SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Linear assumerà a nome dell’Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Xxxxxx ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. Xxxxxx non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato. Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali e/o tecnici e/o consulenti e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico degli Assicuratori le spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di Richiesta di Risarcimento, in aggiunta al massimale, ma entro il limite del 25% del massimale medesimo. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano dagli stessi designati e non rispondono di multe, ammende o sanzioni amministrative comminate all’Assicurato.
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Gli Assicuratori rispondono inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di Copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro, inclusa, laddove previsto dalle leggi vigenti, la quota a carico dell’Assicurato delle spese di conciliazione. Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Gli Assicuratori non riconoscono le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano da essi designati o approvati e non rispondono di multe o ammende comminate all’Assicurato.
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze sulla responsabilità o risarcimento del danno nelle quali sia coinvolto, in qualunque sede si discutano, designando, se necessario, legali o tecnici. La Compagnia non riconosce le spese per legali o tecnici non designati dalla Compagnia stessa e non risponde di sanzioni, multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE. Tel: +3 L’Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze davanti alla Corte dei Conti a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. L’Assicuratore risponde inoltre, in aggiunta al Massimale stabilito nella Scheda di copertura ma entro il limite del 25% del Massimale medesimo, delle spese legali sostenute per assistere e difendere l’Assicurato in caso di sinistro, così come previsto all’art. 1917 del Codice Civile. L’Assicuratore non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici o consulenti che non siano stati incaricati e/o approvati dall’Assicuratore e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato.