Sublocazione e cessione del contratto. 8. Successione nel contratto. – 9. Decreto «Sblocca Italia» e mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo. – 10. Locazione commerciale e affitto d’azienda. – 11. La regolamentazione del rapporto.
Sublocazione e cessione del contratto. L’art.36 della Legge 392 del 1978, rubricato «Sublocazione e cessione del contratto di locazione», con riferimento alle vicende di trasferimento aziendale e dei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa (art.2558 c.c.), è stato individuato quale elemento di collegamento tra libro quarto e libro quinto del codice civile: «(…) Il quarto libro del codice civile permette, in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (…) “purché l’altra parte vi consenta”. (…) Secondo l’art.1594 “il conduttore, salvo patto contrario, (…) non può cedere il contratto senza il consenso del locatore”. Ribadendo espressamente, per il contratto di locazione, il principio già desumibile dall’art.1406, il codice civile mostra qui di proteggere le ragioni della proprietà (…). Il contrasto fra il quarto e il quinto libro del codice civile appare ancora più acuto quando il contratto di impresa, che passa all’acquirente dell’azienda, sia il contratto di locazione dell’immobile in cui l’azienda è situata (…). L’esigenza di tutela della proprietà, e soprattutto della proprietà immobiliare, aveva agito sull’atteggiamento mentale della nostra Cassazione: essa si era ribellata all’idea che il locatario potesse, senza il consenso del proprietario, sostituire a sé un terzo nel godimento dell’immobile; negava, perciò, che fra i “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda”, cui fa riferimento l’art.2558, potesse essere incluso il contratto di locazione dell’immobile in cui è situata l’azienda. A dirimere il conflitto è intervenuta la legge n.392 del 1978: l’art.36 dispone che “il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”. L’oggetto della protezione legislativa si sposta così dalla proprietà all’impresa. (…)»55. L’art.36 esclude quindi la rilevanza del consenso del locatore per le fattispecie di sublocazione e cessione del contratto di locazione legate a fattispecie di cessione o affitto di azienda; rilevanza che nel caso di cessione del contratto è diretta giacché l’art.1594 c.c. imporrebbe al conduttore il divieto di cessione del ...
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 2 L. 392/1978)
Sublocazione e cessione del contratto. In deroga all'art. 36 Legge 27.07.1978, n. 392, il Conduttore rinuncia alla facoltà di sublocare o cedere il contratto a terzi (sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura), senza il consenso del Locatore, come previsto dal predetto articolo,
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 36)
Sublocazione e cessione del contratto. La sublocazione e` una fattispecie nuova e diversa rispetto all’istituto della cessione del contratto, che peraltro conosce una espressa disciplina codicistica alla lettera de- gli artt. 1406-1410 c.c. Con la sublocazione si instaura infatti un rapporto negoziale nuo- vo e bilaterale, benche´ derivato, di cui sono parte il conduttore ed il subconduttore, con- trariamente a quanto avviene nel caso di ces- sione del contratto, che realizza piuttosto una fattispecie trilaterale, nella quale sono necessariamente coinvolti il cedente, il cedu- to ed il cessionario, ed integra quindi una successione a titolo particolare nel contratto, mediante la sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarita` del rapporto, con la con- seguenza per cui, nell’ipotesi di cessione di contratto di locazione, viene ad esistenza un rapporto diretto tra il terzo cessionario, che subentra al conduttore originario, ed il loca- tore. Nella sublocazione, il locatore, non es- sendo parte del contratto derivato, rimane totalmente estraneo alle vicende afferenti al- lo svolgimento di tale rapporto (Trifone, 94).
Sublocazione e cessione del contratto. Il conduttore non potrà cedere o sublocare il bene oggetto della locazione transitoria.
Sublocazione e cessione del contratto. Autonomia contrattuale, salvo art. 36
Sublocazione e cessione del contratto. Per sublocazione si intende la concessione in godi- mento, totale o parziale, della cosa locata, da parte di chi, a sua volta, è conduttore della stessa: la sublocazione, pertanto, è un con- tratto di locazione che viene posto in esse-
Sublocazione e cessione del contratto. Il conduttore non potrà sublocare l’unità immobiliare locata o cedere il contratto di locazione, senza il consenso del locatore, salva l’applicazione dell’art. 36 della Legge n. 392/1978.