Stazioni Clausole campione

Stazioni. La Ditta aggiudicataria utilizzando tecnici specializzati muniti delle necessarie attrezzature dovrà fornire, a proprio carico, le parti di ricambio che saranno necessarie per ripristinare la corretta funzionalità della strumentazione. Comunque questi dovranno eseguirsi con materiali, metodi e magisteri appropriati e rispondenti alla loro natura, scopo e destinazione. Gli interventi di manutenzione correttiva che si renderanno necessari sono da considerarsi in numero illimitato. Fermo quanto sopra, nel caso estremo in cui la Ditta aggiudicataria non riuscisse a rimuovere il malfunzionamento sostituendo le singole componenti e/o dispositivi guasti e solo su espressa autorizzazione di ARPAL potrà procedere alla sostituzione delle intera apparecchiatura, pur essendo a suo carico tutti gli oneri connessi a tale sostituzione. In questo caso dovranno essere prodotto un apposito piano di migrazione da sottoporre, anch’esso, ad approvazione formale della stazione appaltante. In attesa della definitiva risoluzione delle anomalie tecniche complesse entro i tempi stabiliti, la Ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere a fornire, installare e calibrare idonea apparecchiatura sostitutiva temporanea di quella non riparabile, tale prescrizione vale anche per un normale guasto. La Ditta offerente dovrà descrivere, nella relazione tecnica dell’offerta, le procedure che regolano: • le modalità di segnalazione del guasto (nell’ambito del sistema informativo); • l’organizzazione della procedura di intervento a seguito della segnalazione del guasto; • la previsione della durata del mancato funzionamento (permanenza anomalia) in relazione alla tipologia del guasto; • il tempo di ripristino delle anomalie ovvero rimozione dei malfunzionamenti entro il termine stabilito di tre giorni dalla segnalazione del guasto da parte di ARPAL. Al termine di ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere redatto un report, in formato digitale e caricato sul sistema informativo, con una dettagliata descrizione delle anomalie riscontrate, delle cause e delle azioni messe in campo per la riattivazione della funzionalità compromesse. In caso di sostituzione di uno o più sensori devono essere trascritti, per ciascuno, il modello e il relativo numero seriale e deve essere aggiornata l’anagrafica della stazione sul sistema informativo con storicizzazione delle informazioni. Devono inoltre essere ripristinate tutte le trasmissioni dei dati e la gestione da remoto dei nuovi sensori.
Stazioni. Si è registrata l'intesa sulla collocazione a: - Livello 9°: MANOVALE - GUARDIA TITOLARE DI FERMATA. - Livello 8°: CAPO SQUADRA MANOVALE. ADDETTO MANOVRA E SCAMBI - Livello 7ø: OPERATORE SCAMBI DI CABINA, CAPO MANOVRA; ADDETTO DI STAZIONE E GESTIONE (per il quale saranno specificate successivamente le funzioni attraverso il profilo professionale). In questa nuova figura professionale confluiranno le qualifiche di Addetto di fermata, Addetto di fermata di 1ø, Impiegato di stazione e Sottocapo (non abilitato al movimento). - Livello 6ø:
Stazioni. Le denominazioni degli impianti e la distanza tra le stazioni sono deducibili dal portale ePIR. Il nome e la posizione geografica delle stazioni di confine sono indicati nel portale ePIR.
Stazioni. Linea Accessibile in autonomia a persone con disabilità motorie Parzialmente accessibile in autonomia a persone con disabilità motorie Dotata di servizio di assistenza PRM con carrello elevatore Fruibile alle persone con disabilità motorie Percorsi tattili per persone con disabilità visiva Informazione sonora per persone con disabilità visiva Informazione visiva dinamica per persone con disabilità uditiva
Stazioni. 2.1.5.1 Quando si studia la disposizione di una stazione, si devono anzitutto considerare le modalità di carico e scarico del materiale che deve essere trasportato. Oltre all’efficace funzionamento della stazione, occorre rendere sicuro il lavoro del per- sonale addetto all’esercizio e alla manutenzione. 2.1.5.2 Le stanze del personale devono avere un’altezza di almeno m. 2,50. 2.1.5.3 I locali di manovra e comando, del macchinario, dei dispositivi di tensione del-le funi e delle apparecchiature elettriche non devono essere accessibili agli estranei. 2.1.5.4 Tutti i locali devono avere illuminazione adeguata. 2.1.5.5 Per le teleferiche dotate di sistemi ad ammorsamento automatico devono essere adottate misure per evitare che i veicoli non correttamente agganciati possano lasciare le stazioni. 2.1.5.6 Per la progettazione e la costruzione delle stazioni, si seguiranno le norme e i regolamenti validi per i fabbricati industriali. Per calcolare i carichi agenti sui sop- porti delle rotaie di stazione, si considereranno i vagoncini carichi vicini. 2.1.5.7 Tutti i componenti dell’argano devono essere concepiti in modo da non soffrire a causa degli agenti atmosferici, o adeguatamente protetti e comunque accessibili per la manutenzione. 2.1.5.8 Se necessario, le stazioni dovrebbero essere dotate di linee di rimessa, magazzini per le parti di ricambio e per i lubrificanti, e di un’officina per i servizi di manuten- zione e riparazione. 2.1.5.9 Nelle stazioni devono essere previsti dei punti di ancoraggio delle funi per facilitare i lavori di manutenzione dell’impianto e, in particolare, il cambio delle funi. 2.1.5.10 Il franco minimo in stazione tra un vagoncino in transito e le strutture deve es- sere almeno di 0,5 m. Tale distanza dovrebbe essere misurata dal bordo esterno del cassone chiuso od aperto tenendo conto di un’oscillazione del 20% dove il vagoncino non è guidato. 2.1.5.11 Deve essere previsto un drenaggio efficiente per tutti i locali dove sono possibili infiltrazioni d’acqua. 2.1.5.12 Si devono prendere opportune precauzioni contro l’incendio e i fulmini, in accordo con le norme locali.

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  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Cauzioni 1. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte relativamente all’esecuzione dei lavori iniziali accessori, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’investimento oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. Tale garanzia verrà svincolata dalla data di emissione del Certificato di Collaudo. 2. Il Concessionario ha prestato una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, quale garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio di illuminazione Pubblica e Semaforica oggetto del presente Contratto, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno, ai sensi dell’articolo 183, comma 13, del Codice. La garanzia fideiussoria è prestata nelle forme previste all’articolo 103 del Codice ed è stata presentata in originale al Concedente prima della formale sottoscrizione del Contratto. L’importo della garanzia fideiussoria è pari al 10,00% (dieci per cento) dell’importo totale dei servizi previsto per l’intera concessione e sarà svincolata progressivamente come previsto dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia potrà subire le riduzioni di cui all’articolo 103 comma 1 del Codice. 3. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.