Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera 1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008). 3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008. 4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili). 1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008. 2. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto. 4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L'Impresa XXX, prima dell’inizio dei lavori, depositerà presso la stazione appaltante:
a) il documento di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto valutazione dei rischi di appalto (art. 100, c. 2 cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga coordinamento di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso9 aprile 2008 n. 81 e successive modifica- zioni, i datori che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del proget- to esecutivo, con l’intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifi- che o adeguamento dei prezzi contrattuali.
c) un proprio piano operativo di lavoro delle imprese esecutrici sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008alla precedente lettera b).
2. Il piano di cui al precedente punto sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del presente pre- sente contratto d'appaltod’appalto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente re- cepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve L'Impresa XXX dovrà fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicu- rezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garanti- scono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di con- trollare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di imparti- re le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione risoluzio- ne del contratto in suo danno, ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016.
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Samples: Contract for Public Works
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L'Impresa deposita presso la Stazione Appaltante il docu- mento di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto valutazione dei rischi di appalto (art. 100cui all'articolo 17, c. 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore9 aprile 2008 n. 81, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa redatto secondo le prescrizione di risoluzione cui all'articolo 28 del contrattomedesimo Decreto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte si- curezza saranno disposti dal committente in caso di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 applicazione del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso9 aprile 2008 n. 81 e dall’Impresa in caso di non applicabilità del suddetto Decreto e gli stessi saranno redatti comunque prima della consegna dei la- vori e, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100nella seconda ipotesi, c. 3 entro il termine comunicato dal committente, mediante il Responsabile del D.Lgs. 81/2008)Procedimento.
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo Nell’ipotesi in cui i singoli interventi non rientrino nel campo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) applica- zione del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria9 aprile 2008 n. 81, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di l’Impresa dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque comun- que prima dell'inizio dei lavori, il piano Piano di sicurezza sostitutivo e Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza (PSS), integrato con gli elementi del piano operativo di sicurezza avente i (POS), nel rispetto delle forme e contenuti minimi stabiliti previsti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/2008)9 aprile 2008 n. 81. L’Amministrazione appaltante fornirà solo per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di Coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d’opera in relazione all’evoluzione dei lavori. La Stazione Appaltante provvederà altresì a redi- xxxx il D.U.V.R.I. qualora sussistano, in relazione alla specificità degli inter- venti, i presupposti di cui all’art.100 all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
281/2008 e s.m.i. Il piano di cui al precedente punto forma Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e, saran- no depositati agli atti del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contrattoComune e messi a disposizione delle Autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo nei cantieri.
4. L'appaltatore L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, Direttore dei Lavori o al direttore dei lavoriCoordinatore per la Sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione indicatado- cumentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicu- rezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantisco- no la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controlla- re il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione risoluzio- ne del contratto in suo danno, ai sensi del Codice dei contratti.
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Samples: Accordo Quadro
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente 1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di salute durante dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
2. L’Affidatario deposita presso la progettazione dell’operaStazione Appaltante prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo:
1. Il a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto (se previsto) di appalto (art. 100, c. 2 cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008)n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera a del D.Lgs. Le gravi o ripetute violazioni n. 81/2008 e s.m.i.;
d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei piani stessi da parte dell'appaltatorelavoratori effettuate all'INPS, comunque accertateINAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del contratto.
2D.Lgs. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100quando previsto, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel ovvero il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100sostitutivo, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige nonché il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014presente articolo, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicatariacomma 2, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutricilettera b, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’affidatario deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore coordinatore per l'esecuzione dei lavori, lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, di cui al comma 2 ogni volta che mutino mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato X.Xxx. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi di sicurezza da parte dell'appaltatoredell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la sua formale costituzione in moramora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia piano di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’operacoordinamento di cui all'articolo 97, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, a corredo del progetto definitivo come approvato dalla Stazione appaltante, del quale assume ogni onere e obbligo. Inoltre egli dovrà presentare, entro un termine congruo prima dell’inizio dei lavori:
1. Il a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante di cui all’articolo 100 del contratto decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) un proprio piano operativo di appalto (art. 100sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, c. 2 quale piano complementare di dettaglio del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto comma 1 forma parte integrante del presente contratto; formeranno altresì parte integrante del presente contratto d'appaltole eventuali proposte integrative di cui al comma 1, lettera b) nonché, man mano che sono presentati, prima dell’inizio dei lavori ai quali è riferito, il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c).
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero oppure i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
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Samples: Contratto Di Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L'Impresa , ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto valutazione dei rischi di appalto (art. 100, c. 2 cui all'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni 9 a- prile 2008 n. 81;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei piani stessi da parte dell'appaltatorelavori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa quale piano complementare di risoluzione dettaglio del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga coordinamento di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (artcui al successivo capoverso. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (artcui all’art. 100, c. 3 100 del D.Lgs. 81/2008).
39 aprile 2008 n. 81 predisposto dal Geom. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo Marco D’Amico in data giugno 2013, del quale l’Impresa, aven- done sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato redigerne eventuali integrazioni ai sensi di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato legge e in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) ottemperanza all’art.12 del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto forma capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.d’appalto pur non es- sendo allo stesso allegati . MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev. n° 07 del 06/2012 Pagina 29 di 40
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L'Impresa deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi pro- cessi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Si- curezza in fase di Esecuzione, e l’Impresa, anche attraverso il proprio diret- tore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, ga- rantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di im- partire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa pre- via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa ......................... come sopra costituita ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono es- sere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività: ................................................. .............................................. MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev. n° 07 del 06/2012 Pagina 30 di 40 Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibil- mente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazio- ne dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il su- bappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso. La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon- traenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale cia- scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pa-gamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro, comprova dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010.
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia.
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva, riferito all’impresa subap- paltatrice, emesso da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile Genovese. MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev. n° 07 del 06/2012 Pagina 31 di 40
e) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subap- paltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Geno- va, ritirabile presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto de- corrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo infe- riore al 2% (duepercento) dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferio- ri a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il su- bappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giu- stificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovve- ro della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regola- xxxx. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della docu- mentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare pro- roghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico Rev. n° 07 del 06/2012 Pagina 32 di 40
3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di cia- scun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietan-zate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pa- gamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del con- tratto qualora sia integrata una delle cause previste dall’articolo 14 del pre- sente contratto. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. (in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
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Samples: Contratto d'Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di sicurezza e coordinamento è parte integrante valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del contratto di appalto (art. 100decreto legi- slativo 9 aprile 2008, c. 2 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga coordinamento di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008). In , del quale assume ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici onere e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio cantiere e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio nell'ese- cuzione dei lavori, il quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza sicu- rezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto forma comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante inte- grante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino mu- tino le condizioni del cantiere ovvero oppure i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto con- tratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai su- bappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». Art.21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in rela- zione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legi- slativo, in materia antimafia.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali L'appaltatore deve depositare presso la Committente:
a) il committente o responsabile Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la documentazione prevista dall’allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori ha nominato ;
b) il coordinatore in materia Piano di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100Lavoro che, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi una volta ricevuta approvazione scritta da parte dell'appaltatoredella Committente, comunque accertatedel Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione l’appaltatore stesso dovrà poi presentare all’ASL territorialmente competente secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma del contratto.Progetto Esecutivo;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobilic) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio nell'esecuzione dei lavori, il quale piano complementare di sicurezza sostitutivo dettaglio e piano operativo nel rispetto del Piano di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008Sicurezza e Coordinamento (PSC) consegnato dalla Committente; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato Il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008alla lettera a), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al alla precedente punto forma lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto , e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4medesimo. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, di esecuzione (CSE) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Contratto d'Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, si impegana a depositare se richiesto, salvo quanto obbligatorio per legge, presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di sicurezza commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e coordinamento è parte integrante s.m.i.;
c) DURC;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto di appalto (art. 100collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.applicato ai lavoratori dipendenti;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamentosicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
3. L’impresa aggiudicataria redige h) il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgsdi cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008; si dispone : documento che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato datore di cui lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014singolo cantiere interessato, emanato in applicazione ai sensi dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili17 comma 1, lett. a) del D.LgsDLgs 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;
2. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con Il DUVRI ed il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Contract for Works
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di sicurezza commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e coordinamento è parte integrante s.m.i.;
c) DURC;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto di appalto (art. 100collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.applicato ai lavoratori dipendenti;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni casonessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi cui contenuti sono tenuti ad attuare quanto previsto nel riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.formale
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Samples: Contract for Construction Works
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente 1. L’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente, nonché a far osservare ad eventuali subappaltatori o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., quelle di salute durante dettaglio contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (eventuale) e nei Piani Operativi di Sicurezza.
2. L’Affidatario deposita presso la progettazione dell’operaStazione Appaltante entro e non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:
1. Il a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008)n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere ed obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza o di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
c) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.90 comma 9 lettera a del D.Lgs. Le gravi o ripetute violazioni n. 81/2008 e s.m.i.;
d) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei piani stessi da parte dell'appaltatorelavoratori effettuate all'INPS, comunque accertateINAIL ed alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione applicato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'art.90 - comma 9 lettera b - del contratto.
2D.Lgs. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al n. 81/2008 e s.m.i.. Il piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100quando previsto, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel ovvero il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100sostitutivo, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige nonché il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014presente articolo, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicatariacomma 2, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutricilettera b, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’affidatario deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore coordinatore per l'esecuzione dei lavori, lavori gli aggiornamenti alla documentazione indicata, di cui al comma 2 ogni volta che mutino mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e di un coordinamento con quanto previsto all'art.105, comma 17, del citato X.Xxx. n. 50/2016, l'affidatario, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di coordinamento della Società, si impegna a raccogliere, a propria volta, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.
5. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.
6. L'affidatario si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di rispetto dei diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi di sicurezza da parte dell'appaltatoredell'affidatario, o subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la sua formale costituzione in moramora dell'affidatario, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Construction Contract
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di sicurezza commercio
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e coordinamento è parte integrante s.m.i.;
c) DURC
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contrattoDLgs 81/2008 e s.m.i.
2e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansio- ni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione re- lativa al coordinatore per l’esecuzione contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappre- sentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008)nessun caso le even- tuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. L’impresa aggiudicataria redige h) il piano operativo di sicurezza avente di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i cui contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato sono riportati nell’Allegato XV al D.Lgs. del DLgs 81/2008; si dispone che nei casi in cui non è previsto il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobiliPSC:
i) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i cui contenuti minimi stabiliti dal sono indicati al punto 3 3.1.1. dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008DLgs 81/2008 e s.m.i.;
1 1 La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia posi- tiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); si dispone qualora la co- municazione in via telematica sia negativa (nel senso che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato indichi la sussistenza di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili)non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con co- municazione scritta, entro 15 giorni.
1. Qualora ne ricorra 2 2 La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la necessità (comma 5prefettura non siano operanti, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), ovvero quando il committente nomina in corso certificato rilasciato dalla Camera di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008commercio sia privo della dicitura antimafia.
2. Il piano di cui al precedente punto forma sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, lavori (ovvero al coordinatore per la sicu- rezza) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione costituzio- ne in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali 1. L'Impresa ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il committente o responsabile documento di valutazione dei lavori ha nominato il coordinatore in materia rischi di cui all'articolo 18 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante dettaglio del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga coordinamento di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (artcui al successivo capoverso. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 all’art. 100 del D.LgsDecreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dall’Xxx. 81/2008Xxxx Xxxxxxxxxxx nel Luglio 2017, del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 41 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto forma capoverso e il piano operativo di sicurezza depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appaltod’appalto pur non essendo allo stesso allegati.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L'Impresa deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore sicurezza in fase d'esecuzionedi esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavorinonché Direttore Lavori, gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Articolo 17.
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Samples: Contratto d'Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di sicurezza commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e coordinamento è parte integrante s.m.i.;
c) DURC;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto di appalto (art. 100collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.applicato ai lavoratori dipendenti;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni casonessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i datori cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008; nei casi in cui non è previsto il PSC:
i) il piano di lavoro delle imprese esecutrici sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008 e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel s.m.i.;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appalto.del
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Contract for Works
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri 1. L'Impresa , come sopra costituita e nell’anzidetta qualità, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizioni di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per i quali il committente o responsabile quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori ha nominato il coordinatore in materia lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’operacoordinamento di cui al successivo capoverso;
1. Il c) un piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante sostitutivo del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga qualora il singolo cantiere non ricada nell’ambito di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 applicazione del D.Lgs. 81/2008)81/2008 e s.m. In ed i.. La stazione appaltante ha messo a disposizione il D.U.V.R.I., del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici onere e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel obbligo; La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (artcui all’art. 100, c. 3 100 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo 9 aprile 2008 n. 81 per gli interventi rientranti nell’ambito di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri . e i., predisposto dal …………… in data , del quale l’Impresa, avendone sottoscritto per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Tale piano sarà adeguato in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori, il piano . Quest’ultima ha facoltà altresì di sicurezza sostitutivo redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008come prescritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, il D.U.V.R.I., il piano sostitutivo di sicurezza e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto forma alla lettera b), formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appaltod’appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, direttore dei lavori o al direttore dei lavoricoordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati. L’Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Samples: Contratto Applicativo
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a. iscrizione alla camera di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto commercio;
b. il Documento di appalto (artValutazione dei Rischi – DVR, di cui all’art. 10017, c. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/200881/2008 e s.m.i.;
c. DURC;
d. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
e. nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
f. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli e- stremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertateall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, previa formale costituzione in mora dell'interessatononché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, costituiscono causa di risoluzione del contratto.applicato ai lavoratori dipendenti;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione g. eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni caso, i datori nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
h. il Piano Operativo di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato Sicurezza di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014all’art. 89, emanato in applicazione dell'artcomma 1, lett. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobilih) del D.Lgs. 81/2008.
4: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. L’impresa aggiudicataria17 comma 1, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgslett. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappaltoa) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per 81/2008, i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i cui contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato sono riportati nell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il ;
2. Il Piano di Sicurezza e coordinamento Coordinamento e il Piano Operativo di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma Sicurezza il quale, unitamente agli allegati, formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori (ovvero al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, per la Sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile 1. L'Impresa ......................, prima dell’inizio dei lavori ha nominato depositerà presso la stazione appaltante:
a) il coordinatore in materia documento di sicurezza e valutazione dei rischi di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 cui all'articolo 18 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione 9 aprile 2008 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga coordinamento di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso9 aprile 2008 n. 81 e successive modifica- zioni, i datori che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del proget- to esecutivo, con l’intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifi- che o adeguamento dei prezzi contrattuali.
c) un proprio piano operativo di lavoro delle imprese esecutrici sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008alla precedente lettera b).
2. Il piano di cui al precedente punto sicurezza nel suo complesso forma parte integrante del presente pre- sente contratto d'appaltod’appalto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente re- cepiti con apposito atto aggiuntivo.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve L'Impresa dovrà fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi pro- cessi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garanti- scono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di con- trollare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di imparti- re le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione risoluzio- ne del contratto in suo danno., ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016
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Samples: Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di sicurezza e coordinamento è parte integrante valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del contratto di appalto (art. 100decreto legislativo 9 aprile 2008, c. 2 n. 81;
b) eventuali proposte integrative del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, ove ritenga del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di poter meglio garantire la sicurezza nel per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100e nell'esecuzione dei lavori, c. 5 quale piano complementare di dettaglio del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente punto forma comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appaltod'appalto anche se non materialmente allegati.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero oppure i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia come risulta dall’informazione antimafia, archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 oppure, ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo decorsi 30 giorni dall’invio della richiesta dell’informativa antimafia, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, senza che sia stata conclusa la relativa istruttoria, si dà atto che questa stazione appaltante, acquisite le autocertificazioni limitatamente all’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, procede in assenza di informazione, sotto condizione risolutiva, fatto salvo il diritto di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e xx.xx e dell’articolo 15 del presente contratto se ricorrono i presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011.
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Samples: Contratto Di Appalto Per Lavori
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’operaL'
1. Il L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e coordinamento è parte integrante relative responsabilità nell'organizzazione del contratto can- tiere e nell'esecuzione dei lavori quale piano complementare di appalto (art. 100, c. 2 dettaglio del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014D.Lgs.81/ 08, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008contenutidi quest'ultimo.
2. Il piano di cui al cuial precedente punto 1 forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto alrispetto degli eventuali adeguamenti del piano di cui al punto 1 senza nulla nul- la pretendere per ulteriori compensi ulterioricompensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei violazionidei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione costitu- DEL Vann zione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'impresa condivide ed accetta icontenuti del piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto:" ". IL Articolo 19. Subappalto.
1. Ilcontratto non può essere ceduto, a pena dinullità. Ufficiale ga RESPONSABILE SERVIZIO L'Impresa Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxx
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nelrispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato atale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede alpagamento diretto deisubappaltatori.
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Samples: Contratto D’appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano Nella formulazione dell’offerta, l’Appaltatore dovrà tenere conto dei costi per la sicurezza dei lavoratori di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (artcui all’art. 100, c. 2 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008)81/2008 s.m.i. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
2e degli obblighi previsti dall’art. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 18 del D.Lgs. 81/200881/08. L’incidenza di tali costi per la sicurezza è stabilita negli importi fissati al precedente articolo 6 comma 2 (parte compresa nei lavori e non soggetta a ribasso d’asta e parte aggiuntiva ai lavori e non soggetta a ribasso d’asta), derivati dagli elaborati esecutivi previsti dal D.Lgs. In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano 81/2008 (Piano di sicurezza e coordinamento e nel suoi allegati).
2. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del CODICE, è tenuto a depositare entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori: - eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/08; - un proprio piano operativo di sicurezza (art. 100per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, c. 3 quale piano complementare di dettaglio del D.Lgs. 81/2008)Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al Piano di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure avanzamento dei lavori o le modalità di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008esecuzione degli stessi lo rendano necessario.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in materia particolare di selezione delle imprese esecutricidisporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, si impegna ad effettuare gli aggiornamenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione/Direttore Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 comma 3 del CODICE e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
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Samples: Contratto Di Appalto
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano L’appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
a) iscrizione alla camera di sicurezza commercio;
b) il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1 del DLgs 81/2008 e coordinamento è parte integrante s.m.i.;
c) DURC;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
e) nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
f) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto di appalto (art. 100collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.applicato ai lavoratori dipendenti;
2. L’impresa aggiudicataria ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione g) eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008)esperienza. In ogni casonessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del DLgs 81/2008: documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008, i datori cui contenuti sono riportati nell’Allegato XV del DLgs 81/2008; nei casi in cui non è previsto il PSC:
i) il piano di lavoro delle imprese esecutrici sicurezza sostitutivo i cui contenuti sono indicati al punto 3.1.1. dell’Allegato XV al DLgs 81/2008 e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel s.m.i.;
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma formano parte integrante del presente contratto d'appaltod’appalto.
3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, lavori (ovvero al coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
54. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Per cantieri per i quali L’Appaltatore deposita presso la Stazione Appaltante il committente o responsabile documento di valutazione dei lavori ha nominato rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008; In fase di progetto esecutivo, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/08, il coordinatore in materia progettista, nel caso ravvisasse la necessità di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante accedere ai luoghi del lavoro oggetto del presente contratto di appalto (artper motivi connessi alla progettazione, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione a adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dalla Stazione Appaltante. 100, c. 2 In ogni caso l’accesso ai luoghi di lavoro dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. Qualora i lavori oggetto del presente contratto d’appalto avvengano in cantieri temporanei o mobili secondo quanto definito all’art. 89 c.1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., l’Appaltatore, in ottemperanza all’art. 96 del medesimo decreto, redige e deposita presso la Stazione Appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 96. comma 1, lettera “g” del D.Lgs. n. 81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo capoverso. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoreQualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, comunque accertatecomma 3 del D.Lgs. 81/2008 (presenza di più imprese esecutrici, previa formale costituzione in mora dell'interessatoanche non contemporanee, costituiscono causa nel cantiere di risoluzione del contratto.
2. L’impresa aggiudicataria lavoro) La Stazione Appaltante ha facoltà di presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione al messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamentocoordinamento di cui all’art. 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ove ritenga del quale l’Appaltatore, avendone sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. Quest’ultima ha facoltà altresì di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (artredigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art. 10036 del Capitolato Speciale d’Appalto. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al precedente capoverso, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).
3. L’impresa aggiudicataria redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.
4. L’impresa aggiudicataria, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell’art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.. Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori NON ha nominato il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell’Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).
1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008alla lettera b), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Il piano di cui al precedente punto forma depositati agli atti, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto.
3d’appalto pur non essendo allo stesso allegati. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.
4. L'appaltatore L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore dei lavori, di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione indicatadi cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
5. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l’Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatoredell’Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 108 del Decreto Legislativo n. 50/2016. È fatto obbligo dell’Appaltatore di mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza una copia di tutti i Piani di Sicurezza preliminarmente all’inizio dei lavori, in ottemperanza all’Art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. A.R.T.E. Genova, per la gestione delle modalità di gestione della sicurezza delle lavorazioni in cantiere di cui al punto 3 del presente articolo, ha predisposto la Procedura gestionale TEC02 – Procedura di gestione della direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ove non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’art. 90. C. 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei lavoratori, elaborando e allegando al presente contratto d’appalto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI, redatto ai sensi dell’art. 26, comma 3 del medesimo D.Lgs. 81/08 e s.m.i. La Stazione Appaltante A.R.T.E. Genova si riserva il diritto, in qualunque momento, di effettuare Verifiche Ispettive al fine di valutare il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto riportato dall’Appaltatore ed approvato dall’Amministratore Unico.
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