Common use of SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara Europea a Procedura Aperta Per L’appalto Di, www.milanoristorazione.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara al singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’art.65, comma 2 lettera fco.2, lett.g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di Ad un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto partecipare anche da un consorzio di cui all’art. 4565, comma 1co.2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’artd). 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità raggruppamento temporaneo di mandataria imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara‌ Gara Europea a Procedura Aperta Per Il Progetto “Potenziamento Del Sistema Di Sicurezza Per La Protezione Dei Dati Sanitari Dell’aorn Cardarelli” DGRC N. 354 Del 19.06.2023 Por Campania Fesr 2014 – 2020 Asse 2 Obiettivo Specifico 2.2 Azione 2.2.1 Cup: F66g23000300002

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice xxxxxx.Xx alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Le aggregazioni di consorzi retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di reteretisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codicemandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliprescritti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, a Sistema, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende partecipare. I consorzi Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare), in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Tale vincolo (c.d. “Blocco degli RTI”) non si applica relativamente al Lotto 1. Pertanto, una impresa (es. A) che partecipi in RTI con altre imprese (es. B e C) nel caso intenda partecipare a tutti i lotti da 7 a 11 dovrà mantenere sempre la medesima composizione secondo le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione regole sopra descritte. Qualora invece la stessa impresa A del contratto non possono, predetto RTI intenda partecipare anche al Lotto 1 oltre che ai Lotti da 7 a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione11 può farlo sia in forma singola che con imprese differenti rispetto al precedente raggruppamento (es. D e C). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.consip.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di operatori economici costituiti da soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni - tutti iscritti alla piattaforma Tuttogare- appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente. • Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui agli arttall’art. 47 45, comma 2 lett. d) del Codice • Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice dovrà essere presentata dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 48, comma 12 e 48 13 del Codice, sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente), qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti; tale dichiarazione dovrà essere comprensiva dell’indicazione delle parti del servizio (espresse anche in percentuali) che saranno eseguite da ciascun soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio. La dichiarazione di impegno di cui al presente punto dovrà essere presentata, a pena di esclusione, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario. Il mandato e l’atto costitutivo dovranno essere presentati dal soggetto mandatario. • Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. d) del Codice • Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice dovrà essere presentato mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio, qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, che dovrà indicare le parti del servizio (espresse anche in percentuali) che saranno eseguite da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o consorzio. I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere lettera e), i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice Codice, dovranno, altresì, a pena d’esclusione, produrre l’atto costitutivo. I consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in . In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’art. 353 del codice Codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma c. 2, lettere lett. b) e c) ), del CodiceCODICE, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, il consorzio indicherà in gara la consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera c. 2, lett. f) ), del CodiceCODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza ditale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio possono indicare consorziati esecutori diversi per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzioneogni lotto. I medesimi consorziati esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economicieconomici che, anche stabiliti in altri Stati membrial momento di pubblicazione del bando di gara, hanno almeno una sede operativa sul territorio dell’Unione Europea1 Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro sette giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. (1)Il fornitore dovrà disporre di almeno una struttura logistica di assistenza tecnica stabilita sul territorio dell’Unione Europea. Una struttura logistica si considera efficace ai fini dell’assistenza tecnica, se tale struttura è dotata di un magazzino di parti di ricambio con almeno due dipendenti con qualifica tecnica, con ottima conoscenza della lingua italiana, assunti a tempo indeterminato con sede di lavoro presso la struttura, specificamente formati alla manutenzione delle apparecchiature oggetto della fornitura. Il magazzino dovrà contenere un adeguato quantitativo di tutte le parti di ricambio necessarie per garantire le riparazioni nei tempi previsti (ed indicati nel prosieguo) pertanto l’aggiudicatario dovrà possedere un network logistico avanzato e capillare in grado di garantire l’approvvigionamento in tempi brevissimi dei ricambi su tutto il territorio nazionale incluso le isole maggiori così da garantire il rispetto delle tempistiche di intervento concordate. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di nel caso in cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (con o senza soggettività giuridicacd. rete - soggetto), tale organo assumerà l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la veste partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di mandataria della sub-associazionequesti; se, invece, nel caso in cui la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo del di potere di rappresentanza o è ovvero sia sprovvista di organo comune, il ruolo oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garaqualificazione, mediante mandato l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai sensi dell’arttempi di realizzazione dell’appalto. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-biscui all’articolo 65, comma 6 del X.X. 00 marzo 19422, n. 267lettera b), l’impresa c), d). L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, anche mediante l’istituto della Coassicurazione, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Il caso di partecipazione in Coassicurazione è assimilabile alla partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la Compagnia Delegataria che assume il medesimo ruolo e le responsabilità proprie della mandataria nei confronti della Stazione Appaltante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare ai singoli lotti di gara in più di un raggruppamento temporaneo/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in raggruppamento/coassicurazione o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto di gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciTrattandosi di una procedura di affidamento di un servizio di ingegneria e architettura, anche stabiliti in altri Stati membri, possono sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’artstessa i soggetti indicati all’art. 45 66 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolidegli Appalti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del CodiceCodice degli Appalti. I consorzi di cui all’articolo 45agli articoli 66, comma 21, lettere b) e clett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso dalla procedura nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara, ovvero: - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; a questi ultimi è vietato partecipareX.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale; - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclu- sione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali pos- sono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45venga accertato quanto sopra, comma 2la Stazione Appaltante provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la cir- costanza non ha influito sulla gara, né è idonea a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzioneincidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, retisti rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese tempora- nei in quanto compatibile. In compatibile e, in particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di - nel caso in cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (con o senza soggettività giuridicacd. Rete – soggetto), tale organo assumerà l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in pos- sesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la veste partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di mandataria della sub-associazioneque- sti; se, invece, - nel caso in cui la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qua- lora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligato- riamente far parte di questi; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo del di potere di rappresentanza o è rappresen- tanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle re- lative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare indivi- duata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma co- mune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’arti- colo 66, comma 1, lettera g), del Codice. X.xx Monforte – 00000 Xxxxxx – Tel. 02/0000000 – Fax mail: 06/00000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il ruolo prelievo dei campioni in cantiere (comprensivo dei ripristini strutturali e delle finiture) e la successiva esecuzione delle prove di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garalaboratorio, mediante mandato dovranno essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 380/2001: l’esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qua- lificato ai sensi dell’art. 48 comma 12 59 del CodiceD.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai ovvero può essere subappaltata ai sensi dell’art. 186-bis119 del Codice degli Ap- palti. Resta inteso che, comma 6 con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all’art. 65 del X.X. 00 marzo 1942Codice. Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all’art. 65 del Codice per l’espletamento delle attività di indagini archeologiche e geologiche, n. 267, l’impresa laddove l’operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità maniera stabile i soggetti esecutori di mandataria dette presta- zioni e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualelimitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al “singolo lotto” in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto”] in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice Codice penale. Nel Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceCodice possono indicare consorziati esecutori diversi, le consorziate designate dal ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzioneda tutti i lotti. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”], in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45, c. 2, lett c), quest’ultimo indica i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2, L. 55/2019, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14/2019 il riferimento all’art. 186-bis comma 6 del regio Decreto 16/03/1942, deve intendersi effettuato all’articolo 95 del decreto legislativo 14/2019.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai sensi dell’art.48, c.11 del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del CodiceCodi- ce, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibilecompati- bile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività soggetti- vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle del- le quote di partecipazione.  Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267); - l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.  L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre: - copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267). - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).  Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: www.provincia.mantova.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art. 48 co. 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma co. 2, lettere lett. b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l'art. 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. Nel 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, co. 7 bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45; qualora la consorziata designata sia, comma 2 lettera f) del Codicea sua volta, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1co. 2, lett. lettere b) e c), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se quest’ultimo indicherà in gara la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.consorziata esecutrice;

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara al singolo lotto in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliparagrafi. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Si precisa altresì che ai Consorzi ordinari, di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del Codice, giusta deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non si applicano il comma 8 dell’art. 48 del Codice, nella parte in cui si prevede l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48. I consorzi Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella Domanda di partecipazione, per quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente lotto. In caso di violazione sono esclusi dal singolo lotto sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. In alternativa i Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offertaofferta (nell’Allegato A “Domanda di partecipazione e dichiarazione unica”), i consorziati per i quali consorziati il consorzio concorre; a . A questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In al medesimo lotto; in caso di violazione sono esclusi dalla gara dal singolo lotto sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Le Aggregazioni di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. 45, comma 2 2, lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti Raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciSono invitati a partecipare a ciascuno dei tre Lotti della presente procedura gli Organismi Accreditati al Registro Unico Cittadino (RUC) nell’area Adulti Stranieri e Nomadi, anche stabiliti nel rispetto del D. Lgs 117/2017, in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’artquanto aventi tra i loro fini istituzionali quello di operare nel settore dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. 45 N. 50 del Codice 18.04.2016 e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e smi. purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolisuccessivamente. Si allega al presente atto copia dell’elenco RUC in pubblicazione sul sito di Roma Capitale. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’art. 353 del codice penale. Nel caso di ; - ai consorzi di cui all’articolo 45, all'art. 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; - le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artall'art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.comune.roma.