Sublocazione e cessione del contratto Clausole campione

Sublocazione e cessione del contratto. Il conduttore non potrà cedere o sublocare il bene oggetto della locazione transitoria.
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 36)
Sublocazione e cessione del contratto. 2. Opponibilità del contratto di locazione al terzo acquirente
Sublocazione e cessione del contratto. Autonomia contrattuale, salvo art. 36 Xxxxxxxx che opera di diritto essendo espressamente prevista dalla legge, anche se Riconosciuta quando il conduttore utilizza i locali per le medesime attività che Esclusa ex art. 35: E in caso di nuova locazione art. 40
Sublocazione e cessione del contratto. La sublocazione e la cessione del contratto sono vietate e comporteranno la risoluzione dello stesso.
Sublocazione e cessione del contratto. (art. 2 L. 392/1978)
Sublocazione e cessione del contratto. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione di Pro Brixia. Il conduttore si impegna a comunicare tempestivamente a Pro Brixia eventuali mutamenti della propria compagine societaria.
Sublocazione e cessione del contratto. 8. Successione nel contratto. – 9. Decreto «Sblocca Italia» e mercato delle grandi locazioni ad uso non abitativo. – 10. Locazione commerciale e affitto d’azienda. – 11. La regolamentazione del rapporto.
Sublocazione e cessione del contratto. L’art.36 della Legge 392 del 1978, rubricato «Sublocazione e cessione del contratto di locazione», con riferimento alle vicende di trasferimento aziendale e dei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa (art.2558 c.c.), è stato individuato quale elemento di collegamento tra libro quarto e libro quinto del codice civile: «(…) Il quarto libro del codice civile permette, in xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (…) “purché l’altra parte vi consenta”. (…) Secondo l’art.1594 “il conduttore, salvo patto contrario, (…) non può cedere il contratto senza il consenso del locatore”. Ribadendo espressamente, per il contratto di locazione, il principio già desumibile dall’art.1406, il codice civile mostra qui di proteggere le ragioni della proprietà (…). Il contrasto fra il quarto e il quinto libro del codice civile appare ancora più acuto quando il contratto di impresa, che passa all’acquirente dell’azienda, sia il contratto di locazione dell’immobile in cui l’azienda è situata (…). L’esigenza di tutela della proprietà, e soprattutto della proprietà immobiliare, aveva agito sull’atteggiamento mentale della nostra Cassazione: essa si era ribellata all’idea che il locatario potesse, senza il consenso del proprietario, sostituire a sé un terzo nel godimento dell’immobile; negava, perciò, che fra i “contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda”, cui fa riferimento l’art.2558, potesse essere incluso il contratto di locazione dell’immobile in cui è situata l’azienda. A dirimere il conflitto è intervenuta la legge n.392 del 1978: l’art.36 dispone che “il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte”. L’oggetto della protezione legislativa si sposta così dalla proprietà all’impresa. (…)»55. L’art.36 esclude quindi la rilevanza del consenso del locatore per le fattispecie di sublocazione e cessione del contratto di locazione legate a fattispecie di cessione o affitto di azienda; rilevanza che nel caso di cessione del contratto è diretta giacché l’art.1594 c.c. imporrebbe al conduttore il divieto di cessione del ...
Sublocazione e cessione del contratto. 12.1 La Conduttrice potrà sub-locare parte o tutto il Compendio Immobiliare, previa autorizzazione scritta da parte della Locatrice.