VERIFICA DELLE PRESTAZIONI Clausole campione

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. Ferma restando l’inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l’avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell’incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. Con cadenza quadrimestrale e alle date stabilite dall’Amministrazione, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il responsabile tecnico dell’impresa e con il direttore dell’esecuzione del contratto; Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. Nei confronti dell’Operatore la Regione Puglia, attraverso Direttore dell’esecuzione del contratto, esplica le proprie funzioni di controllo ai sensi delle leggi vigenti, al fine di verificare la qualità del servizio fornito e la rispondenza a quanto richiesto. A tale proposito l’Operatore deve fornire alla Regione Puglia la massima collaborazione, producendo tutta la documentazione necessaria alle verifiche e rendendosi disponibile a visite conoscitive anche presso la o le basi di stazionamento.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. Il personale dell’Amministrazione procederà, attraverso il D.E.C., ad una verifica di conformità delle prestazioni eseguite dal fornitore ai sensi dell’art. 102 del d.lgs. n. 50/2016, nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza. La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse. Il fornitore potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente all’esito positivo della verifica. Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese del fornitore. In tale ipotesi la riconsegna dei veicoli si considererà ad ogni effetto come non avvenuta e sarà applicata a carico del fornitore una penale nella misura prevista dall’art. 7.2.4 del presente Capitolato per ogni giorno necessario al rifacimento delle prestazioni contestate.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. 1. I beni e servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione e/o a collaudo, da effettuarsi nei termini stabiliti nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. Il soggetto affidatario si obbliga a fornire tempestivamente copia dei fogli firme, dei report e di tutta la documentazione sul corso e collabora per consentire alla Città Metropolitana di Genova di verificare in qualsiasi momento e anche senza preavviso, la piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Nel caso l’esito della verifica non fosse positivo e qualora la difformità non sia sanabile, ma non grave da pregiudicare il rapporto contrattuale, a giudizio insindacabile del committente, sono applicate le penali di cui all’Articolo 13.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. 1. I dirigenti effettuano costante opera di verifica dell’attività svolta e dei risultati ottenuti dai dipendenti, anche attraverso specifiche e periodiche relazioni da questi presentate dietro richiesta, adottando ogni eventuale provvedimento finalizzato alla massimizzazione dei risultati del lavoro agile.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. 1. La verifica dell’adempimento delle prestazioni è effettuata dal Direttore Amministrativo che è tenuto ad assegnare i compiti e a valutare il risultato delle attività svolte in modalità di telelavoro a cadenza mensile, mediante la compilazione di specifici report.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. 1. Le prestazioni oggetto del presente Accordo saranno soggette a verifica secondo le disposizioni previste dai singoli Contratti Attuativi, o in mancanza ai sensi delle disposizioni di legge o, in subordine, del Regolamento interno della Stazione Appaltante.
VERIFICA DELLE PRESTAZIONI. 1. II Direttore/Dirigente definisce gIi specifici obiettivi, Ie modaIità ed i criteri di misurazione deIIa prestazione resa in modaIità agiIe, ivi compresa Ia cadenza con Ia quaIe i dipendenti dovranno fornire apposita reportistica suII’attività svoIta. La predetta reportistica, vaIidata daI Direttore/Dirigente, è conservata agIi atti di ciascuna Struttura, anche ai fini deIIo svoIgimento di successive verifiche.