Common use of RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Clause in Contracts

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Di Manutenzione Tecnica

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 1415; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Determinazione a Contrarre E Affidamento Del Servizio, Capitolato d'Oneri

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia provinciale competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutivi secondo i termini previsti all’Art. 4 del presente documento; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni solari consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 1413; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Capitolato Descrittivo E Prestazionale

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia provinciale competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutivi secondo i termini previsti nel presente capitolato; • sospensione del servizio per più di 3 (tre) giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 1415; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre 3 volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Servizio Di Trasmissione Dati

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Artnell'Errore. 14L'origine riferimento non è stata trovata.; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nella conclusione del servizio superiore a 10 (dieci) giorni solari consecutivi secondo i ter- mini previsti all’Art. 4 del presente documento; • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Capitolato d'Oneri

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, . 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integrità.

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Samples: Capitolato Descrittivo E Prestazionale

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il Il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce valida causa di risoluzione del contratto, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: • nel caso vengano applicate almeno due penali entro il secondo mese dalla data di stipulazione del contratto; • nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto; • in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi di cui all’art. 7; • nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; • in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali. La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La violazione del Patto d’Integrità, nei casi ivi previsti, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art, 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. 14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi contenuti nel Patto d’Integritàviene comunicata con posta elettronica certificata.

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Samples: Fornitura Di Beni E Servizi