TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA Clausole campione

TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. La consegna della fornitura, nonché il completamento delle operazioni di montaggio, installazione e allacciamento, compreso lo smaltimento di ogni residuo di lavorazione e pulizia dei locali, dovranno essere conclusi complessivamente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o in base al minor tempo indicato in fase di gara. Al termine del suddetto termine tutti i beni e i relativi complementi dovranno essere perfettamente funzionanti, pronti all’impiego specifico e all’uso pieno e incondizionato. Le consegne si intendono franco luogo destinatario qualunque sia la sede ed il piano dell’edificio in cui l’arredo va collocato, e devono essere comprensive di trasporto, facchinaggio, montaggio, rimozione degli imballaggi o altro materiale di risulta. Gli orari di consegna devono essere concordati con ciascuna istituzione scolastica e devono tenere conto della minor interferenza possibile con le attività scolastiche. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività. E’ onere del Fornitore procurarsi tutti i permessi previsti dai vari Regolamenti Comunali per l’accesso ai centri storici. Eventuali variazioni riguardo alla consegna degli arredi presso le singole sedi vengono fornite dai Referenti delle Amministrazioni Contraenti, in tempo utile alla consegna. La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Contraente/istituzione scolastica e riportante, di norma e salvo diverso accordo: - l’indicazione dell’Amministrazione Contraente; - l’indicazione della struttura scolastica (nome, sede); - l’esatta indicazione degli articoli consegnati e, se del caso, la loro ripartizione in colli; - le relative quantità; - il numero e la data del Contratto di fornitura; - la data di consegna; - l’assenza di vizi apparenti; Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Contraente/istituzione scolastica. La sottoscrizione della distinta non equivale ad accettazione incondizionata della merce. La consegna di arredi composti con pannello truciolare, multistrato di faggio, delle sedute di plastica e di quelle di tessuto deve essere accompagnata da idonea certificazione intestata al produttore di detti composti circa l’omologazione in classe 1 o 2 di reazione al fuoco.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. La consegna di tutto quanto previsto nell offerta si intende porto franco comprensiva di tutte le spese di imballo, trasporto, etc, quant altro previsto nell offerta e nel presente capitolato, nulla escluso necessario alla consegna. Se non diversamente indicato la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il ricevimento merci (c/o magazzini), per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del fornitore il trasporto delle attrezzature presso i locali di destinazione; l eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell art. 1766 del c.c.; l Azienda si riserva di non consentire l appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a suo insindacabile giudizio. E responsabilità del fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità. Sono a carico del fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli). Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all ultima release disponibile all atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione all Azienda e deve offrire l attrezzatura innovata senza maggiori oneri. Il documento di accompagnamento deve obbligatoriamente riportare i riferimenti del buono d ordine (in caso contrario la consegna non può essere accettata); la firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze. Anche nel caso in cui la normativa fiscale non prevedesse la necessità di emissione dei documenti di trasporto/consegna il fornitore si impegna a compilare, far firmare e consegnare copia di equivalente foglio di consegna con la descrizione dei colli e dell oggetto. La consegna avverrà nelle mani del Direttore dell Unità Operativa competente che insieme al legale rappresentante del fornitore o suo incaricato, firmeranno il documento di consegna. Sino al superamento del collaudo con esito positivo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l Amministrazione non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamen...
