Osservanza della legge Clausole campione

Osservanza della legge. La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
Osservanza della legge. Ciascuna parte garantisce l'osservanza della normativa applicabile in relazione a:
Osservanza della legge svolgere i Servizi e le attività affidategli;
Osservanza della legge. L'utente riconosce che il Software può essere soggetto alle leggi di esportazione e/o importazione di uno o più Paesi e, di conseguenza, l'importazione, l'esportazione, la riesportazione o il trasferimento dello stesso possono essere limitati o vietati. L'utente si impegna a non importare, esportare, riesportare, trasferire o causare l'importazione, esportazione, riesportazione o trasferimento del Software, direttamente o indirettamente, a qualsiasi destinazione, entità o persona vietata o limitata ai sensi di qualunque legge o normativa, salvo previo consenso scritto ottenuto da Xxxx Xxxxx e da qualunque entità governativa pertinente, in forma scritta o secondo quanto fornito dalla normativa applicabile, poiché la stessa può essere emendata occasionalmente. L'utente acconsente a non usare direttamente i prodotti o i servizi ricevuti da Xxxx Xxxxx per scopi legati alla tecnologia missilistica e alle armi nucleari, chimiche o biologiche e a non trasferire il Software in nessuna maniera a qualsiasi terza parte per finalità di questo tipo.
Osservanza della legge. Il Venditore si impegna ad osservare in ogni momento le leggi, norme e regolamenti vigenti, compresi quelli relativi ai prezzi, la produzione, l’acquisto, la vendita e l’uso delle Merci o dei Servizi o quelli limitativi degli stessi. A richiesta dell’ Acquirente, il Venditore si’obbliga tempestivamente ad emettere una dichiarazione con la quale egli certifica che osserva tali leggi e normative, nella forma richiesta dall’Acquirente.
Osservanza della legge. Il Fornitore osserva e rispetta tutte le leggi, le normative e le ordinanze applicabili. Nell'interesse di quanto sopra indicato (senza intendere alcun limite), il Fornitore dovrà conformarsi alla Sezione 1502 della Legge Xxxx-Xxxxx che riguarda i minerali provenienti da zone di conflitto e tutte le altre leggi, normative e/o ordinanze che riguardano i minerali provenienti da zone di conflitto, e dovrà prontamente fornire opportune divulgazioni (anche come richiesto dall'Acquirente) in merito a tali leggi. Il Fornitore dispone di, e manterrà in vigore, tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nullaosta necessari per adempiere ai suoi obblighi in virtù dell'Ordine. Il Fornitore dovrà conformarsi a tutte le leggi sull'esportazione e l'importazione di tutti i Paesi coinvolti nella vendita e nel trasporto delle Merci indicate nel presente Ordine. Il Fornitore si assume l'intera responsabilità delle spedizioni per le quali sia necessaria l'approvazione governativa per lo sdoganamento a fini di importazione. Il Fornitore ha l'obbligo di rispettare il codice di condotta per fornitori di Bray, e dovrà contattare Bray per confermare l'osservanza dei requisiti del codice di condotta per fornitori.
Osservanza della legge. Ciascuna parte dovrà garantire l'osservanza della legge in relazione:
Osservanza della legge. Ciascuna parte garantisce l’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti cui è soggetta in relazione a:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: