Sublocazione e cessione del contratto. E’ facoltà del conduttore sublocare, dare in comodato o comunque concedere a terzi a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l’immobile, nel rispetto della destinazione d’uso sopraindicata e previa autorizzazione di ATS.
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 2 L. 392/1978)
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 36)
Sublocazione e cessione del contratto. 1. E’ fatto espresso divieto alla parte conduttrice di sublocare in tutto od in parte la cosa locata, di modificare, anche temporaneamente, la destinazione contrattuale dell’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1453 C.C., fatto salvo quanto previsto dall’art.36 della citata Legge 392/78.
Sublocazione e cessione del contratto. 12.1 La Conduttrice potrà sub-locare parte o tutto il Compendio Immobiliare, previa autorizzazione scritta da parte della Locatrice.
Sublocazione e cessione del contratto. 2. Opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente
Sublocazione e cessione del contratto. 8. Successione nel contratto. – 9. Decreto «Sblocca Italia» e mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo. – 10. Locazione commerciale e affitto d’azienda. – 11. La regolamentazione del rapporto.
Sublocazione e cessione del contratto. Autonomia contrattuale, salvo art. 36 Xxxxxxxx che opera di diritto essendo espressamente prevista dalla legge, anche se Riconosciuta quando il conduttore utilizza i locali per le medesime attività che Esclusa ex art. 35: E in caso di nuova locazione art. 40
Sublocazione e cessione del contratto. B La sublocazione e` una fattispecie nuova e diversa rispetto all’istituto della cessione del contratto, che peraltro conosce una espressa disciplina codicistica alla lettera de- gli artt. 1406-1410 c.c. Con la sublocazione si instaura infatti un rapporto negoziale nuo- vo e bilaterale, benche´ derivato, di cui sono parte il conduttore ed il subconduttore, con- trariamente a quanto avviene nel caso di ces- sione del contratto, che realizza piuttosto una fattispecie trilaterale, nella quale sono necessariamente coinvolti il cedente, il cedu- to ed il cessionario, ed integra quindi una successione a titolo particolare nel contratto, mediante la sostituzione di un soggetto ad un altro nella titolarita` del rapporto, con la con- seguenza per cui, nell’ipotesi di cessione di contratto di locazione, viene ad esistenza un rapporto diretto tra il terzo cessionario, che subentra al conduttore originario, ed il loca- tore. Nella sublocazione, il locatore, non es- sendo parte del contratto derivato, rimane totalmente estraneo alle vicende afferenti al- lo svolgimento di tale rapporto (Trifone, 94).
Sublocazione e cessione del contratto. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione di Pro Brixia. Il conduttore si impegna a comunicare tempestivamente a Pro Brixia eventuali mutamenti della propria compagine societaria.