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. I ricambi dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi dalla Multiservizi sulla base delle sue effettive esigenze e trasmessi all’appaltatore a mezzo di fax o e-mail. Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino Lamezia Multiservizi S.p.a. – Xxx xxxxx Xxxxxxxx 00000 XXXXXXX XXXXX (XX). La Multiservizi si riserva di procedere in caso di necessità al ritiro diretto dei pezzi di ricambio presso il punto vendita dell’appaltatore utilizzando proprio personale specificatamente autorizzato. Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che dovrà riportare oltre ai dati identificativi dell’appaltatore il numero dell’ordinativo della Lamezia Multiservizi, la descrizione e la quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi (codice e prezzo) il codice dell’articolo interno desumibile dall’ordinativo e il ribasso applicato. I termini di consegna, da considerarsi perentori, sono così stabiliti: - per gli ordinativi trasmessi entro le ore 10:00 le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 14,30 dello stesso giorno; - per gli ordinativi trasmessi dopo le ore 10:00 le consegne dovranno essere effettuate entro le ore 10,00 del primo giorno lavorativo successivo. La Lamezia Multiservizi si riserva di chiedere consegna effettuate con modalità e/o tempistica diverse da quelle sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull’ordinativo trasmesso all’Appaltatore. La Lamezia Multiservizi svolge la propria attività durante tutto l’anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l’Appaltatore dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle giornate festive.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. A seguito della ricezione dell’ordinativo di fornitura, la Società dovrà provvedere alla stampa, all’allestimento ed alla consegna dei prodotti richiesti entro i successivi 10 giorni lavorativi presso i vari Uffici Centrali dell’Agenzia ubicati in Xxxx xx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 426 X/X ,Xxx Xxxxxxxxx x. 000 in, Xxx X. Xxxxxx n. 12 ed in Xxxxx Xxxxxxxx x. 0. La consegna avverrà in orario antimeridiano, salvo diversi accordi, e al piano ove sono ubicati i singoli uffici destinatari della merce. Ogni eventuale variazione delle sedi dei suddetti uffici sarà tempestivamente comunicata all’aggiudicatario. Il mancato rispetto di qualsivoglia termine indicato nel presente Capitolato comporterà l’applicazione delle penali di cui allo Schema di contratto. Sono di norma previsti ordini bimestrali senza obblighi di quantitativi minimi - fatti salvi ordinativi intermedi. I prodotti ordinati dovranno essere confezionati a regola d’arte in modo da non pregiudicarne l’integrità ed il conseguente utilizzo.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. Per le forniture ordinarie la consegna del vestiario dovrà avvenire entro 45 (quarantacinque) giorni solari , dall’invio dell’ordinativo di fornitura. Per le forniture straordinarie la consegna del vestiario dovrà avvenire entro due giorni solari , dall’invio dell’ordinativo di fornitura. Le consegne dovranno essere effettuate presso l’U.O. Provveditorato, economato e stamperia – Via Sant’Ambrogio n. 60 – 1° piano 00000 XXXXXXXXXX (XX). Tutte le consegne dovranno essere precedute da avviso via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx. In sede di esecuzione del contratto potranno essere concordate con l’aggiudicatario delle diverse modalità di consegna, più funzionali, rispetto a quella indicata, dipendenti dall’organizzazione propria della Ditta. Le forniture dovranno essere imballate a regola d’arte, sulla base della tipologia di ogni manufatto e dovranno indicare il nominativo del dipendente a cui spetta l’articolo. La dotazione completa sarà appositamente dettagliata e allegata con l’ordinativo di fornitura.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. L'aggiudicatario dovrà assicurare la consegna della macchina ed il collaudo della stessa prima della decorrenza contrattuale.
TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA. La consegna delle tubazioni e delle component dovrà essere effettuata in base alle seguenti modalità: - le consegne dovranno avvenire dalle ore 8:00 alle ore 16:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, fatta salva la possibilità di diversa Intesa tra la Stazione Appaltante ed il fornitore; - la consegna deve entro 15 giorni dall’effettuazione dell’ordine; - la prima consegna dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla stipula del contratto; - I termini di consegna sono sospesi nel mese di Agosto e durante il periodo di chiusura natalizio; - gli ordini del materiale possono essere effettuati a mezzo PEC, fax, email ed in casi di urgenza anche telefonicamente (in questo caso l’ordine dovrà essere confermata da Ges con email entro 20 ore dall’ordine); Dal momento che Ges svolge un servizio pubblico la fornitura dovrà avere priorità assoluta. Il fornitore è tenuto al trasporto dei prodotti nel rispetto della normative vigente e attuando tutte le cautele e le precauzioni imposte da Leggi e Regolamenti in vigore. I prodotti dovranno essere consegnati dal fornitore: - nella sede di Piancastagnaio Zona Artigianale “La Rota” - presso le sedi (xxxxxxxxx e/o cantiere) indicate nella richiesta / ordine La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore. La consegna dovrà avvenire utilizzando bancali in legno a quattro vie marcati eur/pal di dimensioni 800 mm x 1.200 mm corrispondenti alla norme Fiche UIC 435-2-0 altezza massima di confezionamento mm 1.000. I beni oggetto della fornitura dovranno essere opportunamente imballati per la spedizione in base alle tecniche più aggiornate e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano. Il fornitore dovrà anche tener conto all’atto dell’imballaggio di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Titolare del trattamento dei dati Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, 4 – 00000 Xxxx, alla quale l’interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: