Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori. 3. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore. 7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione. 10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L.. 11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Sospensioni. 1Ai sensi dell’art. In caso 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente oggetti- vamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea che i lavori procedano pro- cedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatorel’appaltatore; costituiscono costituisco- no circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contrattid’opera; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente pre- sente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) : • l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata ; • l’adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) direzione dei lavori; • l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento riferi- mento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatoredall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se qualora il R.U.P. non si pronuncia pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ri- conosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore Qualora l’appaltatore non interviene intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuta rifiuti di sottoscriverlo, oppure appone apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, dell’articolo 190 del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5d.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se qualora il predetto verbale gli è sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6trasmis- sione. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione sospensio- ne e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice sua redazione; al verbale di ripresa dei contratti, se la sospensione o lavori si applicano le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennitàdisposizioni ei cui ai commi 3 e 4; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, caso il differimento dif- ferimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9lavori. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessitànecessi- tà; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore all’appaltatore e alla D.L. al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore all’appaltatore e alla D.L..
11al direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibilicompa- tibili. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessi- vamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione ap- paltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifu- sione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscri- vendoli nella documentazione contabile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni. 1. In caso Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, nonchè dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai commi 1-2-3-4-6-7.
2. Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che portano alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. La sospensione e' disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in via temporanea apposito verbale.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.
8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che i lavori procedano utilmente a regola d’arteper le sospensioni inizialmente legittime, la D.L. d'ufficio per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o su segnalazione dell’Appaltatore si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le situazioni cause che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare hanno determinato la sospensione dei lavorilavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta all'appaltatore alcuna indennità.
310. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione : • i riferimenti temporali • l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) lavori • l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale D.L. • l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
411. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegatostesso; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimentonel termine stabilito, il verbale si dà per riconosciuto e intende accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibiliAppaltante.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
612. Non appena cessate le cause della di sospensione, la il D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, che deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è essere controfirmato dall’Appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Sospensioni. 1. In caso di forza maggioreLe sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49 nonché dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma ai commi 1, lettera c), e comma -2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo-3-4-6-7.
2. L’AppaltatoreQualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare portano alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. Il verbale di La sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4e' disposta per il tempo strettamente necessario. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la D.L. redige ripresa dell'esecuzione e indica il verbale nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di ripresa cheforza maggiore, oltre circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a richiamare il precedente verbale proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
5. Qualora la sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad sospensioni, superino un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, del tempo contrattuale o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto maAppaltante si oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto del comma precedente, iscrivendoli nella documentazione contabileper la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.
8. Le disposizioni contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali decadenza nei verbali di sospensione e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate di ripresa dei lavori, da indicare nei relativi verbalisalvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; in tal casoqualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero deve farne espressa riserva sul registro di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19contabilità.
9. Il R.U.P. RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso necessità dandone ordine contemporaneamente all'Appaltatore e alla al D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10all'appaltatore. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità cause che lo hanno indotto ad ordinare determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11all'appaltatore. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibiliNon aspetta all'appaltatore alcuna indennità.
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Samples: Appalto
Sospensioni. c.1) Sospensioni già previste nel cronoprogramma indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa.
c.2) Sospensioni non previste dal cronoprogramma predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa (art.107 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016)
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione hanno determinato l'interruzione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione , nonché dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura , delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata momento della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso inoltrato al R.U.P.; esso è efficace responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della comunicazione all’Appaltatoresua redazione.
72. Ai sensi dell’articolo 107La sospensione può, comma 2altresì, del Codice dei contrattiessere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, se tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione sospensione, o le sospensioni (se più di una) dura/durano sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore l'esecutore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto masi oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
83. Le disposizioni La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali forza maggiore, circostanze che abbiano per oggetto parti determinate impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal casol'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di mentre si provvede alla sospensione per il rapporto tra l’ammontare parziale dei lavori sospesi e l'importo totale non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori sono iscritte a pena di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto compatibili.previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma
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Sospensioni. 1Ai sensi dell’art. In caso di forza maggiore107 del D.Lgs.. 50/2016, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore il DL può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 107 comma 1. Rientrano, tra l’altro, nelle circostanze speciali le situazioni che determinano avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l’esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106sospensione, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per o le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; . Se la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto maAppaltante si oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori. Le disposizioni Il DL, entro 5 giorni dalla disposizione di cui ai commi precedenti si applicano ripresa, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dall’Appaltatore. La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il differimento relativo verbale deve indicare la percentuale dei termini contrattuali lavori eseguibili e le modalità con le quali l’Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione l’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili. In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione l’importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l’importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere: - Spese generali Sono determinate nella misura del 6,5% dell’importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. - Ritardata formazione dell’utile La lesione dell’utile è pari ad un riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell’importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. Si precisa ancora una volta, che l’importo dei lavori da porre a base di calcolo è l’importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza. - Ammortamenti Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti. - Retribuzioni inutilmente corrisposte Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori. Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo. Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari all’economia dell’appalto così come accertato dal DL. Nel caso in cui l’Appaltatore non produca idonea documentazione, si prenderà a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781. L’importo così ottenuto sarà sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la cui misura sarà individuata con criteri equitativi dal DL. Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l’importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di durata dei lavori.
