Sindacati Clausole campione

Sindacati. Nei confronti di cablex i sindacati contraenti esercitano i loro diritti alla parte- cipazione di regola collettivamente. Essi sono l’interlocutore della Direzione aziendale per le questioni importanti concernenti il partenariato sociale.
Sindacati. Nei confronti di Swisscom i sindacati contraenti esercitano i loro diritti alla par- tecipazione di regola collettivamente, a livello di Gruppo e di Società. Essi sono l’interlocutore della Direzione del Gruppo e della Direzione aziendale per le que- stioni importanti concernenti il partenariato sociale.
Sindacati. 3.6.1 I lavoratori impiegati dai Fornitori hanno la libertà di costituire organizzazioni sindacali che sono riconosciute dalla Normativa Nazionale e parteciparvi. I rappresentanti nominati di tali organizzazioni sindacali, hanno la libertà di presentare proposte negoziali su questioni relative ai diritti ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori, nella maniera e nella misura previste dalla Normativa Nazionale.
Sindacati. I sindacati contraenti esercitano i loro diritti alla partecipazione nei confronti del Datore di lavoro solita- mente insieme e sono gli interlocutori della direzione per le questioni importanti che riguardano il parte- nariato sociale.
Sindacati patti sociali, protocolli d’intesa (es. accordo 23 luglio 1993. Patto per il lavoro).
Sindacati. L’ICTU è l’unica organizzazione sindacale dell’isola d’Irlanda, con 45 sindacati affiliati. Rappresenta i sindacati in entrambe le parti dell’isola d’Irlanda. In effetti, a livello in- ternazionale, l’ICTU è insolita in quanto ha come membri anche sindacati stranieri (del Regno Unito), che operano sia nella Repubblica d’Irlanda (RoI) che nell’Irlanda del Nord (NI). Molti di questi sindacati e, di fatto, i sindacati con sede nella RoI, hanno iscritti in entrambe le parti dell’isola. È inoltre importante notare che la NI ha sviluppato le pro- prie strutture e un particolare sistema di relazioni industriali, diverso da quello della RoI e della GB8 . Sebbene l’ICTU svolga un ruolo importante nelle relazioni con i governi di RoI e NI, si tratta di un raggruppamento di sindacati indipendenti e autonomi, piuttosto che di una confederazione che domina e dirige i sindacati membri o le federazioni settoriali. Tut- tavia, attraverso l’ICTU il movimento sindacale sviluppa posizioni comuni su questioni di interesse nazionale e comunitario, come la creazione di posti di lavoro, la disoccupazio- ne, la salute e la sicurezza, l’istruzione e il benessere sociale, la riforma delle relazioni industriali e la legislazione. L’ICTU monitora inoltre le attività industriali dei sindacati, soprattutto in caso di probabili scioperi o di controversie intersindacali, e costituisce un canale di solidarietà e sostegno, oltre a fornire servizi attraverso il suo personale addet- to alle relazioni industriali per cercare di risolvere le questioni oggetto di controversia.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.