SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento del Fondo per la Formazione Professionale delle Piccola Industria e dell’Artigianato, o comunque di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.lgv 4 dicembre 1997 n. 460
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale delle Piccole Medie Industrie (E.P.M.I.) o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.Lgvo 4 dicembre 1997 n. 460.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento di EBINTER o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBINTER ad altra Associazione con finalità analoghe.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento dell'Ente Bilaterale Contrattuale Nazionale delle Aziende Artigiane (di seguito denominato E.B.A.A.) o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, alla Croce Rossa Italiana, ai sensi del D.Lgvo 4 dicembre 1997 n. 460.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. Per lo scioglimento dell'Ente come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento dell'Ente o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento dell’E.B.E.R. o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, la Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di tre liquidatori designati rispettivamente, uno dalle OO.AA. e uno dalle XX.XX. e uno scelto di comune accordo. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori da parte della Assemblea, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna. La Assemblea determinerà, all’atto della messa in liquidazione dell’Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l’operato.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento dell’Ente bilaterale nazionale o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell’Ente bilaterale nazionale.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. Lo scioglimento del Fondo, come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento di EBINTER o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione, anche parziale, ai soci, sarà devoluto dai liquidatori, per la reC.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi 234 alizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono gli scopi di EBINTER ad altra associazione con finalità analoghe.
SCIOGLIMENTO - CESSAZIONE. In caso di scioglimento dell’Ente Bilaterale o, comunque, di una sua cessa- zione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dall’Assemblea, escluso in ogni caso qualsiasi rim- borso ai Soci, Associati ed Iscritti. Esaminato lo schema di Statuto e di Regolamento di un Ente Bilaterale si rileva che, dagli effetti dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) tale Ente è inquadrabile in quelli “non commerciali” di cui agli artt. 19 e seguenti del DPR n. 598 del 29 settembre 1973. Il reddito di tali Enti è formato dai redditi fondiari (terreni e fabbricati), da quelli di capitale o derivanti dall’esercizio anche occasionale di attività com- merciali, ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione. Le somme versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito imponibile degli Enti di cui si tratta, ad eccezione delle somme corri- sposte per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell’esercizio di attività commerciali: da tali prestazioni si escludono quelle effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali e previdenziali, promuovere corsi di formazione e riqualificazione professionale. L’insieme di queste finalità istituzionali non può assolutamente qualificarsi come attività commerciale nel quadro dell’art. 2195 del Codice Civile. Nel caso in cui l’Ente dovesse svolgere, anche occasionalmente, attività commerciale, l’imposta sarebbe applicata soltanto per questa sulla base dei ricavi e dei costi risultanti da apposita contabilità separata. Con la circolare ministeriale n. 21/RT del 12 aprile 1975 il Ministero delle Finanze ha precisato che gli obblighi contabili ricorrono soltanto per le atti- vità da cui derivano redditi di impresa; in assenza di tali redditi e di altri (fondiari, di capitale, etc.) o del possesso dei redditi esenti o soggetti a rite- nuta alla fonte a titolo di imposta, non ricorre l’obbligo della dichiarazione. In questo quadro il DPR n. 60 del 28 marzo 1975 stabilisce che la ritenuta d’imposta sugli interessi da depositi bancari viene considerata non di accon- to, ma a titolo definitivo (e quindi da non dichiarare, così come è disposto per le persone fisiche).