1 I fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera e mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei materiali. Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovrà essere poi moltiplicato per il numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l’immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilità di limitare il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi. In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilità di ricorrere a forme di mobilità e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei periodi di sospensione. Il R.U.P. può ordinare la Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale. Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori (quali, ad esempio, le spese per cause le utenze ed il fitto dell’area di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. cantiere ed ha efficacia dalla data di emissionei maggiori costi delle polizze fideiussorie).
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Sospensioni. 1. In Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte,e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatoredi sospensione, con le indicazioni delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante ; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata l’adeguata motivazione a cura della D.L.DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
43. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatoredall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma deve farne esplicita riserva sul registro di contabilita’
4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
65. Non appena cessate le cause della sospensione, sospensione la D.L. DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatoreall’appaltatore.
76. Ai sensi dell’articolo 107Se la sospensione, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore l'appaltatore può richiedere lo scioglimento la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.. Nessun indennizzo e’ dovuto all’esecutore negli altri casi
87. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
98. Il R.U.P. può ordinare la sospensione Nel caso di sospensioni parziali o totali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore cui ai commi 1,2 e alla D.L. ed ha efficacia dalla data 4 dell’art.107 del Codice , e’ dovuto all’appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di emissione.
10cui all’art.10 comma 2 lett. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni a) b)c)d del presente articolo, commi 3, 4, 6, Decreto 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.Marzo 2018 n.49;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni. 1Ai sensi dell’art. In caso di forza maggiore107 del D.Lgs.. 50/2016, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore il DL può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all’art. 107 comma 1. Rientrano, tra l’altro, nelle circostanze speciali le situazioni che determinano avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l’esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106sospensione, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per o le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; . Se la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto maAppaltante si oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L’Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8il DL lo comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori. Le disposizioni Il DL, entro 5 giorni dalla disposizione di cui ai commi precedenti si applicano ripresa, procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori che deve riportare il nuovo termine contrattuale ed essere firmato anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dall’Appaltatore. La sospensione può essere parziale qualora, dopo la consegna dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione parziale, il differimento relativo verbale deve indicare la percentuale dei termini contrattuali lavori eseguibili e le modalità con le quali l’Appaltatore può proseguire nei lavori. In tali ipotesi di sospensione l’Appaltatore non ha diritto alla refusione di maggiori oneri e verranno applicate le penali previste per la consegna delle parti comunque eseguibili. In caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltane per cause diverse da quelle previste dall’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 (c.d. sospensione illegittima), l’Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, per la cui quantificazione va preso in considerazione l’importo contrattuale depurato degli oneri della sicurezza, corrispondente alla produzione media giornaliera teorica del periodo di sospensione moltiplicata per il numero dei giorni di sospensione – indipendentemente dal fatto che l’importo effettivo dei lavori ancora da eseguire risulti superiore o inferiore rispetto a detto importo. Su detto importo andranno calcolate le percentuali di seguito riportate in relazione alle diverse voci di danno da riconoscere: - Spese generali Sono determinate nella misura del 6,5% dell’importo contrattuale (come sopra definito) rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. - Ritardata formazione dell’utile La lesione dell’utile è pari ad un riconosciuta calcolando gli interessi moratori (nella misura accertata annualmente con Decreto Ministeriale) sulla percentuale del 10% dell’importo contrattuale (come sopra definito) e rapportata alla durata dell’illegittima sospensione. Si precisa ancora una volta, che l’importo dei lavori da porre a base di calcolo è l’importo dei lavori, depurato degli oneri di sicurezza. - Ammortamenti Il mancato ammortamento è compensato con riferimento ai macchinari esistenti in cantiere per il tempo della sospensione, come accertati dal direttore dei lavori. La determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali e tenuto conto del valore degli stessi desunto dal libro cespiti. - Retribuzioni inutilmente corrisposte Per il calcolo di questa voce di danno occorre considerare la consistenza della manodopera, inattiva