Statuto e atto costitutivo Clausole campione

Statuto e atto costitutivo. Lo statuto sociale vigente è quello deliberato dall’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 26 maggio 2007 ed iscritto nel Registro delle Imprese di Padova. Il testo integrale dello Statuto è disponibile presso la sede sociale dell’Emittente e presso il sito web di Banca Popolare Etica: xxx.xxxxxxxxxx.xx Il 1° giugno 1995 viene costituita la Società Cooperativa a responsabilità limitata “Verso la Banca Etica” da 22 soggetti appartenenti alla realtà del Terzo Settore che perseguono il progetto di dar vita ad una banca intesa come punto d’incontro tra risparmiatori, che condividono l’esigenza di una più consapevole e responsabile gestione del proprio denaro, e le iniziative socio-economiche che si ispirano ai principi di un modello di sviluppo umano e sociale sostenibile, secondo cui la produzione della ricchezza e la sua distribuzione siano fondati sui valori della solidarietà, della responsabilità civile e della realizzazione del bene comune. Con delibera dell’Assemblea Straordinaria del 30 maggio 1998 la Cooperativa Verso la Banca Etica viene trasformata in Banca Popolare Etica. I suddetti obiettivi sottesi alla costituzione di Banca Popolare Etica vengono formalizzati nel testo dell’’art 5 dello Statuto Sociale. Nel 1999 viene aperta la prima sede di Banca Popolare Etica a Padova e nello stesso anno vengono aperte le Filiali di Brescia e Milano. La diffusione territoriale di Banca Popolare Etica è assicurata, sin dalla sua costituzione, anche dalla figura del “Banchiere Ambulante”, ossia un promotore finanziario cui è affidato il compito di rendere capillare la diffusione della Banca sul territorio nazionale. Alla data del Prospetto Informativo la Banca conta 12 Filiali e 27 Banchieri Ambulanti. Nel 2008 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’apertura di 4 nuove Filiali. Il 27 maggio 2003 viene data vita al Gruppo Bancario Banca Popolare Etica che comprende Banca Popolare Etica ed Etica Sgr. L’Emittente ha, sin dalla costituzione, svolto la propria attività coerentemente con le finalità istituzionali espresse dal citato articolo 5 dello Statuto Sociale ed ha, inoltre, adottato un modello organizzativo che realizza, da una lato, i principi cooperativi rispondenti al tipo sociale attraverso la Struttura Territoriale dei Soci e, dall’altro, una collaborazione proficua fra tutti i soggetti, soci, clienti, amministratori ma anche partner sociali, comunità e istituzioni con cui la Banca entra in relazione, che, a vario titolo, concorrono a diff...
Statuto e atto costitutivo. Banco Popolare è nato, ai sensi dell’art. 2501 cod. civ., il 1° luglio 2007, mediante fusione per unione tra BPVN e BPI. L’atto di fusione è stato stipulato in data 27 giugno 2007, a rogito notaio xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx N. 98.543 di Rep. ed è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Verona, previa iscrizione dello stesso presso il Registro delle Imprese di Lodi, in data 1° luglio 2007. Per maggiori informazioni si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3, del Prospetto.
Statuto e atto costitutivo. Lo Statuto Sociale vigente è quello deliberato dall’Assemblea Straordinaria dell’Emittente in data 29 maggio 2009. Il testo integrale dello Statuto è disponibile presso la sede sociale dell’Emittente, presso la sede distaccata e presso le filiali. La Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino è una società cooperativa per azioni costituita per atto notaio dr. Xxxxx Xxxxxxx, Rep. n. 12292 raccolta n. 2604 del 17 gennaio 2006. La durata dell’emittente è fissata ai sensi dell’art. 4 dello Statuto sino al 31 dicembre 2050 e la cui autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria è avvenuta in data 19 dicembre 1991. Essa è la continuazione della Cassa Rurale di Moena, fondata nel 1899 e della Cassa Rurale di Campitello e Canazei fondata nel 1901, entrambe costituite in base alla legge del 9 aprile 1873, B.L.I. N. 70 (Bollettino delle leggi dell’ Impero Austro-Ungarico) quale consorzio registrato a garanzia illimitata. In data 13 maggio 2003 in seguito alla fusione con la Cassa Rurale di Campitello e Canazei, ha assunto la denominazione di Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino. Per maggiori informazioni sulla storia dell’Emittente si veda la Sezione II, Capitolo V, Paragrafo 5.1.
Statuto e atto costitutivo. L’Emittente è stato costituito, in forma di società anonima, in data 1° maggio 1890 con atto a rogito del Notaio Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano Rep. 5591/2737 con la denominazione di “Fabbriche Italiane di filati Cucirini”. Lo statuto in vigore alla Data del Prospetto Informativo è stato adottato con delibera dell’Assemblea straordinaria della Società in data 31 luglio 2007 (Cfr. Sezione Prima, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto Informativo).
Statuto e atto costitutivo. La Societa` e` stata costituita nella forma di societa` per azioni in data 24 gennaio 1985, con la denominazione sociale Piaggio & C. S.p.A., con atto a rogito del Notaio Xxxxxx Xxxxxx, Rep. n. 42322. L’assemblea straordinaria dell’Emittente, tenutasi in data 8 marzo 2006, ha approvato un nuovo statuto sociale per adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le societa` con azioni quotate di cui al Testo Unico (lo ‘‘Statuto’’). Lo Statuto entrera` negoziazioni delle Azioni sul MTA.
Statuto e atto costitutivo. La Società è stata costituita, con denominazione sociale “Bouty 2002 S.r.l.”, in data 10 settembre 2002 con atto a rogito del xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Notaio in Milano, rep. n. 9845, racc. n. 3864 Lo statuto in vigore alla Data del Prospetto è stato adottato con delibera dell’assemblea straordinaria della Società in data 21 settembre 2004. In data 13 aprile 2007 l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha altresì adottato un nuovo statuto la cui efficacia è tuttavia subordinata all’emissione da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente nel Mercato Expandi.
Statuto e atto costitutivo. L’Assemblea Straordinaria dell’Emittente, tenutasi in data 6 luglio 2006, ha approvato un nuovo statuto sociale per adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con azioni quotate di cui al Testo Unico (lo “Statuto”). Lo Statuto entrerà in vigore alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni sul MTA.
Statuto e atto costitutivo. Lo Statuto Sociale vigente è quello deliberato dall'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 26 aprile 2009, su repertorio n. 12408 – raccolta n. 4569 del Notaio xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. Il testo integrale dello Statuto è disponibile presso la sede sociale dell'Emittente e sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’area “spazio soci” .

Related to Statuto e atto costitutivo

  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: