Common use of RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO Clause in Contracts

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Accordo Quadro

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il diritto Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% forza maggiore; c) cessione del valore dello stessocontratto; d) subappalto non autorizzato; e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato; f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; g) frode nell’esecuzione della prestazione; h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio entro 10 giorni dalla consegna; i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Udine; j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall’art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA”. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore. La Stazione appaltante ha inoltre diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionedi recedere unilateralmente dal Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoin tutto o in parte, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c.mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto giusta causa o nei casi di lavororeiterati inadempimenti della stessa Xxxxx, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentoanche se non gravi. In ogni casocaso di recesso, l'Amministrazione si applica quanto previsto dall’art. 13 (Recesso) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA” e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.LgsContratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. n. 50/20161671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta Contratto. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il contratto presente Accordo nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il presente atto, ovvero nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi supera il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 2. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivaparticolare, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionel’Amministrazione regionale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per consentire l’adempimento, potrà può risolvere di diritto il presente contratto Accordo ai sensi dell’’artdell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che . per i seguenti casi: a. : • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui dell’Amministrazione regionale; • inadempienze relativamente agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalla copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, relativi al divieto di cessione del contratto e di cessione del credito, ; • di arbitraria sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentopagamento ai sensi dell'art. In ogni caso3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, l'Amministrazione potrà recedere n. 136 e s.m.i.; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa; • qualora la violazione di obblighi attinenti al presente Accordo Quadro configuri un illecito penalmente perseguibile. 3. Il recesso, ha effetto dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgsgiorno in cui viene comunicato all’Impresa con lettera raccomandata a.r., indipendentemente dallo stato di attuazione dell'Accordo Quadro stesso. 4. n. 50/2016Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale. 5. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta dell'Accordo, l’Amministrazione regionale ha facoltà di incamerare la documentazione tecnica e i dati necessari al fine cauzione definitiva, nonché di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoprocedere all’esecuzione dei lavori in danno dell’Impresa. L'Amministrazione In quest'ultimo caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto sottoscrivono l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. 6. Resta impregiudicato il diritto per l'Amministrazione regionale al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, nel caso in cui la risoluzione del presente Accordo Quadro comporti, nel caso di nuovo Accordo Quadro, un onere finanziario superiore per la stessa Amministrazione . 7. L'Amministrazione si riserva altresì riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltreinteresse, in qualsiasi momento dell'esecuzione dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore all'Impresa con lettera raccomandata a.r.. . In tal caso l'Amministrazione sarà regionale è tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autoritàdalla Direzione dell’esecuzione; - delle spese sostenute dall’appaltatoredall’Impresa; - di un decimo dell’importo dei lavori degli interventi non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 8. Dalla data In caso di comunicazione risoluzione del recessocontratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 9. L’Impresa rinuncia, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattualiora per allora, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazionea qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione 1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi: a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa; i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; 2. La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. L’Università si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 1010 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. In tal caso l’Amministrazione l’Università avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di La risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, n. 136 per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l’appaltatore si impegnerà impegna, a fornire all'Amministrazione all’Università tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoprobatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata . 3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, l’Università provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Appalto Per La Gestione Dei Servizi

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i casi stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto, anche nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavoridel servizio; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal dall'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016163/06. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. . In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori del servizio non eseguiti eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

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Samples: Service Agreement

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 1. l'Appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1; 2. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016; 3. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 4. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; 5. impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; 6. applicazione di n. 5 penali in un trimestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali; 7. mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 8. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato X.Xxx. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; 9. mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa; 10. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di cui all’art 22. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredel Contraente. In tal caso l’Amministrazione l’Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredel Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dall’Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l’Appaltatore si impegnerà impegna a fornire all'Amministrazione all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. L’Ente ha diritto di provvedere direttamente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o tramite terzi all'esecuzione dello stessoil recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Ente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato Gara europea a procedura aperta, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoriservizi oggetto dell’Appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Appalto Per Servizi Ict