ed effettivamente presente in cantiere, così come accertata dal direttore dei lavori. Nel conteggio dei danni vanno considerate le sole risorse dell’Appaltatore, potendo inserire i danni eventualmente subiti dai subappaltatori solo nel caso in cui l’Appaltatore possa documentare di aver dovuto riconoscere ai suoi subappaltatori somme a tale titolo. Qualora la reale consistenza della manodopera e dei mezzi non risulti dal verbale di sospensione o dai verbali di visita del cantiere né sia possibile desumerla dal Giornale dei Lavori, l’Appaltatore dovrà fornire la prova del danno mediante la produzione di idonea documentazione (buste paga, libri matricola, libro cespiti e contratti di nolo), limitando comunque il riconoscimento a mezzi e manodopera strettamente necessari all’economia dell’appalto così come accertato dal DL. Nel caso in cui l’Appaltatore non produca idonea documentazione, si prenderà a riferimento il costo desumibile in via forfettaria dall’analisi delle quote di incidenza dei fattori della produzione desunta dalle tabelle allegate al D.M. 11.12.19781. L’importo così ottenuto sarà sottoposto all’applicazione di una percentuale di abbattimento forfettaria la cui misura sarà individuata con criteri equitativi dal DL. Per stimare il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera, occorre proporzionare l’importo globale dei lavori (al netto di spese generali ed utili), decurtato della quota parte dei lavori subappaltati e/o delle forniture in opera, alla quota di incidenza del fattore stesso e dividere il dato così ottenuto per il periodo di durata dei lavori. Il costo medio giornaliero dei macchinari e della manodopera dovrà essere poi moltiplicato per il numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per i quali sia ragionevole presumere l’immobilizzo effettivo dei macchinari e della manodopera, tenendo conto dei principi di buona fede e delle possibilità di limitare il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi danno mediante un conveniente uso alternativo degli stessi. In ogni caso le spese di personale dovranno essere contenute nella misura strettamente necessaria per quelle di custodia del cantiere ed in quelle che dovessero risultare comunque inevitabili tenendo conto della possibilità di ricorrere a forme di mobilità e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9rotazione per diverse forme di impiego del personale dipendente nei periodi di sospensione. Il R.U.P. può ordinare la Anche le spese per noli richiedono una specifica prova documentale. Al di fuori delle voci elencate sopra, sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno, solo qualora documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori lavori
1 I fattori della produzione da prendere in considerazione dalle tabelle pertinenti sono: materiali, mano d’opera e mezzi. Non vanno tenuti in conto i trasporti la cui incidenza va cumulata con quella dei materiali. (quali, ad esempio, le spese per cause le utenze ed il fitto dell’area di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. cantiere ed ha efficacia dalla data di emissionei maggiori costi delle polizze fideiussorie).
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Construction Contract
Sospensioni. 1. In Ai sensi dell’art. 107 del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio DL d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatorel’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata l’adeguata motivazione a cura della D.L.DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
43. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatoredall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, dell’articolo 190 del Codice dei contratti, in quanto compatibiliRegolamento generale.
54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
65. Non appena cessate le cause della sospensione, sospensione la D.L. DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatoreall’appaltatore.
76. Ai sensi dell’articolo 107Se la sospensione, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
87. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni. 1. si applica quanto disposto dalla normativa vigente ed in particolare dai commi 1-2-3-4-6-7 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
2. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c)d'arte, e comma 2che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi' inoltrato al responsabile del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavoriprocedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
3. Il verbale di La sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4e' disposta per il tempo strettamente necessario. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la D.L. redige ripresa dell'esecuzione e indica il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale .
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori differito insorgano, per cause imprevedibili o di un numero forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore e' tenuto a proseguire le parti di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatorenon eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
75. Ai sensi dell’articolo 107Qualora la sospensione, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per sospensioni, superino un periodo di quanto del tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, contrattuale o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore puo' chiedere la risoluzione del contratto senza indennitàindennita'; se la Stazione stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto masi oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
86. Le disposizioni Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti si applicano anche a 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, per cui l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
7. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori sono iscritte a pena di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibilisalvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita'.