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all9aggregazione possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l9esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all9articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch9esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Le aggregazioni di consorzi retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artall9art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare i seguenti operatori economici: • Società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI (se Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva) o affiliati alla competente Federazione sportiva o Ente di promozione sportiva riconosciuti e/o affiliati al CONI o al CIP (se Società o Associazione sportiva dilettantistica), ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002; • Associazioni regolarmente costituite il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; • Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. I servizi dovranno essere realizzati direttamente dall’appaltatore oppure mediante imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garapresente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Al consorzio d’imprese, già costituto, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi: - devono indicare le imprese consorziate esecutrici dei servizi; - il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto di concessione. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo la stipula del contratto, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Ai sensi dell’art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f). Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Applicato

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate e/o ai soggetti autorizzati all’esercizio delle assicurazioni, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture per le quali le rispettive Società di assicurazione (anche attraverso una procura rilasciata alla medesima) intendono concorrere. Non sono ammesse offerte presentate dai soggetti di cui sopra tramite i broker. AVVERTENZA - RAPPRESENTANZA GENERALE LLOYD’S ITALIA In caso di offerta presentata e sottoscritta da parte del Rappresentante Generale per l’Italia dei Lloyd’s of London (o da suo procuratore come da procura allegata digitalmente in copia autenticata alla risposta di qualifica) dovranno essere specificati, per ogni lotto e/o per ogni singolo contratto oggetto di offerta: - denominazione, sede legale, domicilio fiscale della Rappresentanza Generale, P.IVA, nominativo del legale rappresentante; - numero e/o denominazione e indirizzo del Sindacato sottoscrittore (e/o dei sindacati sottoscrittori con indicazione delle quote di partecipazione al rischio); - nominativo del legale rappresentante del sindacato e/o dei sindacati sottoscrittori; - nominativo del soggetto giuridico autorizzato e incaricato dalla Rappresentanza Generale (per conto dei sottoscrittori) di gestire in Italia il contratto oggetto di offerta - e i sinistri - in caso di aggiudicazione (denominazione, sede legale, domicilio fiscale, P,iva, legale rappresentante, soggetto responsabile dell’esecuzione del contratto nei confronti della stazione appaltante). (N.B. qualora il soggetto gestore del contratto e il gestore dei sinistri non coincidano andranno indicati entrambi i soggetti con tutte le specifiche richieste di cui sopra). È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale o in altro raggruppamento o consorzio. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I concorrenti potranno formulare offerta per uno o più lotti, e potranno essere aggiudicatari di uno o più lotti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice xxxxxx.Xx alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Le aggregazioni di consorzi retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’xxxxxxx.Xx ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di reteretisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codicemandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: serravalle.portaleamministrazionetrasparente.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”] in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”] in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente, che partecipa alla gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “alla gara” con “al singolo lotto”]in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’informazione, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di : a) nel caso in cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (con o senza soggettività giuridicacd. Rete – soggetto), tale organo assumerà l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la veste partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di mandataria della sub-associazione; se, invece, questi; b) nel caso in cui la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo del di potere di rappresentanza o è ovvero sia sprovvista di organo comune, il ruolo oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garaqualificazione, mediante mandato l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai sensi dell’arttempi di realizzazione dell’appalto. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-biscui all’articolo 65, comma 6 del X.X. 00 marzo 19422, n. 267lettera b), l’impresa c), d). L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità raggruppamento temporaneo di mandataria imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciOperatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “Aggregazione di imprese di rete”). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera 2, lett. f) ), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliseguito richiamate. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa. - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art. Nel 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45; qualora la consorziata designata sia, comma 2 lettera f) del Codicea sua volta, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 12, lett. lettere b) e c), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se quest’ultimo indicherà in gara la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.consorziata esecutrice;

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Samples: www.eurspa.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammesse a partecipare alla gara Imprese di assicurazioni italiane e Rappresentanze generali di Imprese di assicurazioni straniere, direttamente a mezzo delle proprie Direzioni Generali oppure mediante Agenzie. Le Agenzie dovranno essere munite di procura speciale esclusiva rilasciata dalle Direzioni generali delle singole Imprese di assicurazioni oppure dovranno essere autorizzate alla partecipazione, in nome e per conto dell'Impresa di assicurazioni, in forza di specifica deliberazione del Consiglio di amministrazione della Compagnia stessa. La procura o la deliberazione dovranno prevedere l'esclusiva ad un'unica Agenzia in relazione alla presente gara. Nel caso di compagnia di assicurazione appartenente ad altri stati membri dell'Unione Europea devono sussistere le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 Dlgs. 2O9/2OO5 e ss.mm.ii.) o in regime di libera prestazione ai servizi (art. 24 Dlgs. 2O9/2OO5 e ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di In alternativa i consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzionel'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45Qualora il consorziato designato sia, comma 2 lettera f) del Codicea sua volta, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45all'articolo 45 comma 2, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.lettera

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Samples: www.padovanet.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese retisti); − partecipazione sia in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di imprese di reteretisti sia in forma individuale. A tal fineTale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, se le quali possono presentare offerta, per la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla medesima gara, mediante mandato ai sensi dell’artin forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. 48 comma 12 del CodiceNel caso venga accertato quanto sopra, dando evidenza della ripartizione delle quote si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualerispettare gli obblighi contrattuali.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciAi sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 1, anche stabiliti in altri Stati membridi attuazione del D.lgs. 50/2016 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura”, paragrafo VII “Verifica e validazione della progettazione”, tenendo conto dell’importo lavori dei singoli interventi compresi all’interno del lotto unico, possono partecipare alla presente gara partecipare, in forma singola o associata, secondo i seguenti soggetti: • Organismi di controllo di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 per le disposizioni dell’artattività di verifica della progettazione delle opere; • Soggetti di cui all’art. 45 46, comma 1, del Codice D.Lgs. 50/2016 dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, specifico per le attività di verifica della progettazione delle opere. Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: - l’organismo di ispezione di tipo A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; - l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità e seguendo di rendicontazione tra le modalità operative indicate nell’allegato ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di Tipo C, non devono essere eseguite dalla stessa persona. L’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 deve essere rilasciato per il settore “Costruzioni edili e delle opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “Ispezioni sulla progettazione delle opere”. Non saranno considerati soddisfacenti ai fini della partecipazione alla gara accreditamenti limitati a uno o più segmenti tematici o disciplinari (ad esempio accreditamenti limitati al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolicontrollo della stabilità o solidità strutturale ovvero al controllo degli impianti elettrici o meccanici), ancorché afferenti al comparto delle costruzioni. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettere balle precedenti lett. f) e cg) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45stabili, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete (rete di cui all’art. 45imprese, comma 2 lettera frete di professionisti o rete mista) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice, D. Lgs n. 36/2023. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice, D. Lgs n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del CodiceCodice D. Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di : a) nel caso in cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (con o senza soggettività giuridicacd. Rete – soggetto), tale organo assumerà l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la veste partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di mandataria della sub-associazione; se, invece, questi; b) nel caso in cui la rete è sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo del di potere di rappresentanza o è ovvero sia sprovvista di organo comune, il ruolo oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla garaqualificazione, mediante mandato l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai sensi dell’arttempi di realizzazione dell’appalto. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-biscui all’articolo 65, comma 6 del X.X. 00 marzo 19422, n. 267lettera b), l’impresa c), d). L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità raggruppamento temporaneo di mandataria imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO (ON THE SPOT) DI COMPETENZA DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA ENI CBC MED 2014-2020 – CIG: 9834699A59 Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, la Centrale regionale procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxXXX/xxxxxxxx- news/Delibera_e_Vademecum.pdf I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese di retisti aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economiciI Concorrenti, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice• è vietato ai Concorrenti di partecipare al singolo Lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); • è vietato al Concorrente che partecipa al singolo Lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti, di partecipare anche in forma individuale; • è vietato al Concorrente che partecipa al singolo Lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo Lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete) a pena di esclusione dei raggruppamenti/consorzi/aggregazioni cui lo stesso concorrente partecipa. - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale a pena di esclusione del concorrente medesimo e del raggruppamento/consorzio aggregazione cui lo stesso concorrente partecipa; le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - ai sensi dell’art.48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; - ai consorzi di cui all’art.45 comma 2 lett. Nel b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art.48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ; qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice; - le reti di imprese di cui all’art.45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.eurspa.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di ; - ai consorzi di cui all’articolo 45, all’art. 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere blettera c) e del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; • nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 1, lett. lettera b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di reteretisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codicemandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: • partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) • partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale • partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata • partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all9aggregazione possono presentare offerta, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all9articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all9articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l9esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all9articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch9esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Le aggregazioni di consorzi retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artall9art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economicieconomici di cui all’articolo 3, anche stabiliti in altri Stati membrilettera p) del Codice possono presentare manifestazione di interesse, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. dell’articolo 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e D. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Sono ammessi anche gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice. Sarà vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. Sarà vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione potranno presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono saranno tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è sarà vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso Città Metropolitana di consorzi Cagliari Sarà vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), quest’ultimo indicherà i consorziati per i quali concorre. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.comune.assemini.ca.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 65 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) 2 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Possono partecipare alla a ciascun lotto della la presente procedura di gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 tutti gli Organismi aventi tra i loro fini istituzionali quello di operare nel settore dei servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso anche dei requisiti prescritti dai successivi articolisuccessivamente. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice i consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’art. 353 del codice penale. Nel caso di ; - ai consorzi di cui all’articolo 45, all'art. 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; - le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’artall'art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 15 (quindici) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. p) del Codice, si intende per «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. Secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento deicontratti pubblici, in forma singola o associata, gli operatori economicieconomici di cui all’art. 3, anche comma 1, lett. p), nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigentenei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi articoli. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti: Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei possessodei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. articoli 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazionedi retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso In alternativa i consorzi di consorzi cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, di indicare a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare,in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete retisti di cui all’art. all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.provincia.sp.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 5.1. Operatori economici che intendono partecipare in forma singola o associata Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara Gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. I consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice potranno eseguire le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in Gara la consorziata esecutrice. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Le previsioni di cui ai predetti commi 17 e 18 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara. Le previsioni di cui ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e). L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 dell’art. 48 del Codice al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento. Il conferimento del mandato è obbligatorio solo per il concorrente aggiudicatario della gara. Ai fini della partecipazione alla stessa è invece sufficiente la dichiarazione di impegno a conferire il medesimo, in caso di aggiudicazione. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete rete, di cui all’art. all'articolo 45, comma 2 2, lettera f) ); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile di cui all’art. all'articolo 45, comma 12, lett. blettera c), c) ovvero da una sub-associazionesono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, nelle forme anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di un RTI qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o consorzio ordinario costituito oppure atto equivalente, fino alla estinzione di un’aggregazioni ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di imprese mandato non determina di rete. A tal fineper sè organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, se ognuno dei quali conserva la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica)propria autonomia ai fini della gestione, tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria degli adempimenti fiscali e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsualedegli oneri sociali.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice ), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente medesima gara. In ; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lettera lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; - nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. dell’articolo 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliarticoli 47, 48 del Codice. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I In particolare: - ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); - ai sensi dell’articolo 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale; - ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garaal singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di ; - ai consorzi di cui all’articolo 45, 45 comma 2, lettere 2 lett. b) e c) del Codice, è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione ragioni indicate dall’articolo 48 comma 7 bis del contratto Xxxxxx (es intervenuto fallimento ecc), e sempre che la modifica soggettiva non possonosia finalizzata ad eludere, a loro voltain tale sede, a cascata, indicare la mancanza di un altro soggetto per l’esecuzione. requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata; - Le aggregazioni tra reti di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, all’articolo 45 comma 2 lettera lett. f) del Codice, Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Bando Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); - partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: - partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; - partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all'articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: www.comune.monza.it

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice, D. Lgs n. 36/2023. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice, D. Lgs n. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; . Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a questi ultimi è vietato partecipare, cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso più di violazione sono esclusi dalla gara sia il un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti); − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di dieci giorni assegnato dalla Stazione Appaltante, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 2, lettera fg) del CodiceCodice D. Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice e seguendo le modalità operative indicate nell’allegato al presente Disciplinare “Modalità tecniche di utilizzo di Sintel” e purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 articoli 67 e 48 68 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 4565, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. Possono essere esclusi dalla gara, in qualsiasi altra formaprevio contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla presente gara. In Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c. Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di violazione sono esclusi dalla gara sia il seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara: − partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio sia il consorziato; in caso ordinario di inosservanza concorrenti o aggregazione di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti) − partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale: − partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata; − partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 2 lettera fg) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il : a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di mandante/questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a rendere le dichiarazioni amministrative o l'offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Ad un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto partecipare anche da un consorzio di cui all’art. 45all’articolo 65, comma 12, lett. lettera b), c), d) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di reteretisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria mandatario della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codicemandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa L’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità raggruppamento temporaneo di mandataria imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it