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione Oltre a quanto previsto in generale dal d.lgs. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi: 1. l'Appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'Appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1; 2. grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs. 50/2016; 3. provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 4. grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; 5. impiego di personale non qualificato e/o non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; 6. applicazione di n. 5 penali in un trimestre per inadempienze riguardo gli obblighi contrattuali; 7. mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente; 8. mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato X.Xxx. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; 9. mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa; 10. mancato rispetto degli obblighi di riservatezza, di cui all’art 22. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredel Contraente. In tal caso l’Amministrazione l’Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, definitiva nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredel Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti dall’Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l’Appaltatore si impegnerà impegna a fornire all'Amministrazione all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. L’Ente ha diritto di provvedere direttamente recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o tramite terzi all'esecuzione dello stessoil recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Ente. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoriservizi oggetto dell’Appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Un Sistema Informativo

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi: a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle forniture richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa; i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 1010 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. In tal caso l’Amministrazione la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di La risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, n. 136 per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l’appaltatore si impegnerà impegna, a fornire all'Amministrazione alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoprobatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. L'Amministrazione si riserva Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, la facoltà di Stazione Appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi offerta. Il presente affidamento è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di pubblico interesse ecui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, inoltren. 252. In tal caso, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'artsarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. 1464Ove possibile, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivile penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità” della Regione Veneto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al pagamento: - subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle sole prestazioni eseguite penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto destinate all’attuazione di recessomisure incrementali della sicurezza dell’intervento, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte secondo le prestazioni contrattuali, assicurando indicazioni che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazionesaranno impartite dalla Prefettura.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il diritto Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% forza maggiore; c) cessione del valore dello stessocontratto; d) subappalto non autorizzato; e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato; f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; g) frode nell’esecuzione della prestazione; h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio; i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Siracusa; j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall’art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA”. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore. La Stazione appaltante ha inoltre diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionedi recedere unilateralmente dal Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoin tutto o in parte, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c.mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare alla Ditta, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto giusta causa o nei casi di lavororeiterati inadempimenti della stessa Xxxxx, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentoanche se non gravi. In ogni casocaso di recesso, l'Amministrazione si applica quanto previsto dall’art. 13 (Recesso) delle “Condizioni generali di contratto . – Documenti MEPA” e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.LgsContratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. n. 50/20161671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta Contratto. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Servizi Di Vigilanza

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il diritto Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% forza maggiore; c) cessione del valore dello stessocontratto; d) subappalto non autorizzato; e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato; f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; g) frode nell’esecuzione della prestazione; h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio entro 10 giorni dalla consegna; i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Udine; j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall’art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MePA”. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore. La Stazione appaltante ha inoltre diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionedi recedere unilateralmente dal Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoin tutto o in parte, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c.mediante comunicazione scritta da inviare alla Ditta, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto giusta causa o nei casi di lavororeiterati inadempimenti della stessa Xxxxx, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentoanche se non gravi. In ogni casocaso di recesso, l'Amministrazione si applica quanto previsto dall’art. 13 (Recesso) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MePA” e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.LgsContratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. n. 50/20161671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta Contratto. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Contract for Security Services

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto 1. Fatte salve le ipotesi di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del valore dello stessod.lgs. 50/2016, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto, ai sensi dell’’artdell'art. 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r.comunicare all’Aggiudicataria, oltre che per i mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi: a. a) revoca all’Impresa dell’autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza nei territori delle Province oggetto dell’appalto; b) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara; c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; e) mancata completa reintegrazione delle cauzioni della cauzione definitiva, eventualmente escusse escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazionedella Stazione Appaltante; b. nei casi f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; h) la mancanza dei requisiti minimi prescritti nel capitolato speciale d’appalto, parte tecnica quali i sistemi di radio veicolare e di localizzazione satellitare di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto devono essere dotati tutti i veicoli e i mezzi di servizio, ai sensi degli artt. 3 e 4 del capitolato, parte tecnica; i) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, copertura assicurativad’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere previsti dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgscitato d.lgs. n. 50/2016. In caso 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta categoria, nazionali e regionali, anche dopo la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.loro scadenza fino alla loro sostituzione;