8. La sospensione puo', altresi', essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, dandone ordine contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore.
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Samples: Appalto
Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. indicativo predisposto dall'Amministrazione Comunale Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione dei termini contrattuali è pari ad un numero oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall'Amministrazione Comunale e dal programma operativo dell'Impresa. Nell'eventualità che successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di giorni costituito dal prodotto dei giorni forza maggiore impedimenti, che non consentano di procedere parzialmente o totalmente al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, ed a condizione che le attività oggetto di sospensione per non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire ugualmente gli interventi eseguibili. Con la ripresa dell'attività differita parzialmente, il rapporto tra l’ammontare termine contrattuale di esecuzione dei lavori sospesi viene incrementato, nei modi previsti dall'art. 159, comma 7, del Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207. Ove le sospensioni per pubblico interesse o necessità abbiano superato, in una sola volta o nel loro complesso, un quarto del periodo contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi e l'importo totale dei "Appaltatore, in base a proprie autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o indennizzi. L'interruzione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, nei modi previsti dall'art. 158 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9pubblici, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n° 207. Il R.U.P. può ordinare la Nei verbali relativi alla sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore oggettive e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità non imputabili all'Impresa appaltatrice dovrà risultare che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione stessa è disposta di comune accordo tra le parti. Qualora, per circostanze particolari "Affidatario, durante il periodo di dilazione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta formale al Direttore dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. Per quanto In tal caso all'Appaltatore non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibilispetta alcun compenso.
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Sospensioni. 1c.1) Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall'A.C. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste in modo dettagliato, tanto nella durata che nella causa, nel programma indicativo dei lavori, predisposto dall’Amministrazione Capitolina, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto, all’Impresa, di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali, oltre quelli stabiliti nel citato programma.
c.2) Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’Amministrazione Capitolina e dal programma operativo dell'Impresa. In caso Il Responsabile del Procedimento Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impedimenti che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’artenon consentano di procedere, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatoreparzialmente, al fine regolare svolgimento delle singole categorie di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive lavori, a condizione che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progettole attività, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale oggetto di sospensione, deve indicare non siano critiche, rispetto all’andamento generale dei lavori, l’Appaltatore è tenuto a proseguire i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori differito non eseguibili in conseguenza di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensionedetti impedimenti. Il verbale di Con la ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla data durata della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107sospensione Qualora la sospensione, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano , durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) comunque, quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi . Se l’Amministrazione Capitolina si oppone allo scioglimento del contratto mascioglimento, in tal caso, riconosce al medesimo la l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione sospensione, oltre i termini suddetti. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore. Le disposizioni Qualora, per circostanze particolari, durante il periodo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano sospensione, l’Appaltatore volesse lasciare nel cantiere, in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori, per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero caso non spetta all’Appaltatore alcun compenso. Nel caso di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori così come per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibiliil Direttore dei Lavori provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.
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Samples: Contract
Sospensioni. 1. In caso Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.
2. Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dall’A.C. e dal programma operativo dell’Impresa. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impedimenti che impediscono in via temporanea non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all’andamento generale dei lavori, l’appaltatore e’ tenuto a proseguire i lavori procedano utilmente a regola d’arteeseguibili, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall’art. Ai sensi dell’articolo 10724, comma 27, del Codice dei contrattiCapitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000. Qualora la sospensione, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano , durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi se l’Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento del contratto mascioglimento, in tal caso, riconosce al medesimo la l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, iscrivendoli nella documentazione contabileredatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nei modi previsti dall’art. 133 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui LL.PP.
8, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Le disposizioni Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per oggetto parti determinate ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all’Appaltatore alcun compenso. Nel caso di sospensione dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione così come per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibiliil D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all’Osservatorio Comunale sugli appalti.
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Samples: Appalto
Sospensioni. 1. In caso Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di forza maggiorecui all'art. 107 del DLgs 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 107, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre comma 1, del DLgs 50/2016, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano circostanze speciali speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono d'arte. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall’articolo dall’art. 106, comma 11 del DLgs 50/2016, lettera c), e comma 2, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavoricontratto.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Ai sensi dall’art. 107, comma 4, 2° periodo del DLgs 50/2016, nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, deve contenere:farne espressa riserva sul registro di contabilità.
a) l’indicazione dello 4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei lavori;mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
b) l'adeguata 5. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terziDirezione dei Lavori e controfirmati dall’appaltatore, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve devono pervenire al R.U.P. responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua loro redazione e deve devono essere restituito controfirmato restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se qualora il R.U.P. non si pronuncia pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice sua redazione; al verbale di ripresa dei contratti, se la sospensione o lavori si applicano le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali 3 e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori5.
