TARI Clausole campione

TARI. Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 18.290.787,00 € € incassato € 12.889.959,75 € € c/residui
TARI. Anno 2018 2019 30/06/2020 accertato € 18.090.878,89 € € 22.800.208,77 incassato € 1.321.691,81 € € 1.451.424,41 c/resid ANNO 2018 Accertato euro 18.290.787,00 Incassato nel 2018 : euro 12.889.959,75 nel 2019 : euro 1.156.564,89 nel 2020 (fino a giugno ): euro 152.837,80 Residuo ad oggi per la TARI 2018 ammonta ad euro 3.320.577,96. ANNO 2019 Accertato euro 18.958.176,40 Incassato nel 2019 : euro 13.000.016,48 nel 2020 (fino a giugno ): euro 738.282,66 ANNO 2020 Accertato euro 12.112.379,48 (acconto pari al 65% circa del totale ) Incassato nel 2020 (fino a giugno): euro 7.599.163,71 Per le entrate proprie (titolo 1 e 3), nelle gestioni 2017, 2018 e 2019, si rilevano i seguenti scostamenti tra accertamenti e previsioni del piano: definitive differenza tra differenza tra di piano e piano e competenz accertamenti di accertamenti previsioni definitive accertamenti di accertamenti a competenza effettivi di competenza competenza effettivi 76.471.260,0 20.599.353,8 2019 76.588.753,40 7 919.182,00 00.000.000,03 0 -6.079.303,83 PIANO 2019 75.552.078 26.678.657,63 i dati 2017 e 2018 non sono nel piano che inizia con il 2019 previsioni accertamenti differenza tra previsioni accertamenti differenza tra definitive di di previsioni definitive definitive di di previsioni definitive competenza competenza e accertamenti competenza competenza e accertamenti BDAP 74.934.206,4 27.549.069,8 2018 69.605.696,00 8 5.328.510,00 00.000.000,00 0 0.000.000,78 BDAP 2017 68.087.285,00 00.000.000,6 0 0.000.000,23 00.000.000,00 00.000.000,2 2 -9.013.627,61 Come si evince dal grafico che precede, il maggiore scostamento negativo si registra nell’anno 2017 (esercizio non contemplato nel Piano), allorchè è stata registrata una differenza tra previsioni definitive (extra-Piano, fonte BDAP) ed accertamenti effettivi pari ad euro - 9.013.627 mentre nelle gestioni successive si rileva un tendenziale miglioramento. Nel 2019 – primo anno del Piano - la differenza tra previsioni del Piano ed accertamenti effettivi ammonta ad euro -6.079.303. La Sezione rammenta, in proposito, il generale divieto di destinare entrate di parte capitale a spese correnti, al di là delle tassative ipotesi previste da disposizioni di legge o dei principi contabili, per cui si evidenzia che, di norma, entrate di parte capitale non possono essere destinate alla copertura del disavanzo di amministrazione. Al riguardo, si sollecita l’Ente e l’Organo di revisione ad effettuare una rigorosa verifica sulle modalità di impiego d...