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Samples: Servizio Di Vigilanza

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi: a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall’esistenza di controversie con la Stazione Appaltante; c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all’incasso; d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante; e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all’Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa; i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza; La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l’Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. L’Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 1010 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. In tal caso l’Amministrazione l’Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatoredell’Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di La risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010non esime l’Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, n. 136 per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016connesse. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore l’appaltatore si impegnerà impegna, a fornire all'Amministrazione all’Ente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoprobatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, l’Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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Samples: Contract for Supply and Installation of Rfid Anti Theft Gates

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto Fatte salve le ipotesi di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del valore dello stessoD.Lgs. n. 50/2016, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il presente contratto Contratto ai sensi dell’’artdell’art. 1456 c.c.del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (diecia) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell’Amministrazionedell’Operatore Economico delle forniture oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; b. nei casi c) cessione del contratto; d) subappalto non autorizzato; e) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; f) frode nell’esecuzione della prestazione; g) mancato rispetto della normativa antimafia di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'artal D. Lgs. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/20106.9.2011, n. 136 159 (Codice delle leggi antimafia e s.m.i.delle misure di prevenzione, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; h) qualsivoglia altra causa che comporti la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno perdita dei requisiti morali richiesti dal di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall’art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA”. La Stazione appaltante ha inoltre diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare all’Operatore Economico, nei casi di giusta causa o nei casi di reiterati inadempimenti dello stesso Operatore Economico, anche se non gravi. In caso di risoluzione recesso, si applica quanto previsto dall’art. 13 (Recesso) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA” e dall’art. 109 del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoD.Lgs. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto 50/2016. La Stazione appaltante potrà recedere per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere qualsiasi motivo dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltreContratto, in qualsiasi momento dell'esecuzione tutto o in parte, avvalendosi delle della facoltà concesse dal consentita dall’art. 1671 del Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464civile, con un preavviso di almeno 15 (quindici) 30 giorni naturali e consecutivisolari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recessoall’Operatore Economico aggiudicatario per iscritto, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - mantenendo indenne lo stesso Operatore Economico delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto sostenute, delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione rese e del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazionemancato guadagno.

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Samples: Fornitura Di Materiale Per La Realizzazione Di Un if Distributor

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva il diritto Fatte salve le ipotesi di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 108 del valore dello stessod.lgs. 50/2016, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, XXX potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare al Contraente, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi: a) grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, secondo quanto previsto nel presente Capitolato. b) cessazione o sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall’esistenza di controversie con Sapienza Università di Roma; c) cessione - comma 9bis - della Legge13/08/2010totale o parziale, n. 136 e s.m.i.diretta o indiretta – del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltreconferimento, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi modo e forma, di procure all’incasso; d) mancato rispetto della normativa antimafia e delle facoltà concesse dal Codice Civile ed altre disposizioni normative vigenti in particolare dall'art. 1464materia; e) qualsivoglia altra causa che comporti, con preavviso in capo al Contraente, la perdita dei requisiti di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recessoordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come attestate definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; f) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal verbale citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione; g) mancato rispetto degli obblighi di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 riservatezza. XXX ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguited.lgs. 50/2016. L’eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di comunicazione efficacia della risoluzione o del recesso, l'aggiudicataria dovrà il Contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazionealcuno a SUE. XXX ha il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso, XXX avrà anche la facoltà di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto non esime il Contraente dal risarcimento dei danni subiti da SUE, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto il Contraente si impegna a fornire al Centro tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi resi prima del perfezionarsi della risoluzione contrattuale.

