Segretariato. 1. È istituito un segretariato.
2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:
a) organizzare le riunioni della Conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornire loro i servizi richiesti;
b) prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;
c) assicurare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;
d) preparare e trasmettere alle parti rapporti periodici basati sulle informazioni ricevute a norma dell'articolo 15 e altre informazioni disponibili;
e) stipulare, sotto la supervisione generale della Conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;
f) svolgere le altre funzioni previste dalla presente conven- zione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla Conferenza delle parti.
3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la Conferenza delle parti non decida, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare tali funzioni ad altra o altre organizzazioni internazionali.
Segretariato. Il Segretariato dell’OMC espleta i compiti di segretariato per il presente Accordo.
Segretariato. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa svolge le seguenti funzioni di segretariato:
a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
b) trasmissione alle Parti dei rapporti e delle altre informazioni ricevute in virtù della presente convenzione;
c) qualsiasi altra funzione stabilita dalle Parti.
Segretariato. 1. Si costituisce un Segretariato dell’OMC (in appresso denominato il «Segreta- riato») diretto da un Direttore generale.
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.
4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carat- tere esclusivamente internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra autorità esterna all’OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazio- nali. I Membri dell’OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.
Segretariato. 1 È istituito un Segretariato.
2 Il Segretariato ha le seguenti funzioni:
a. organizzare le riunioni della Conferenza delle Parti e dei suoi organi ausilia- ri e procurare i servizi all’uopo richiesti;
b. agevolare, su richiesta, l’assistenza alle Parti, in particolare quelle in via di sviluppo o economicamente in transizione, ai fini dell’attuazione della pre- sente Convenzione;
c. espletare il necessario coordinamento con i Segretariati di altri organismi internazionali competenti;
d. concludere, sotto la supervisione generale della Conferenza delle Parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano necessari all’efficace adempi- mento delle proprie funzioni;
e. eseguire le altre funzioni conferite al Segretariato dalla presente Convenzio- ne, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla Conferenza delle Parti.
3 Ai fini della presente Convenzione, le funzioni del Segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell’UNEP e del direttore gene- rale della FAO, in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla Conferenza delle Parti.
4 A maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti può decidere di affidare le funzioni del Segretariato a una o più organizzazioni in- ternazionali competenti, qualora ritenga che il Segretariato non adempie debita- mente il proprio incarico.
Segretariato. 1. Il segretariato istituito dall'articolo 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo.
2. L'articolo 24, paragrafo 1 della convenzione relativo alle funzioni del segretariato si applica, mutatis mutandis, al presente protocollo.
3. Il costo dei servizi del segretariato ai fini del presente protocollo, qualora distinto dagli altri, è a carico delle parti del protocollo. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del presente protocollo stabilisce nella prima riunione le norme di bilancio necessarie a tal fine.
Segretariato. 1. La parte che ospita la riunione del comitato speciale svolge la funzione di segretariato del comitato speciale ("segretariato").
2. Quando la riunione si svolge per via elettronica, la parte che detiene la presidenza svolge la funzione di segretariato.
Segretariato. 7.1 Il Segretariato ha, in particolare, le seguenti mansioni:
a) redazione dei verbali delle riunioni della C.P.F e invio di copia delle risoluzioni a tutti i membri;
b) redazione di tutta la corrispondenza relativa all’attività della C.P.F;
c) invio delle convocazioni della C.P.F, in accordo con il Presidente;
d) tenuta della contabilità della CPF con la presentazione dei conti d’esercizio e del bilancio della C.P.F alla fine di ogni anno, allegando il rapporto di revisione di un ente esterno neutro, nominato dalla Commissione;
e) incasso dei contributi di solidarietà, previsti dall’art. 6 del CCL, nonché delle eventuali multe, di cui all’art. 3.2 del CCL e dell’art. 8 del presente regolamento;
Segretariato. La Conferenza delle Alpi può deliberare per consenso l’istituzione di un Segretariato Permanente.
Segretariato. 1 ARTISET gestisce un segretariato competente per le attività operative.