, anche nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla Sport e salute Spa la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Sport e salute dovesse essere tenuta a sborsare. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di contabilità provvisoria cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi pretesalegittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, anche il direttore dei lavori può registrare in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contrattopartita provvisoria sui libretti, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contrattoconseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. L’AppaltatoreIn tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. In base a quanto disposto dall’ art.191 del 5 ottobre 2010, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetton. 207 e s.m.i., resta tuttavia l'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinateil regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto . Le riserve sono iscritte a pena di risoluzione decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del contratto e rivalsa fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di tutti i danni decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che potessero derivare ad ASTRALl'esecutore, ritiene gli siano dovute. L’esame La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimatisuccessive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai Ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.LgsCodice le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. 50/2016L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'importo contrattuale. In caso Ai sensi de comma 2 del precedente art. 205, le domande che fanno valere pretese già oggetto di mancato raggiungimento dell’accordo bonarioriserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitralerisoluzione delle riserve iscritte.
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Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui L’Esecutore è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia sempre tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione del Direttore dei lavoriLavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinateil regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle (Verbale di Consegna, Libretto delle Misure, Registro di Contabilità), successivo all’insorgenza o alla cessazione del contratto e rivalsa di tutti i danni fatto che potessero derivare ad ASTRALha determinato il pregiudizio all’esecutore. L’esame di tali Le riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016ragioni sulle quali esse si fondono. In caso particolare, le riserve devono contenere a pena di mancato raggiungimento dell’accordo bonarioinammissibilità, la controversia precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è decisa dal giudice competenteeffettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. Se l’esecutore firma con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, anche a mezzo PEC le sue riserve, esplicitando le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Tali esplicitazioni, se pervenute a mezzo PEC nei termini prescritti, devono comunque essere riportate dall’esecutore prima delle controdeduzioni del Direttore dei Lavori, nel registro di contabilità sottoscritto in precedenza alla consegna del cantiere (c.d. registro in bianco). L’iscrizione di ulteriori riserve insorte successivamente, devono sempre essere iscritte nel Registro di Contabilità alla presenza del Direttore dei Lavori o/e del RUP, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate. Il foro esclusivamente competente è Direttore dei Lavori, nei successivi 15 giorni, espone nel suddetto Registro le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui l’Esecutore non abbia firmato il foro Registro nel termine di Romacui al comma 5, rimanendo esclusa la competenza arbitraleoppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le riserve nel modo e nel termine sopra indicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento, non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
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Riserve. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documen- ti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali. Ai sensi dell’art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le ri- serve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termi- ne di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o in- crementi rispetto all’importo iscritto. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico delle prestazioni com- porti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di que- st'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario discipli- nati dal medesimo articolo. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonarioac- cordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo decreto, tutte le controversie relative a ai diritti soggettivi sog- gettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del contratto possono sempre essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e tran- sazione nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’art. 191 del D.P.R. 207/2010. La riserva deve essere iscritta ed esplicata immediatamente, a pena di decadenza, anche in caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/o richiamato dal contratto. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRAL. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudo, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve l’importo economico dell’opera dovesse aumentare in misura compresa tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso al procedimento di accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 e seguenti del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Riserve. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento agli artt. 190 e forniture, possono essere previamente risolte mediante transazione ai sensi dell’art191 del Regolamento nonché all’art. 205 e seguenti del D.LgsCodice. 50/2016 e Qualora l’Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicarle nei quindici giorni successivi la firma con riserva degli atti che gli vengono presentati per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.). La mancata esplicazione delle riserve per l’omessa o tardiva iscrizione da parte dell’Appaltatore nel rispetto delle disposizioni del codice civile. Xxxxxx, sentito il responsabile del procedimento, esamina l’eventuale proposta registro di transazione formulata dall’appaltatore ovvero può formulare una proposta contabilità secondo le modalità ed i termini di transazione all’appaltatore, previa audizione dello stesso. Relativamente all’iscrizione di riserve, queste ultime devono essere formulate dall’Appaltatore, ad espressa pena di decadenza, nei modi e nei termini stabiliti dall’artcui all’art. 191 del D.P.R. 207/2010Regolamento, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati. La Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicata immediatamenteesplicata, a pena di decadenza, anche in nel caso di contabilità provvisoria e per provvisoria, così come qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, del presente capitolato speciale Capitolato Speciale di appalto, dell’elenco prezzi e di ogni altro documento od elaborato allegato e/Appalto o richiamato dal contrattodell'Elenco Prezzi Unitari. L’AppaltatoreL'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei lavoriLavori, senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili, ovvero ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori del servizio, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e rivalsa di tutti i danni che potessero derivare ad ASTRALalla Società. L’esame di tali riserve – salvo quanto previsto dal comma successivo – avverrà a lavori ultimati. A seguito degli atti di collaudoQualora, XXXXXX adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell’Appaltatore regolarmente formulate e confermate nei modi sopra citati. Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera dovesse aumentare possa variare in misura compresa tra il 5% ed 5 e il 15% 15 per cento dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento per la definizione delle riserve darà corso contrattuale, si applicano i procedimenti volti al procedimento raggiungimento di un accordo bonario, così come disciplinati dall’art. 205 del Codice. I medesimi procedimenti saranno altresì attivati da parte del responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo delle riserve ancora da definirsi, prima dell’approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione . Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 205, comma 2 del Codice, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati assoggettati a verifica ai sensi dell’art. 205 e seguenti 26 del D.Lgs. 50/2016. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo bonario, la controversia è decisa dal giudice competente. Il foro esclusivamente competente è il foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitraleCodice stesso.
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