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Samples: Request for Quotation

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. 1. L’Amministrazione regionale si riserva il diritto diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere unilateralmente il contratto presente Accordo nel caso di inottemperanza da parte dell'Impresa degli obblighi assunti con il presente atto, ovvero nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi supera il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. 2. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitivaparticolare, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionel’Amministrazione regionale, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per consentire l’adempimento, potrà può risolvere di diritto il presente contratto Accordo ai sensi dell’’artdell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che . per i seguenti casi: a. : • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui dell’Amministrazione regionale; • inadempienze relativamente agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dalla copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, relativi al divieto di cessione del contratto e di cessione del credito, ; • di arbitraria sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentopagamento ai sensi dell'art. In ogni caso3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto n. 136 e s.m.i.; • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi dell’articolo 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016; • qualora la violazione di obblighi attinenti al presente Accordo Quadro configuri un illecito penalmente perseguibile. 3. Il recesso, ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’Impresa con lettera raccomandata a.r., indipendentemente dallo stato di attuazione dell'Accordo Quadro stesso. 4. Dalla data di comunicazione del recesso, l'Impresa deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione regionale. 5. In caso di risoluzione dell'Accordo, l’Amministrazione regionale ha facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione dei lavori in danno dell’Impresa. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 110 del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stessoD.Lgs. L'Amministrazione 50/2016 , l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto sottoscrivono l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. 6. Resta impregiudicato il diritto per l'Amministrazione regionale al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, nel caso in cui la risoluzione del presente Accordo Quadro comporti, nel caso di nuovo Accordo Quadro, un onere finanziario superiore per la stessa Amministrazione . 7. L'Amministrazione si riserva altresì riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto presente Accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltreinteresse, in qualsiasi momento dell'esecuzione dell'esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore all'Impresa con lettera raccomandata a.r.. . In tal caso l'Amministrazione sarà regionale è tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autoritàdalla Direzione dei Lavori; - delle spese sostenute dall’appaltatoredall’Impresa; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 8. Dalla data In caso di comunicazione risoluzione del recessocontratto l'Appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione regionale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 9. L’Impresa rinuncia, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattualiora per allora, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazionea qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

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Samples: Accordo Quadro

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO. L’Amministrazione si riserva Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il diritto Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; b) arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% forza maggiore; c) cessione del valore dello stessocontratto; d) subappalto non autorizzato; e) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini previsti dal presente Capitolato; f) fallimento, ovvero altra procedura concorsuale a carico dell’appaltatore; g) frode nell’esecuzione della prestazione; h) mancata presa in consegna del servizio da parte della Ditta o mancato inizio del servizio; i) revoca della licenza prefettizia a svolgere il servizio di vigilanza nel territorio della provincia di Trieste; j) mancato rispetto della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e delle altre disposizioni normative vigenti in materia; k) qualsivoglia altra causa che comporti la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; La Stazione appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, anche nei casi previsti dall’art. 12 (Clausola risolutiva espressa) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA”. In caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione risoluzione del contratto, la Stazione appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il risarcimento del danno ulteriore. La Stazione appaltante ha inoltre diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazionedi recedere unilateralmente dal Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimentoin tutto o in parte, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c.mediante comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata da inviare alla Ditta, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto giusta causa o nei casi di lavororeiterati inadempimenti della stessa Xxxxx, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamentoanche se non gravi. In ogni casocaso di recesso, l'Amministrazione si applica quanto previsto dall’art. 13 (Recesso) delle “Condizioni generali di contratto – Documenti MEPA” e dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.LgsContratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. n. 50/20161671 del codice civile, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria per iscritto, mantenendo indenne la stessa Ditta delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. La dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso, deve essere inviata alla Ditta formalmente via PEC. In caso di risoluzione o di recesso dal contratto, la Ditta è comunque tenuta a porre in essere ogni attività necessaria ed a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché sia garantita la continuità nella prestazione dei servizi di vigilanza oggetto del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta Contratto. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'Amministrazione si riserva la facoltà di Stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadropartecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavoridel servizio oggetto dell’appalto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento: - delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità; - delle spese sostenute dall’appaltatore; - di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazioneofferta.

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