TARI. Non è previsto nessun aumento TARI. ISEE Confermate le fasce ISEE e i criteri per esenzioni.
TARI. Non previsto alcun aumento delle tariffe.
TARI. Il Comune si impegna a tenere informati ed a coinvolgere le OOSS rispetto alle dinamiche e alle scelte sui piani industriali e sui costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’ambito di competenza ATO, valutando positivamente ogni scelta che acceleri il processo di integrazione. - Riduzione almeno del 2% della TARI, privilegiando per quanto possibile le utenze domestiche e quindi riducendo la pressione tariffaria sulle famiglie - Conferma delle agevolazioni tariffarie legate all’ISEE con ampia pubblicizzazione delle modalità di adesione - Conferma degli incentivi per chi conferisce alle stazioni ecologiche, tramite sistema a punti, e valutazione della introduzione sperimentale per alcune categorie di utenti del sistema di tariffazione puntuale - Comunicazione alle OOSS dei dati relativi alle tariffe, suddivise per tipologia di famiglia - Apertura di un tavolo di confronto con i Comuni dell’Area Pisana per verificare possibili azioni di omogeneizzazione dei regolamenti sulle agevolazioni e sui sistemi tariffari.
TARI. L'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al comma 1, aveva previsto l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Con la legge di stabilità per il 2014 è stata istituita la TARI in sostituzione della TARES a copertura dei soli costi di gestione e smaltimento rifiuti. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L’entrata ha natura tributaria, non intendendo Roma Capitale attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013. L’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo regolamento TARI ( Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ) che, ai sensi dei commi dal 641 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina il nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l’applicazione del tributo. Il suddetto regolamento è stato modificato e ripubblicato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 20/03/2015.
TARI. Relativamente alla gestione degli accertamenti TARI, il concessionario dovrà garantire le seguenti attività:
TARI la caccia alla posizione tributaria
TARI. Devono essere assicurate le seguenti principali funzionalità: - gestione delle dichiarazioni; - simulazioni tariffe e previsioni di gettito; - gestione delle riduzioni ed agevolazioni; - gestione delle diverse modalità di pagamento; - elaborazione dei documenti di addebito; - stampa in proprio e/o trasmissione dei flussi per la postalizzazione o supporti magnetici; - gestione delle riscossioni; - gestione posizioni di sgravio; - elaborazione dei documenti di accredito; - gestione dei rimborsi; - gestione dei solleciti di pagamento; - controllo delle partite; - gestione degli accertamenti; - predisposizione ruolo coattivo; - rendicontazione contabile incassi e rimborsi; - attività di controllo ed incrocio con banche dati catastali; - integrazione con procedura Anagrafe; - trasmissione informazioni Agenzia delle Entrate; - flussi informatici verso enti esterni; - associazione univoca tra soggetti dichiaranti TARI ed immobile/i oggetto dell'imposta (per identificativi catastali). Note: • SANZIONI: Nei casi di rettifiche – adesioni – rateazioni – mediazioni – conciliazioni extra giudiziali – contenzioso deve essere possibile la rettifica degli importi delle sanzioni e dell’imposta mantenendo lo storico del primo atto emesso con relativa estrazione. In caso di rateizzazione non pagata interamente, l’importo totale dovuto deve contenere i ¾ della sanzione piena detratto quanto versato. Per gli accertamenti infedeli/omessi, al momento del pagamento nei 60 giorni la sanzione si riduce a 1/3; dopo i 60 giorni se il contribuente versa con sanzione ridotta l’importo sarà con sanzione piena detratto il versato.
TARI. Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 3.641.401,57 € 3.841.873,68 € 6.080,95 incassato € 291.709,61 € 54.510,45 € - Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 39.815,00 € 34.182,00 € - incassato € - € - € -
TARI. Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 18.290.787,00 € € incassato € 12.889.959,75 € € c/residui
TARI. Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 18.090.878,89 € € 22.800.208,77 incassato € 1.321.691,81 € € 1.451.424,41 c/resid ANNO 2018 Accertato euro 18.290.787,00 Incassato nel 2018 : euro 12.889.959,75 nel 2019 : euro 1.156.564,89 nel 2020 (fino a giugno ): euro 152.837,80 Residuo ad oggi per la TARI 2018 ammonta ad euro 3.320.577,96. ANNO 2019 Accertato euro 18.958.176,40 Incassato nel 2019 : euro 13.000.016,48 nel 2020 (fino a giugno ): euro 738.282,66 ANNO 2020 Accertato euro 12.112.379,48 (acconto pari al 65% circa del totale ) Incassato nel 2020 (fino a giugno): euro 7.599.163,71 Per le entrate proprie (titolo 1 e 3), nelle gestioni 2017, 2018 e 2019, si rilevano i seguenti scostamenti tra accertamenti e previsioni del piano: definitive differenza tra differenza tra di piano e piano e competenz accertamenti di accertamenti previsioni definitive accertamenti di accertamenti a competenza effettivi di competenza competenza effettivi 76.471.260,0 20.599.353,8 2019 76.588.753,40 7 919.182,00 00.000.000,03 0 -6.079.303,83 PIANO 2019 75.552.078 26.678.657,63 i dati 2017 e 2018 non sono nel piano che inizia con il 2019 previsioni accertamenti differenza tra previsioni accertamenti differenza tra definitive di di previsioni definitive definitive di di previsioni definitive competenza competenza e accertamenti competenza competenza e accertamenti BDAP 74.934.206,4 27.549.069,8 2018 69.605.696,00 8 5.328.510,00 00.000.000,00 0 0.000.000,78 BDAP 2017 68.087.285,00 00.000.000,6 0 0.000.000,23 00.000.000,00 00.000.000,2 2 -9.013.627,61 Come si evince dal grafico che precede, il maggiore scostamento negativo si registra nell’anno 2017 (esercizio non contemplato nel Piano), allorchè è stata registrata una differenza tra previsioni definitive (extra-Piano, fonte BDAP) ed accertamenti effettivi pari ad euro - 9.013.627 mentre nelle gestioni successive si rileva un tendenziale miglioramento. Nel 2019 – primo anno del Piano - la differenza tra previsioni del Piano ed accertamenti effettivi ammonta ad euro -6.079.303. La Sezione rammenta, in proposito, il generale divieto di destinare entrate di parte capitale a spese correnti, al di là delle tassative ipotesi previste da disposizioni di legge o dei principi contabili, per cui si evidenzia che, di norma, entrate di parte capitale non possono essere destinate alla copertura del disavanzo di amministrazione. Al riguardo, si sollecita l’Ente e l’Organo di revisione ad effettuare una rigorosa verifica sulle modalità di impiego d...