TARI. Relativamente alla gestione degli accertamenti TARI, il concessionario dovrà garantire le seguenti attività:
TARI la caccia alla posizione tributaria
TARI. Il Comune si impegna a tenere informati ed a coinvolgere le OOSS rispetto alle dinamiche e alle scelte sui piani industriali e sui costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti nell’ambito di competenza ATO, valutando positivamente ogni scelta che acceleri il processo di integrazione. - Riduzione almeno del 2% della TARI, privilegiando per quanto possibile le utenze domestiche e quindi riducendo la pressione tariffaria sulle famiglie - Conferma delle agevolazioni tariffarie legate all’ISEE con ampia pubblicizzazione delle modalità di adesione - Conferma degli incentivi per chi conferisce alle stazioni ecologiche, tramite sistema a punti, e valutazione della introduzione sperimentale per alcune categorie di utenti del sistema di tariffazione puntuale - Comunicazione alle OOSS dei dati relativi alle tariffe, suddivise per tipologia di famiglia - Apertura di un tavolo di confronto con i Comuni dell’Area Pisana per verificare possibili azioni di omogeneizzazione dei regolamenti sulle agevolazioni e sui sistemi tariffari. Relativamente ai servizi educativi, si esprime un giudizio positivo sia sulla sua qualità complessiva, sia sul dimensionamento dei servizi: le liste di attesa per i nidi sono azzerate da anni e il giudizio delle famiglie è positivo. Le criticità emerse dopo i noti episodi negativi, sono state affrontate con il giusto impegno e i correttivi adottati sono stati positivi. - Invarianza delle rette per i nidi e per i servizi di refezione e di trasporto scolastico - Conferma delle agevolazioni in essere e dell’utilizzo dell’indicatore ISEE - Dialogo con i comuni dell’area pisana con l’obiettivo di giungere a regolamenti tariffari il più possibile omogenei e per elaborare possibili sinergie organizzative La Società della Salute dell’Area Pisana ha saputo interagire con molti dei cittadini e delle famiglie che hanno subito le conseguenze della crisi economica. In tanti casi il sostegno sia della SDS che del Terzo settore è stato fondamentale. - Di confermare l’impegno della SDS - Di verificare la possibilità di attivare nuovi progetti, da finanziare con entrate straordinarie quali il recupero dell’evasione, finalizzati a sostenere ulteriormente le famiglie in difficoltà - Di fornire alle OOSS un monitoraggio costante della situazione
TARI. Non è previsto nessun aumento TARI. ISEE Confermate le fasce ISEE e i criteri per esenzioni.
TARI. Non previsto alcun aumento delle tariffe.
TARI. Devono essere assicurate le seguenti principali funzionalità: - gestione delle dichiarazioni; - simulazioni tariffe e previsioni di gettito; - gestione delle riduzioni ed agevolazioni; - gestione delle diverse modalità di pagamento; - elaborazione dei documenti di addebito; - stampa in proprio e/o trasmissione dei flussi per la postalizzazione o supporti magnetici; - gestione delle riscossioni; - gestione posizioni di sgravio; - elaborazione dei documenti di accredito; - gestione dei rimborsi; - gestione dei solleciti di pagamento; - controllo delle partite; - gestione degli accertamenti; - predisposizione ruolo coattivo; - rendicontazione contabile incassi e rimborsi; - attività di controllo ed incrocio con banche dati catastali; - integrazione con procedura Anagrafe; - trasmissione informazioni Agenzia delle Entrate; - flussi informatici verso enti esterni; - associazione univoca tra soggetti dichiaranti TARI ed immobile/i oggetto dell'imposta (per identificativi catastali). Note: • SANZIONI: Nei casi di rettifiche – adesioni – rateazioni – mediazioni – conciliazioni extra giudiziali – contenzioso deve essere possibile la rettifica degli importi delle sanzioni e dell’imposta mantenendo lo storico del primo atto emesso con relativa estrazione. In caso di rateizzazione non pagata interamente, l’importo totale dovuto deve contenere i ¾ della sanzione piena detratto quanto versato. Per gli accertamenti infedeli/omessi, al momento del pagamento nei 60 giorni la sanzione si riduce a 1/3; dopo i 60 giorni se il contribuente versa con sanzione ridotta l’importo sarà con sanzione piena detratto il versato.
TARI. L'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, al comma 1, aveva previsto l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Con la legge di stabilità per il 2014 è stata istituita la TARI in sostituzione della TARES a copertura dei soli costi di gestione e smaltimento rifiuti. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel territorio di Roma Capitale, è istituita la tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale. L’entrata ha natura tributaria, non intendendo Roma Capitale attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013. L’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo regolamento TARI ( Deliberazione n. 33 del 18 luglio 2014 ) che, ai sensi dei commi dal 641 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, disciplina il nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l’applicazione del tributo. Il suddetto regolamento è stato modificato e ripubblicato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 20/03/2015.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: