Tecniche e strumenti particolari di investimento e copertura del rischio Clausole campione

Tecniche e strumenti particolari di investimento e copertura del rischio. Il Fondo può impiegare tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e altre attività finanziarie liquide per la gestione efficiente del portafoglio, la gestione della duration e per fini di copertura. Qualora queste operazioni riguardino l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti saranno conformi alle disposizioni stabilite all’Articolo 16.1 “Limiti di investimento”. In nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investi- mento stabiliti nella sezione “Obiettivi e Politiche di Investimento” della documentazione di vendita. In aggiunta a tutte le limitazioni di seguito indicate, per particolari Comparti determinati dal Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione e di volta in volta indicati nella documentazione di vendita, l’am- montare totale detenuto in strumenti derivati (ossia l’ammontare totale degli impegni assunti e dei premi pagati relativamente a tali operazioni) per finalità di copertura, di gestione della duration o di gestione effi- ciente del portafoglio (con l’eccezione che l’ammontare investito in contratti forward e swaps su valute ai 64 Pioneer Funds - Prospetto e Regolamento di Gestione fini di copertura è escluso dal presente calcolo) non potrà superare in nessun momento il 15% del Patrimonio Netto del Comparto. In particolare, alcuni Comparti del Fondo possono sottoscrivere Credit Default Swap. Un Credit Default Swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l’acquirente della pro- tezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento condizionato da parte del venditore della protezione al verificarsi di un evento creditizio a carico di un emittente di riferimento. L’acquirente della protezione acquista il diritto di vendere una particolare obbligazione o altre obbligazioni di riferimento designate, emesse dall’emittente di riferimento alla pari o il diritto di ricevere la differenza fra il valore nomi- nale e la quotazione di mercato della stessa obbligazione o delle altre obbligazioni di riferimento designa- te al verificarsi di un evento creditizio. Per evento creditizio s’intendono normalmente fallimento, insolven- za, amministrazione controllata, inefficace ristrutturazione del debito, o inadempienza alle obbligazioni di pagamento a scadenza. A condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può vendere protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l’“Operazione di Vendita del Credit Defa...
Tecniche e strumenti particolari di investimento e copertura del rischio. Il Fondo può impiegare tecniche e strumenti relativi a Valori Mobiliari e altre attività finanziarie liquide per la gestione efficiente del portafoglio, la gestione della duration e per fini di copertura. Qualora queste operazioni riguardino l’uso di strumenti derivati, tali condizioni e limiti saranno conformi alle disposizioni stabilite all’Articolo 16.1 “Limiti di investimento”. In nessun caso tali operazioni determineranno lo scostamento del Comparto dai propri obiettivi di investi- mento stabiliti nella sezione “Obiettivi e Politiche di Investimento” della documentazione di vendita. In particolare, alcuni Comparti del Fondo possono sottoscrivere Credit Default Swap. Un Credit Default Swap è un contratto finanziario bilaterale in cui una controparte (l’acquirente della pro- tezione) paga una commissione periodica in cambio di un pagamento condizionato da parte del venditore della protezione al verificarsi di un evento creditizio a carico di un emittente di riferimento. L’acquirente della protezione acquista il diritto di vendere una particolare obbligazione o altre obbligazioni di riferimento designate, emesse dall’emittente di riferimento alla pari o il diritto di ricevere la differenza fra il valore nomi- nale e la quotazione di mercato della stessa obbligazione o delle altre obbligazioni di riferimento designa- te al verificarsi di un evento creditizio. Per evento creditizio s’intendono normalmente fallimento, insolven- za, amministrazione controllata, inefficace ristrutturazione del debito, o inadempienza alle obbligazioni di pagamento a scadenza. A condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può vendere prote- zione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l’“Operazione di Vendita del Credit Default Swap”, collettivamente le “Operazioni di Vendita dei Credit Default Swap”) al fine di acquisire una specifi- ca esposizione creditizia. Inoltre, a condizione che ciò sia nel suo esclusivo interesse, il Fondo può acquistare protezione in virtù di contratti di Credit Default Swap (singolarmente l’”Operazione di Acquisto del Credit Default Swap”, collet- tivamente le “Operazioni di Acquisto dei Credit Default Swap”) senza detenere le attività sottostanti. Tali transazioni di swap devono essere effettuate con istituzioni finanziarie primarie specializzate in questo tipo di transazioni ed essere eseguite in base a una documentazione standardizzata quale l’Accordo Quadro dell’International Swaps and Derivatives Association...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).