Verifica delle prestazioni. Ferma restando l’inesistenza del vincolo di subordinazione, spetta al responsabile della Struttura regionale la verifica delle prestazioni e del rispetto dei tempi concordati, la segnalazione verbale al collaboratore delle eventuali inadempienze e l’avvio del procedimento di recesso dal rapporto di collaborazione ove le modalità di esecuzione dell’incarico rendessero opportuna o necessaria la risoluzione del medesimo.
Verifica delle prestazioni. Con cadenza quadrimestrale e alle date stabilite dall’Amministrazione, sarà effettuata una verifica in contraddittorio con il responsabile tecnico dell’impresa e con il direttore dell’esecuzione del contratto; Gli esiti delle verifiche dovranno essere riportati su di un apposito verbale redatto in contraddittorio.
Verifica delle prestazioni. Nei confronti dell’Operatore la Regione Puglia, attraverso Direttore dell’esecuzione del contratto, esplica le proprie funzioni di controllo ai sensi delle leggi vigenti, al fine di verificare la qualità del servizio fornito e la rispondenza a quanto richiesto.
Verifica delle prestazioni. I tecnici dell‘Amministrazione avranno la facoltà di verificare le riparazioni presso le officine nonché la rispondenza dei ricambi e la relativa provenienza. La verifica riguarderà sia la consistenza delle prestazioni sia il modo di esecuzione delle stesse. La ditta aggiudicataria potrà procedere allo smaltimento delle parti di ricambio solo successivamente all’esito positivo della verifica. Eventuali inadempienze o difetti dovranno essere eliminati a cura e spese della ditta aggiudicataria. In tale ipotesi la riconsegna dei veicoli si considererà ad ogni effetto come non avvenuta e sarà applicata a carico della ditta aggiudicataria una penale nella misura prevista dall’art. 11 del presente Capitolato per ogni giorno necessario al rifacimento delle prestazioni contestate.
Verifica delle prestazioni. (qualifica di prestazione, QP)
Verifica delle prestazioni. 1. - I beni o servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall’acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, IVA esclusa.
2. - Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal responsabile della spesa in economia.
3. - Il collaudo di norma deve essere effettuato da impiegati che non abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.
Verifica delle prestazioni. 1. I beni e servizi sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione e/o a collaudo, da effettuarsi nei termini stabiliti nella lettera d’invito o nel capitolato d’oneri.
2. L’attestazione di regolare esecuzione apposta mediante “visto” in calce alla fattura e/o l’esito positivo del collaudo costituiscono condizione per la liquidazione della spesa.
Verifica delle prestazioni. 1. I dirigenti effettuano costante opera di verifica dell’attività svolta e dei risultati ottenuti dai dipendenti, anche attraverso specifiche e periodiche relazioni da questi presentate dietro richiesta, adottando ogni eventuale provvedimento finalizzato alla massimizzazione dei risultati del lavoro agile.
Verifica delle prestazioni. 1. II Direttore/Dirigente definisce gIi specifici obiettivi, Ie modaIità ed i criteri di misurazione deIIa prestazione resa in modaIità agiIe, ivi compresa Ia cadenza con Ia quaIe i dipendenti dovranno fornire apposita reportistica suII’attività svoIta. La predetta reportistica, vaIidata daI Direttore/Dirigente, è conservata agIi atti di ciascuna Struttura, anche ai fini deIIo svoIgimento di successive verifiche.
Verifica delle prestazioni. 1. Il telelavoratore si deve impegnare ad evadere i compiti assegnati nei termini previsti e a svolgere al meglio la propria attività al fine di non creare ritardi o disfunzioni nel processo lavorativo.
2. Il dirigente della struttura di appartenenza del telelavoratore specifica, con cadenza periodica, mediante note informative, le prestazioni da svolgere e provvede a verificare il rispetto dei risultati e dei tempi stabiliti, utilizzando parametri qualitativi e quantitativi previamente indicati anche al dipendente.
3. Il telelavoratore è tenuto a rendicontare l’attività svolta in relazione alle modalità e ai tempi convenuti, compilando un resoconto mensile, come da Allegato D al presente regolamento, da inviare alla struttura competente in materia di risorse umane, dopo l’approvazione del proprio dirigente di riferimento.
4. L’Amministrazione predispone un sistema di controllo della qualità e della quantità della prestazione eseguita, per ciascuna attività telelavorata, che viene attuato previa informazione al dipendente.