SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. È assolutamente vietata la cessione del servizio o la sub concessione totale o parziale. È permessa, esclusivamente, l'esternalizzazione dei lavori previsti e della posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. Il subappalto e la cessione del contratto sono vietate.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. 21.1 È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Per il subappalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. E’ consentito il subappalto a terzi dei Servizi nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., purché l’Appaltatore abbia dichiarato in sede di Gara di volersene avvalere, indicando inoltre la tipologia e la percentuale delle attività da subappaltare. L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. Articolo 3.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. 1. L’appaltatore non potrà cedere o subappaltare, in tutto o in parte, i lavori senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale e fatto salvo quanto ulteriormente previsto dalla L.P. 23/1990 e L.P. 2/2016 in materia di cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Ente.
2. In caso di infrazione alle norme contenute nel contratto ed atti allegati e/o riportati nello stesso contratto, compiuta dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso terzi si intende l’appaltatore.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. È vietata la cessione, anche parziale, del contratto a pena di nullità.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. E’ assolutamente vietato il subappalto o la cessione, sotto qualsiasi forma, di tutto o parte del presente contratto, sotto pena di risoluzione e di perdita del deposito cauzionale definitivo, fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che il CNR ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
SUBAPPALTO E CESSIONE CONTRATTO. Il subappalto è vietato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.