8. Ai sensi dell’art. 107, da indicare nei relativi verbali; in tal casocomma 2 del DLgs 50/2016, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause ragioni di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine l’ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore all’appaltatore e alla D.L. al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
109. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore all’appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa al direttore dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sospensioni. 1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale Xxxxxxx, sentito l'Appaltatorel’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contrattiprevisti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale Verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato Stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata l’adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Segnaletica Stradale
Sospensioni. 1. In Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del Codice, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatoredi sospensione, con le indicazioni delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante ; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata l’adeguata motivazione a cura della D.L.DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
43. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatoredall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibilideve farne esplicita riserva sul registro di contabilità.
54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
65. Non appena cessate le cause della sospensione, sospensione la D.L. DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatoreall’appaltatore.
76. Ai sensi dell’articolo 107Se la sospensione, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore l'appaltatore può richiedere lo scioglimento la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento alla risoluzione del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
87. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
98. Il R.U.P. può ordinare la sospensione Nel caso di sospensioni parziali o totali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine cui ai commi 1,2 e 4 dell’art.107 del Codice, è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data dovuto all’appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di emissionecui all’art.10 comma 2 lett. a) b) c) d) del Decreto 7 marzo 2018 n.49.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
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Samples: Project Execution Agreement
Sospensioni. 1. 5.4.1 In caso di forza maggioretutti i casi in cui circostanze speciali, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono non prevedibili al momento della stipula del contratto, impe- discano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arteil regolare svolgimento dei servizi, il RUP/DEC può disporre la D.L. d'ufficio sospen- sione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento del RGC o su segnalazione dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106sua assenza con due testimoni, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione dei lavori.
3. Il il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'in- terruzione, dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura del servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla ri- presa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della D.L.;
c) l’eventuale imputazione consistenza di mezzi e/o attrezzature esi- stenti sul luogo delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteprestazioni al momento della sospensione.
4. 5.4.2 Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso RUP può disporre la sospensione opera dalla data per ragioni di redazione del verbalenecessità o di pubblico interesse, accettato dal R.U.P. tra cui l'interru- zione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute le sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14prevista, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore l'appaltatore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto maindenni- tà. Se GTT si oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento prolunga- mento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
85.4.3 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal casoCessate le cause della sospensio- ne, il differimento dei termini contrattuali RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
5.4.4 Ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza mag- giore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è pari ad un numero tenuto a proseguire le parti di giorni costituito dal prodotto dei giorni di servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause 5.4.5 Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
a) formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o ri- chieste si fondano;
b) precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei lavoricriteri di calcolo, in quanto compatibilidel conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.
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Sospensioni. 1. In caso di forza maggioretutti i casi in cui circostanze speciali, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arteil regolare svolgimento dei servizi, la D.L. d'ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore il RUP/DEC può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento del RGC, il verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che determinano la necessità hanno determinato l’interruzione, dello stato di procedere avanzamento della fornitura/servizio e delle eventuali cautele adottate affinché alla redazione ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall’articolo 106, comma 1, lettera c), e comma 2, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al presente articolomomento della sospensione.
2. L’Appaltatore, al fine di permettere all’Ente committente la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l’effettivo conseguimento dei target e delle milestone del Progetto, ha l’obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare Il RUP può disporre la sospensione dei lavori.
3per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l'adeguata motivazione a cura della D.L.;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti Qualora la sospensione, o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute le sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione o le sospensioni (se più di una) dura/durano durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14prevista, o comunque superano 6 (sei) quando superino sei mesi complessivamentecomplessivi, l'Appaltatore l’appaltatore può richiedere lo scioglimento chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma. Se l’SA si oppone, in tal caso, riconosce al medesimo la l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
83. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Ove successivamente alla consegna della fornitura in opera e/o del servizio full service insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di fornitura/servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
4. Le disposizioni contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni devono essere iscritte, a pena di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoridecadenza, da indicare nei relativi verbali; in tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
9. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla D.L. ed ha efficacia dalla data di emissione.
10. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e alla D.L..
11. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo, commi 3, 4, 6, 7 e 8, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavoriripresa. L’iscrizione, in quanto compatibili.a pena di decadenza, deve contenere:
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