Sviluppo di nuove applicazioni Clausole campione

Sviluppo di nuove applicazioni. Contrariamente al precedente contratto (il cui scopo principale è stato il collegamento di tutte le istituzioni scolastiche al sistema ed il consolidamento di un sistema informativo sostanzialmente stabile) nel presente contratto occorre far fronte ad una forte esigenza di sviluppo del sistema, dovuta al massiccio impatto che la riforma dell’istruzione avrà sui processi e all’obsolescenza delle attuali procedure (realizzate ormai diversi anni fa con strumenti e ambienti tecnologici che mal si prestano a modifiche sostanziali). Considerata anche la parziale imprevedibilità delle esigenze, è necessario garantirsi la massima flessibilità in ambito contrattuale su queste attività, attribuendo al fornitore un “servizio” complessivo di sviluppo del software nel quale sia definito: − Massimale contrattuale − Costi unitari (function point e tariffe professionali) − Piani di progetto periodici (proposti e modificabili dall’amministrazione) − Criteri di dimensionamento dei costi per i singoli progetti − Articolazione delle attività di sviluppo software “tradizionale” (fasi, standard, documentazione) − Strumenti e tecnologie (linguaggi e prodotti) − Modalità di controllo (metriche, collaudi, rendicontazioni ) − Attività diverse dallo sviluppo “tradizionale” (consulenze, integrazione prodotti di mercato ecc. ecc.) Ogni progetto che non rientri nel Progetto di reingegnerizzazione del SIDI e/o nella ordinaria manutenzione evolutiva, sarà preceduto da uno studio di fattibilità realizzato dal Servizio per l’automazione informatica e l’innovazione tecnologica, in collaborazione con esperti delle direzioni del Ministero (in particolare le direzioni regionali se esso coinvolge funzioni SIDI di competenza regionale ) ed eventualmente con l’apporto di consulenti esterni o società specializzate, inclusa la società di monitoraggio e direzione lavori, e sottoposto al parere di congruità tecnico economica degli organi competenti qualora la rilevanza o i costi dell’iniziativa oppure il mancato accordo con il fornitore su costi o modalità realizzative impongano un autorevole parere esterno. Il fornitore si impegna a realizzare gli interventi di sviluppo alle condizioni stabilite dal contratto anche nel caso in cui il committente sia una direzione regionale o un istituto scolastico , per esempio per la realizzazione di una funzione locale da integrare nel SIDI. Gli interventi di sviluppo saranno pianificati e gestiti secondo un Piano generale delle Attività di Sviluppo (PAS). Fermo r...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).