Common use of Sospensioni Clause in Contracts

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.

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Samples: romamobilita.it, www.comune.roma.it

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei Lavori nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,, la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,, previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può,, inoltre,, per ragioni di pubblico interesse o necessità,, ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 107 del D.P.R. 207/2010D.Lgs. 50/2016. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto contrattuale; detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari particolari, intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,, proroghe,, che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.

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Samples: Contratto Lingua Ufficiale, www.zetema.it

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei Nei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigenteprevisti dall’art. In particolare107 del D. Lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la ripresa sospensione dei lavori redigendo l’apposito apposito verbale. Il Responsabile A giustificazione del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa ritardo nell’ultimazione dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parteo nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualoral’appaltatore non può mai attribuire causa, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori e se tali ritardi siano comunque ritenuti giustificati e non addebitabili a negligenze nella stipula e controllo dei contratti da parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatoredell’appaltatore, qualora ad esclusiva discrezione della S.A. I verbali per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Le sospensioni e le proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma cui all’art. successivo devono essere annotate nel giornale dei lavori.

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Samples: Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici Categoria Og1 Capitolato Speciale Tipo D’appalto Generale, Accordo Quadro Per Esecuzione Di Lavori Pubblici

Sospensioni. La Committente, al verificarsi di circostanze non previste e allo stato non prevedibili, si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione della fornitura in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto all’appaltatore che, in tal caso , non avrà alcun titolo a compensi per mancata fornitura. Per nessun motivo l’appaltatore potrà invece sospendere la fornitura di sua iniziativa. Qualsiasi arbitraria sospensione della fornitura da parte dell’appaltatore darà diritto alla Committenza di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. Nel caso di ritardo sul giorno prestabilito della consegna verrà applicata una penale pari all’1 per mille + I.V.A. sul valore della consegna, per ogni giorno di ritardo successivo alla data prevista di consegna. Successivamente al trascorrere del quinto giorno naturali e consecutivi, ASET S.p.A. si riserva la facoltà di acquistare il prodotto presso qualsiasi altro fornitore a maggior onere del Fornitore. I maggiori oneri sostenuti da ASET per detta fornitura saranno fatturati alla ditta aggiudicataria; la relativa fattura dovrà essere saldata entro 30 gg dalla data di emissione. Per ritardi superiori a 20 (venti) giorni, ASET si riserva la facoltà di risolvere il contratto, con incameramento della cauzione a garanzia del contratto, restando a carico dell’aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che ASET dovesse sopportare per l’affidamento e l’acquisto presso altra ditta del combustibile oggetto della presente gara. Nel caso in cui il combustibile consegnato presenti caratteristiche difformi da quelle richieste nell’ Allegato 2 e tali comunque da non arrecare pregiudizio ai mezzi, verrà applicata una penalità pari ad € 500,00, da determinarsi previo campionamento da ASET. Nel caso di più gravi difformità del combustibile, tali da determinare il danneggiamento dei lavori può essere disposta dal Direttore mezzi o degli impianti, l’aggiudicatario sarà tenuto a sostituire immediatamente il combustibile ed a provvedere a proprie spese alla revisione dei Lavorinei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigentemezzi/impianti che eventualmente risultassero danneggiati a causa dell’ uso del combustibile consegnato. In particolaretale caso, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui verrà comunque applicata una penalità pari ad € 1.000,00. Gli importi afferenti le condizioni climatologiche avverse impediscano eventuali penali verranno notificate in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbale. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti amministrativa e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiederefatturate singolarmente, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse pagamento entro 30 gg. dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni data di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriemissione.

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Samples: www.asetservizi.it

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigenteAi sensi dell’art. In particolare107 del Codice, qualora cause di forza maggiore ovvero maggiore, condizioni climatologiche oggetti- vamente eccezionali od altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse che impediscano in via temporanea che i lavori procedano pro- cedano utilmente a regola d’arte,, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione può dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituisco- no circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al pre- sente articolo. Il verbale di sospensione deve contenere: • l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; • l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; • l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferi- mento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere disposta restituito controfirmati dallo stesso o dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con suo delegato; qualora il Responsabile R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per ri- conosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del Procedimentoverbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del d.P.R. n. 207 del 2010. Cessate In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmis- sione. Non appena cessate le cause della sospensione la direzione il direttore dei lavori ordina la redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensio- ne e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbaleè controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4; Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il dif- ferimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessi- tà; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o necessità,di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare direttamente all’Appaltatore la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’artin quanto compa- tibili. 158 Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessi- vamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause contratto senza indennità; la Stazione ap- paltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifu- sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parteoltre i termini suddetti, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriiscri- vendoli nella documentazione contabile.

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Samples: www.aceapinerolese.it

Sospensioni. La Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi non eseguibili in conseguenza di cui alla normativa statale vigentedetti impedimenti. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina Con la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbalesospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,Tale ipotesi vale per ragioni le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dei lavoridovrà risultare da regolare verbale, nei limiti redatto in contraddittorio tra la D.L. e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause l’Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In e nel caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’artsospensione parziale, le opere sospese. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualoraQualora, per circostanze particolari intendesse particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte parte, macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper alla D.L. per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora Nel caso di sospensione dei lavori così come per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese la ripresa dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriD.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi.

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Samples: www.enpam.it

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi di cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora Qualora cause di forza maggiore ovvero maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse che impediscano in via temporanea che i lavori servizi procedano utilmente a regola d’arte,, il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione può dei servizi redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Procedimento. Cessate R.U.P. Non appena cessate le cause della sospensione la direzione il DEC redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori ordina la servizi differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbaleservizi è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,R.U.P. può ordinare la sospensione dei servizi per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o necessità,di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavoriservizi ed emette l’ordine di ripresa, nei limiti trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e con gli effetti previsti dall’artal DEC. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare Agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le cause della stesse disposizioni in materia di verbali di sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale e di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatoreordinate dal DEC., in quanto compatibili. Qualora la sospensione, o le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in partesospensioni se più di una, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori durino per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature durante il un periodo di sospensione. In tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’accordo quadro, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta caso, riconosce al Direttore medesimo la rifusione dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatoremaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriiscrivendoli nella documentazione contabile.

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Samples: www.comune.napoli.it

Sospensioni. La Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi non eseguibili in conseguenza di cui alla normativa statale vigentedetti impedimenti. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina Con la ripresa dei lavori redigendo l’apposito verbalesospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici, strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma esecutivo redatto dall’Appaltatore, indipendentemente dalla durata della sospensione. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,Tale ipotesi vale per ragioni le sospensioni relative a tipologie lavorative non interferenti con le altre lavorazioni oggetto dell’appalto. Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Nei casi ove le sospensioni totali per pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o comunque sei mesi complessivi e l’Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. La sospensione dei lavoridovrà risultare da regolare verbale, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause redatto in contraddittorio tra D.L. ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In e nel caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’artsospensione parziale, le opere sospese. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualoraQualora, per circostanze particolari intendesse particolari, l'Appaltatore volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte parte, macchinari ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper alla D.L. per ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora Nel caso di sospensione dei lavori così come per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese la ripresa dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriD.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi.

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Sospensioni. La sospensione Nell’eventualità che, successivamente alla consegna di un ordine di servizio, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, par- zialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei casi e nei modi non eseguibili in conseguenza di cui alla normativa statale vigentedetti impedimenti. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,la sospensione può essere disposta dal Direttore dei Lavori,previo accordo scritto con il Responsabile del Procedimento. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina Con la ripresa dei lavori redigendo l’apposito sospesi parzialmente, il termine per il completamento dei lavori pre- visti nell’ordine di servizio viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventua- li maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimato l’intervento richiesto con lo stesso ordine di servizio, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza previsto originariamente nell’ordine di servizio, la so- spensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospen- sione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. Il Responsabile del Procedimento può,inoltre,per ragioni Eventuali aggiornamenti dei tempi e delle lavorazioni contenuti nell’ordine di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione servizio, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice, sono approvate dal Direttore dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause subordinatamente alla verifica della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando il nuovo termine contrattuale;detto verbale è firmato dall’Appaltatore. Qualora le ragione che hanno determinato l’interruzione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili. In caso di ripresa parziale il nuovo termine contrattuale di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto dall’art. 159 del Regolamento. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora, per circostanze particolari intendesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari loro effettiva necessità ed attrezzature durante il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavoriattendibilità.

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Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi e nei modi di in cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre ricorrano circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione può dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 107 comma 1. Rientrano, tra l’altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l’esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Direttore RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori,previo accordo scritto con lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto. La sospensione è disposta per il Responsabile del Procedimentotempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori redigendo l’apposito verbalelavori. Il Responsabile DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando che deve riportare il nuovo termine contrattuale;detto verbale è contrattuale ed essere firmato anche dall’Appaltatore. Qualora le ragione La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che hanno determinato l’interruzione impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori siano venute meno solo in partelavori. In tal caso, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di ripresa parziale sospensione parziale, il nuovo termine contrattuale relativo verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalità con le quali l’Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto sospensione l’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili. In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 159 107 del RegolamentoD.Lgs. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora50/2016 (c.d. sospensione illegittima), l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per circostanze particolari intendesse lasciare la cui quantificazione va preso in considerazione l’importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l’importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere: - Spese generali Sono determinate nella misura del 6,5% dell’importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. - Ritardata formazione dell’utile La lesione dell’utile è riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell’importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. Si precisa ancora una volta, che l’importo dei lavori da porre a base di calcolo è l’importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza. - Ammortamenti Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti. - Retribuzioni inutilmente corrisposte Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori. Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo. Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari all’economia dell’appalto così come accertato dal DL. Nel caso in tutto cui l’Appaltatore non produca idonea documentazione, si prenderà a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781. L’importo così ottenuto sarà sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la cui misura sarà individuata con criteri equitativi dal DL. Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l’importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in parte macchinari ed attrezzature durante opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore durata dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scritto. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.

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Samples: va.minambiente.it

Sospensioni. La sospensione dei lavori può essere disposta dal Direttore dei Lavorinei Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.. 50/2016, in tutti i casi e nei modi di in cui alla normativa statale vigente. In particolare, qualora cause di forza maggiore ovvero altre ricorrano circostanze speciali tra cui le condizioni climatologiche avverse impediscano che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione può dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 107 comma 1. Rientrano, tra l’altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l’esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato. La sospensione può, altresì, essere disposta dal Direttore RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei Lavori,previo accordo scritto con lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto. La sospensione è disposta per il Responsabile del Procedimentotempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina sospensione, il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori redigendo l’apposito verbalelavori. Il Responsabile DL, entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa, procede alla redazione del Procedimento può,inoltre,per ragioni di pubblico interesse o necessità,ordinare direttamente all’Appaltatore la sospensione dei lavori, nei limiti e con gli effetti previsti dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavoriredige il verbale di ripresa dei lavori indicando che deve riportare il nuovo termine contrattuale;detto verbale è contrattuale ed essere firmato anche dall’Appaltatore. Qualora le ragione La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che hanno determinato l’interruzione impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori siano venute meno solo in partelavori. In tal caso, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di ripresa parziale sospensione parziale, il nuovo termine contrattuale relativo verbale deve indicare la percentuale dei lavori eseguibili e le modalità con le quali l’Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di ultimazione lavori verrà conteggiato in analogia a quanto disposto sospensione l’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili. In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 159 107 del RegolamentoD.Lgs. Non verrà riconosciuto alcun compenso all’Impresa qualora50/2016 (c.d. sospensione illegittima), l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per circostanze particolari intendesse lasciare la cui quantificazione va preso in considerazione l’importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l’importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere: - Spese generali Sono determinate nella misura del 6,5% dell’importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. - Ritardata formazione dell’utile La lesione dell’utile è riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell’importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. Si precisa ancora una volta, che l’importo dei lavori da porre a base di calcolo è l’importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza. - Ammortamenti Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti. - Retribuzioni inutilmente corrisposte Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori. Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo. Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari all’economia dell’appalto così come accertato dal DL. Nel caso in tutto cui l’Appaltatore non produca idonea documentazione, si prenderà a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781. L’importo così ottenuto sarà sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la cui misura sarà individuata con criteri equitativi dal DL. Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l’importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in parte macchinari ed attrezzature durante opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di durata dei lavori. Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovrà essere poi moltiplicato per il numero dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l’immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilità di limitare il danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi. In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilità di ricorrere a forme di mobilità e di rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei periodi di sospensione. In tal caso l'Appaltatore dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavoriper ottenere il relativo benestare scrittoAnche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale. L’Appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado Al di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata,proroghe,che se riconosciute giustificatefuori delle voci elencate sopra, sono concesse dalla Stazione Appaltanteammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni solo qualora documentate e di riprese strettamente connesse alla sospensione dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’Appaltatore di aggiornare il programma lavori.

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